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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 785/2020 del 16/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La proprietaria aveva convenuto in giudizio i proprietari di fondi vicini chiedendo di accertare che il proprio fondo non fosse gravato da servitù di passaggio in loro favore. I convenuti avevano contestato la domanda e proposto riconvenzionale per fare accertare l’acquisto per usucapione della servitù. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto solo parzialmente quella riconvenzionale; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 265/2017 depositata il 15 maggio 2017, aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. La ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 1062 c.c. e un vizio della motivazione, sostenendo che il titolo del 1963, con cui il dante causa aveva alienato una parte della proprietà, non indicava in modo sufficientemente preciso la costituzione della servitù e che l’accesso ai fondi dei resistenti avveniva tramite un sentiero situato sul fondo alienato. Ha inoltre contestato l’interpretazione della clausola del titolo, invocando l’art. 1363 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 1974 c.c., affermando che non fosse giustificato il transito dei resistenti sul proprio fondo e lamentando l’assenza di motivazione e la distorsione dei fatti in conseguenza di documentazione falsa. In via preliminare la ricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio e allegato documenti, nonché, in udienza, chiesto di produrre un atto del procedimento penale connesso alla querela di falso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso perché entrambi i motivi erano inammissibili. Le censure erano generiche e non autosufficienti, poiché non consentivano di conoscere il contenuto del titolo negoziale del 1963 richiamato dalla ricorrente; inoltre, sotto la veste della violazione di legge, chiedevano un nuovo esame dei fatti e delle risultanze probatorie, riservato al giudice di merito. La Corte ha chiarito che la violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta e della valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione di legge. Ha anche rilevato che non era comprensibile il richiamo all’art. 1974 c.c., relativo all’annullamento della transazione per cosa giudicata. La richiesta di sospensione formulata per la prima volta in Cassazione è stata dichiarata inammissibile, così come la documentazione allegata, non riconducibile alle ipotesi dell’art. 372 c.p.c. La Corte ha preliminarmente escluso l’improcedibilità alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite sul deposito della copia analogica della decisione impugnata notificata via PEC. La ricorrente è stata condannata a rifondere ai resistenti Euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    Entrambi risultano diretti a un inammissibile riesame della vicenda fattuale, di esclusivo dominio del giudice del merito.

    La Corte non decide nel merito i presupposti della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia: la censura fondata sulla norma è inammissibile quando, senza esporre in modo autosufficiente il titolo rilevante, mira a ottenere una nuova valutazione della vicenda fattuale.

  • art. 1363 c.c.

    Entrambi risultano caratterizzati da un evidente difetto di specificità, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, non essendo conoscibile in questa sede il titolo negoziale del 1963, al quale la ricorrente fa riferimento.

    La critica all’interpretazione complessiva del titolo non può essere scrutinata in Cassazione se il ricorso non rende conoscibile il contenuto del documento negoziale su cui la censura si fonda.

  • art. 1974 c.c.

    Peraltro, non appare comprensibilmente spiegata l’evocazione dell’art. 1974 c.c., che disciplina l’annullamento della transazione per cosa giudicata.

    Il richiamo alla norma deve essere accompagnato da una censura comprensibile e pertinente alla disciplina che essa regola; nel caso concreto la ricorrente non aveva spiegato il collegamento tra l’articolo, relativo all’annullamento della transazione per cosa giudicata, e la controversia sulla servitù.

  • art. 372 c.p.c.

    Inammissibile, del pari, risulta tutta la documentazione allegata alla predetta istanza, la quale non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente contemplate dall’art. 372 c.p.c.

    La documentazione prodotta per la prima volta in Cassazione è inammissibile se non rientra nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 372 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti e secondo la disciplina applicabile ratione temporis, deve darsi atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve riguardare l’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; la contestazione dell’accertamento dei fatti o della valutazione delle risultanze di causa attiene invece alla ricostruzione della fattispecie concreta e non può essere proposta come violazione di legge.
  • È inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza la censura che richiama un titolo negoziale senza renderne conoscibile in ricorso il contenuto rilevante ai fini della decisione.
  • La documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione è inammissibile se non rientra in una delle ipotesi tassativamente contemplate dall’art. 372 c.p.c.
  • La richiesta di sospensione del processo non può essere formulata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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