Cassazione Penale, Ordinanza n. 29820/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Cuneo, disposto con foglio di via obbligatorio per tre anni. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che degli artt. 1, 2 e 7 della legge n. 241 del 1990, con illogicità della motivazione; 2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43 e 47 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 3) vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p.; 4) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., nonché degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le censure riproducevano quelle già svolte in appello e miravano, in sostanza, a una nuova valutazione di merito delle risultanze, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già risposto in modo esauriente e non illogico a tutte le doglianze, comprese quelle sul dolo, sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e sulla dosimetria della pena. Poiché i motivi erano sostanzialmente reiterativi del gravame di merito e tendevano a sollecitare una rivalutazione del fatto, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di un sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice richiamata per la violazione del divieto di fare ritorno nel Comune destinatario del foglio di via obbligatorio.
artt. 1, 2 e 7 legge n. 241 del 1990
Richiamati nel primo motivo di ricorso come norme violate; la Corte non entra nel merito delle censure perché reputa i motivi reiterativi e inammissibili.
Richiamato per contestare l'elemento soggettivo del reato; la Corte reputa infondate/inammissibili le doglianze perché già disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello.
Richiamato insieme all'art. 43 c.p. per la dedotta erronea valutazione dell'elemento soggettivo.
Invocato per la particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità rileva che il diniego è stato adeguatamente motivato dal giudice di merito.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche.
Richiamato per la determinazione della pena; la Corte ritiene la motivazione sul punto adeguata.
Richiamato nel quarto motivo in tema di sanzione; la Corte non ravvisa vizi della motivazione.
Richiamato nel quarto motivo in tema di sanzione; la Corte non ravvisa vizi della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre le medesime doglianze già dedotte in appello, quando la decisione impugnata abbia fornito risposta completa, coerente e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito delle prove o delle risultanze fattuali, attività riservata al giudice di merito.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una diversa lettura del fatto rispetto a quella già motivatamente accolta dal giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito dà conto in modo adeguato dei criteri applicati e della loro coerenza logica.
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