Cassazione Civile, Ordinanza n. 02489/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2016 da una fondazione lirico-sinfonica a una dipendente. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando reintegrazione, pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla reintegra e regolarizzazione contributiva, perché aveva ritenuto inutilizzabili a fini disciplinari i dati informatici acquisiti dall'ente: secondo il giudice di merito, tali dati erano stati raccolti prima dell'insorgere di un fondato sospetto di illecito e, comunque, il regolamento aziendale/privacy non avrebbe fornito un'informativa adeguata sulle modalità di conservazione e trattamento dei dati di navigazione internet. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 4 St. lav., dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le policy aziendali, distinguendo in modo non corretto tra trattamento dei dati della posta elettronica e dati di navigazione internet; (2) violazione dell'art. 18 St. lav., comma 4, perché, pur avendo ritenuto il licenziamento illegittimo per insussistenza dei fatti contestati, la Corte d'appello aveva riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento parametrato a tutte le retribuzioni maturate fino all'effettiva reintegra, senza applicare il limite massimo di dodici mensilità previsto dalla norma novellata. La controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del canone di chiarezza e sinteticità ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che esso mirasse in sostanza a sovrapporre una lettura alternativa delle policy aziendali a quella, plausibile e non sindacabile in cassazione, accolta dal giudice di merito; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che alle fondazioni lirico-sinfoniche si applica l'art. 18 St. lav. nel testo novellato e che, nell'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, l'indennità risarcitoria dovuta in regime di tutela reale attenuata non può superare il limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà rideterminare la tutela applicabile e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
i controlli e l'utilizzabilità dei dati raccolti sugli strumenti di lavoro richiedono il rispetto delle condizioni previste dalla norma, inclusa l'informativa preventiva e il corretto bilanciamento tra esigenze aziendali e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore.
art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003
l'omessa adeguata informativa preventiva sul trattamento dei dati personali rende i dati inutilizzabili a fini disciplinari, secondo l'accertamento del giudice di merito non censurato sul punto.
la censura sulla policy aziendale è stata ritenuta inammissibile in sostanza perché diretta a proporre una diversa interpretazione del testo negoziale rispetto a quella plausibile accolta dal giudice di merito.
come per l'art. 1362 c.c., la Corte ribadisce che l'interpretazione del regolamento aziendale è accertamento di fatto riservato al merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica.
"chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"
il ricorso deve esporre in modo chiaro ed essenziale i fatti rilevanti per l'illustrazione dei motivi; la violazione determina inammissibilità solo se l'esposizione è oscura o lacunosa al punto da impedire la comprensione delle censure.
art. 18 l. n. 300 del 1970, comma 4
nell'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, la tutela comporta la reintegrazione e un'indennità risarcitoria comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
la disciplina novellata si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche, che hanno natura privatistica e non rientrano nell'impiego pubblico.
d.lgs. n. 149 del 2002
richiamato per la nuova formulazione dell'art. 366 c.p.c. e per la sua applicabilità ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.
d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 5
la nuova formulazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Massime di principio
- L'interpretazione di una policy aziendale o di un regolamento interno costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incoerente, non mediante la semplice contrapposizione di una lettura alternativa.
- Il ricorso per cassazione soddisfa il requisito di chiarezza ed essenzialità dell'esposizione dei fatti quando consente di comprendere con immediatezza la vicenda processuale e la pertinenza delle censure; l'inammissibilità per difetto di sinteticità è giustificata solo se l'esposizione sia davvero oscura o lacunosa.
- Nei giudizi disciplinari lavoristici, i dati raccolti mediante strumenti di lavoro sono utilizzabili solo se l'acquisizione e il trattamento rispettano la disciplina legale sui controlli e sull'informativa preventiva ai lavoratori.
- Nel regime dell'art. 18 St. lav. novellato, la tutela per insussistenza del fatto contestato comporta la reintegra e un'indennità risarcitoria soggetta al tetto massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
- Le fondazioni lirico-sinfoniche, per la loro natura privatistica, sono soggette alla disciplina lavoristica comune e non all'assetto dell'impiego pubblico per quanto riguarda la tutela contro il licenziamento illegittimo.
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