Cassazione Civile, Sentenza n. 782/2020 del 16/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
L’acquirente aveva convenuto in giudizio la società fornitrice di gasolio per uso industriale, denunciando un ammanco di carburante nel periodo indicato negli atti e chiedendo l’accertamento dell’inadempimento. La fornitrice aveva chiamato in causa la società incaricata del trasporto e della consegna. Il Tribunale di Roma aveva accertato la mancata consegna di circa 200.000 litri, condannato la fornitrice a restituire 123.000 euro e dichiarato la società di trasporto tenuta a manlevarla; la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 settembre 2014, aveva respinto l’appello della società di trasporto e quello incidentale della fornitrice. La Corte d’appello aveva ravvisato, sulla base della documentazione, duplicazioni e alterazioni delle bolle di consegna e dati inesatti nel registro UTIF, ritenendo non provato l’esatto adempimento. In Cassazione la società di trasporto ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non era provato che essa avesse tratto vantaggi dalle forniture non eseguite e richiamando la propria sottoposizione ad amministrazione giudiziale e la possibile partecipazione di dipendenti dell’acquirente; (2) omesso esame e difetto di motivazione sulla sua specifica responsabilità nelle alterazioni documentali, contestando che fosse stata dimostrata la sua responsabilità esclusiva; (3) violazione degli artt. 1218, 1510, 1683 e 1228 c.c., sostenendo che la responsabilità del vettore richiedesse la prova della consegna della merce al vettore, della mancata riconsegna e della sua partecipazione alla falsificazione, e che il contratto di trasporto fosse autonomo rispetto alla vendita. La controricorrente aveva inoltre eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione di tardività: la riduzione del termine lungo d’impugnazione introdotta dalla L. n. 69/2009 si applicava ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, mentre il giudizio era iniziato nel 2000. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di autosufficienza. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la ricorrente non aveva trascritto i passaggi delle prove da cui avrebbe dovuto emergere il fatto storico omesso, non aveva indicato in quale atto processuale avesse dedotto l’amministrazione giudiziale e la mancata percezione di vantaggi economici non era decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato rigettato. L’art. 1510, secondo comma, c.c. è norma speciale relativa alla vendita di cose mobili con trasporto a distanza e non è estensibile al di fuori di tale fattispecie; nel caso concreto, la società di trasporto operava quale ausiliaria della debitrice e rispondeva verso il destinatario della mancata consegna. Inoltre, il contratto prevedeva che l’obbligazione si estinguesse solo con la consegna del carburante presso il contalitri dell’acquirente. La responsabilità per la mancata consegna non richiedeva quindi, nei termini sostenuti dalla ricorrente, la prova di un suo vantaggio economico o della sua partecipazione alla falsificazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente 6.200 euro di spese, di cui 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
La modifica dell’art. 327 c.p.c. opera, a decorrere dal 4 luglio 2009, in relazione “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, come prevede la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 (Cass. 2 dicembre 2011 n. 25792), e nella specie pertanto non è applicabile, risalendo l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado all’anno 2000.
La modifica del termine lungo per impugnare si applica in base alla data di instaurazione originaria del giudizio, non alla successiva instaurazione di una fase o di un grado.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
E’ evidente, infatti, che il citato art. 58, comma 1, quando allude ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, si riferisce all’instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, dovendosi escludere che esso intenda avere riguardo all’instaurazione di una fase di giudizio o di un grado di giudizio.
Ai fini della disciplina transitoria, per giudizio instaurato si intende il processo originario, non il singolo grado o una fase successiva.
art. 366 c.p.c.
Del pari è priva di pregio l’eccezione di violazione dei principi di autonomia e autosufficienza, in quanto il ricorso non risulta carente dei requisiti imposti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., essendo chiara l’esposizione dei fatti e dello sviluppo processuale, illustrati in modo sì da consentire al Collegio di rinvenire gli elementi indispensabili di conoscenza per la trattazione del ricorso, come meglio verrà illustrato di seguito.
