Cassazione Civile, Sentenza n. 786/2020 del 16/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Il 25 luglio 2003 l’architetto ricorrente presentò ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo agli eredi di uno dei due committenti il pagamento del compenso per attività professionale svolta su incarico di quest’ultimo e della madre. Nel giudizio di opposizione precisò la domanda, chiedendo il pagamento anche nella qualità di eredi della madre dei committenti, ma tale estensione fu dichiarata inammissibile perché nuova. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo maturata la prescrizione presuntiva triennale dalla morte del committente; la Corte d’appello di Brescia confermò l’esito. Con sei motivi il professionista contestò: (1) la qualificazione come nuova della domanda estesa alla qualità di eredi dell’altra committente; (2) la decorrenza del termine dalla morte del cliente, denunciando violazione dell’art. 1722 c.c.; (3) l’omesso esame della prosecuzione in proprio del rapporto professionale da parte degli eredi; (4) la violazione dell’art. 2959 c.c., sostenendo che la contestazione dell’esistenza del debito implicasse ammissione del mancato pagamento; (5) l’omesso esame e (6) l’apparenza della motivazione sulla prescrizione presuntiva. Il ricorrente aveva inoltre dedotto che, alla morte del cliente, le tavole progettuali erano già state redatte e depositate in Comune; la Corte ha rilevato che, secondo tale stessa allegazione, la prestazione era sostanzialmente completata prima della morte.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è infondato: per il credito di un professionista non avvocato la prescrizione presuntiva decorre dal compimento della prestazione, ai sensi dell’art. 2957, primo comma, c.c.; poiché la prestazione era stata completata prima della morte del committente e il ricorso monitorio fu proposto nel luglio 2003, il termine triennale dell’art. 2956, n. 2, c.c. era già decorso. La Corte ha corretto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., la motivazione della sentenza d’appello, che aveva fatto decorrere il termine dalla morte del cliente quale evento estintivo del contratto d’opera. Il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, essendo prescritto il credito nei confronti degli eredi del committente al quale la domanda era stata originariamente rivolta. Il terzo motivo è infondato: la dedotta prosecuzione del rapporto da parte degli eredi a titolo proprio esulava dal perimetro della controversia, e quindi non riguardava un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. I motivi quarto, quinto e sesto sono infondati: la motivazione d’appello era percepibile e la valutazione di fatto secondo cui gli eredi avevano chiesto prova del credito, senza ammettere il mancato pagamento, non era sindacabile in cassazione. La resistenza dell’erede alla pretesa creditoria non comporta necessariamente un’ammissione incompatibile con la prescrizione presuntiva, anche perché l’erede può non conoscere esattamente i termini e le vicende dell’obbligazione del de cuius. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.400 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2957, primo comma, c.c.
Trova piana applicazione, quindi, il disposto dell’art. 2957 c.c., comma 1, a tenore del quale il termine della prescrizione presuntiva decorre “dal compimento della prestazione”: se la prestazione dell’arch. S.F. era stata completata già prima della morte di Pa.Vi., avvenuta nell'(OMISSIS), quando il professionista ha esercitato l’iniziativa monitoria, cioè nel luglio 2003, la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c., n. 2, era ormai maturata.
Per il credito di un professionista non avvocato, il termine della prescrizione presuntiva decorre dal compimento della prestazione. Nel caso concreto, essendo la prestazione completata prima della morte del committente, il termine era già decorso quando fu presentata la domanda monitoria nel luglio 2003.
art. 2956, n. 2, c.c.
Trova piana applicazione, quindi, il disposto dell’art. 2957 c.c., comma 1, a tenore del quale il termine della prescrizione presuntiva decorre “dal compimento della prestazione”: se la prestazione dell’arch. S.F. era stata completata già prima della morte di Pa.Vi., avvenuta nell'(OMISSIS), quando il professionista ha esercitato l’iniziativa monitoria, cioè nel luglio 2003, la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c., n. 2, era ormai maturata.
Il credito del professionista rientrante nella disposizione è soggetto a prescrizione presuntiva triennale; il termine maturato prima della domanda monitoria impedisce l’accoglimento della pretesa.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La motivazione va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.
La Cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando, pur essendo errata la ragione giuridica adottata dal giudice di merito, il dispositivo resta conforme a diritto.
art. 183, quinto comma, c.p.c. (testo pro tempore)
Attesa la prescrizione del credito professionale nei confronti degli eredi di uno dei due conferenti l’incarico, cioè nei confronti dei figli di Pa.Vi., non ha il professionista alcun giuridico interesse all’estensione della domanda di pagamento dello stesso credito nei confronti dei medesimi soggetti nella loro qualità di eredi dell’altro conferente l’incarico, cioè nei confronti dei nipoti di B.P., di lei eredi in rappresentazione del premorto figlio V..
La questione sulla novità dell’estensione della domanda è inammissibile quando, una volta prescritto il credito nei confronti dei convenuti nella qualità originariamente dedotta, il professionista non abbia un interesse giuridico all’estensione della pretesa verso i medesimi in altra qualità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ovviamente, non possono qualificarsi come “decisivi” fatti estranei alla lite, giacchè la “decisività” del fatto, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, testo oggi vigente, applicabile ratione temporis, consiste appunto nell’idoneità del fatto non esaminato a determinare, qualora viceversa esaminato, un differente esito della medesima lite.
È decisivo, ai fini del vizio di omesso esame, soltanto un fatto non esaminato che, se considerato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della stessa controversia; non rilevano fatti estranei al perimetro della lite.
art. 2959 c.c.
Qui insindacabile nel suo profilo di merito, tale ratio decidendi è conforme al principio di legittimità secondo il quale la resistenza dell’erede alla pretesa creditoria non integra necessariamente l’ammissione di non pagamento incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva a norma dell’art. 2959 c.c., potendo l’erede non aver esatta conoscenza dei termini e delle vicende dell’obbligazione del de cuius.
La resistenza dell’erede alla richiesta di pagamento non implica necessariamente l’ammissione che il debito non sia stato pagato e non è, per ciò solo, incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva; rileva che l’erede possa non conoscere esattamente le vicende dell’obbligazione del defunto.
art. 1722, n. 4, c.c.
Pur arrivando alla stessa conclusione, il giudice d’appello ha fatto decorrere il triennio dalla morte di Pa.Vi., intesa quale evento estintivo del contratto d’opera, a norma dell’art. 1722 c.c., n. 4.
La disposizione era stata utilizzata dal giudice d’appello per individuare nella morte del cliente l’evento estintivo del contratto d’opera e farne decorrere il termine; la Cassazione ha corretto tale motivazione, applicando per il professionista non avvocato il criterio generale del compimento della prestazione.
Massime di principio
- Per la prescrizione presuntiva del credito relativo a una prestazione professionale non forense, il termine decorre dal compimento della prestazione secondo la regola generale dell’art. 2957, primo comma, c.c.; la morte del cliente non sostituisce tale criterio.
- La resistenza dell’erede alla pretesa creditoria non equivale necessariamente ad ammissione del mancato pagamento incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva, poiché l’erede può non conoscere con precisione i termini e le vicende dell’obbligazione del de cuius.
- Ai fini del vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è decisivo solo il fatto che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della medesima lite; non sono decisivi i fatti estranei al perimetro della controversia.
- Quando il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata, sostituendo alla ragione giuridica errata quella corretta.
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