Il ricorso soddisfa i requisiti di autosufficienza quando espone chiaramente i fatti e lo sviluppo processuale e fornisce gli elementi indispensabili per comprendere e trattare le censure.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Passando al fondo della censura alla luce delle considerazioni svolte in premessa, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo come previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
La mancata menzione o valutazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, se il fatto storico a cui essi si riferiscono è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
Resta tuttavia fermo che, anche per ciò che concerne la doglianza sul mancato esame degli elementi istruttori, secondo la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere osservato il principio di autosufficienza del ricorso, essendo inibito al giudice di legittimità l’accesso agli atti del processo in presenza di vizio che non sia quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Nel denunciare l’omesso esame ai sensi del n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente e riportare il contenuto della prova asseritamente trascurata, così da consentire il controllo sulla decisività senza indagini integrative del giudice di legittimità.
art. 1218 c.c.
A fronte di siffatto quadro probatorio, che evidenziava la mancanza di prova dell’esatto adempimento dell’obbligazione, spettava a parte convenuta, ai sensi dell’art. 1218 c.c., comma 2, fornire la prova di avere correttamente adempiuto consegnando carburante nelle quantità effettivamente fatturate.
Accertata la mancata consegna della quantità fatturata e contestato l’esatto adempimento, grava sul debitore convenuto la prova di avere eseguito correttamente la prestazione.
art. 1510, secondo comma, c.c.
L’art. 1510 cpv c.c., in considerazione della ratio legis sopra indicata, nonchè del dato letterale e della sua disposizione sistematica, costituisce però, con tutta evidenza, una norma speciale, applicabile solo in tema di vendite a distanza di cose mobili, la quale, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione estensiva, nè tanto meno analogica, al di fuori di tale figura contrattuale e non può quindi, in difetto di previsione di legge, operare deroga alcuna ai principi generali valevoli per le obbligazioni in generale ed in particolare al disposto di cui all’art. 1228 c.c..
La regola che libera il venditore dalla consegna mediante rimessione del bene al vettore è speciale per la vendita a distanza di cose mobili e non si estende ad altre fattispecie, né deroga al regime generale della responsabilità per gli ausiliari.
art. 1228 c.c.
Con la conseguenza che il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore (v. in termini, Cass. 30 gennaio 2014 n. 2084).
Fuori dall’ambito speciale dell’art. 1510, secondo comma, c.c., il vettore è ausiliario del debitore-mittente e quest’ultimo risponde verso il destinatario per perdita o avaria imputabile al vettore.
art. 1683 c.c.
La ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 1510,1683 e 1228 c.c., lamenta che la Corte d’appello avrebbe sbagliato nel ritenere che il vettore non si libera dell’obbligazione di esatto adempimento con la consegna della merce all’acquirente, in mancanza di prova positiva dell’affidamento dell’intera merce dal venditore mittente al vettore.
La norma è menzionata nell’esposizione della censura, ma la Corte non formula una distinta interpretazione di essa; la decisione sul motivo si fonda sulla portata speciale dell’art. 1510, secondo comma, c.c. e sull’applicazione dell’art. 1228 c.c.
Massime di principio
- La modifica del termine lungo d’impugnazione introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, intendendosi per instaurazione quella originaria del processo e non l’inizio di un grado o di una fase successiva.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre per la sola mancata valutazione o menzione di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- Per denunciare in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di prove o elementi istruttori, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto e trascrivere i passaggi rilevanti, consentendo alla Corte di verificare la decisività sulla base del ricorso senza svolgere indagini integrative.
- L’art. 1510, secondo comma, c.c., che consente al venditore di liberarsi dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, è norma speciale limitata alla vendita a distanza di cose mobili e non è estensibile in via analogica o interpretativa a fattispecie diverse.
- Fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c., il vettore incaricato della consegna opera quale ausiliario del debitore-mittente; il debitore risponde verso il destinatario della perdita o mancata consegna imputabile al vettore ai sensi dell’art. 1228 c.c.
- Quando il contratto di trasporto stabilisce che l’obbligazione si estingue soltanto con la consegna della merce nel luogo e secondo le modalità convenute, il vettore non può invocare l’effetto liberatorio della consegna al vettore previsto per la specifica fattispecie dell’art. 1510, secondo comma, c.c.
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