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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30770/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione principale a opera dell'imputato contro la sentenza di appello del 24/01/2020. I motivi principali contestavano: 1) la mancata derubricazione dell'omicidio volontario in omicidio preterintenzionale o colposo, deducendo travisamento delle immagini e valutazione erronea della dinamica dello sparo; 2) la nullità/violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per la riqualificazione del furto (capo a) in ricettazione e per la mancata previa informazione e contraddittorio; 3) vizi nella determinazione della pena e violazione del principio di legalità della pena per mancata indicazione degli aumenti applicati (recidiva, continuazione); 4) vizio motivazionale e illegittima applicazione della recidiva reiterata; 5) mancato riconoscimento della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche; 6) errori sulla dichiarazione di continuazione tra reati; 7) errore materiale nella parte dispositiva relativo ai due fucili non oggetto di riqualificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendoli inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: - ha confermato la qualificazione giuridica dell'omicidio come volontario, ritenendo credibile e insindacabile in questa sede la valutazione dei fatti svolta dai giudici di merito (visioni filmate, dichiarazioni, modalità esecutive, distanza e direzione del colpo); - ha ritenuto legittima la riqualificazione del furto in ricettazione per il fucile Beretta cal.12, perché la difesa aveva avuto effettività del contraddittorio e la riqualificazione era stata prospettata in appello; - ha confermato la legittima valutazione negativa sulla provocazione e sul diniego delle attenuanti generiche; - ha dichiarato legittima l'applicazione della recidiva reiterata e la valutazione motivazionale sui precedenti; - ha ritenuto legittima la determinazione della pena e l'utilizzo, anche multiplo, di medesimi elementi fattuali per fini diversi nella motivazione. Tuttavia, la Corte ha riscontrato un'omissione formale nella parte dispositiva relativa al reato di furto dei due fucili (Benelli cal.12 e carabina "Saint Etienne" cal.9) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tali capi, con statuizione che l'imputato non ha commesso il fatto. Per il resto la sentenza impugnata è stata annullata quanto alla parte indicata e confermata nel resto.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Disciplina l'impugnazione a Corte di Cassazione; la Corte richiama la giurisprudenza che consente la riqualificazione in appello se non è leso il diritto di difesa e il contraddittorio è stato efficace

  • art. 522 c.p.p.

    Norma sulla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte interpreta nel senso che la diversa qualificazione non è vietata se non pregiudica la difesa, citando orientamenti consolidati

  • art. 516 c.p.p.

    Riferita come norma di sistema sulle nuove contestazioni e modifiche dell'imputazione, richiamata nel quadro della legittimità della riqualificazione

  • art. 620 c.p.p.

    Permette alla Cassazione di annullare senza rinvio per carenze formali; applicata per correggere l'omessa disposizione relativa ai due fucili assolti

  • art. 3, legge n. 110/1975

    Norma sostanziale richiamata per il reato di alterazione delle caratteristiche meccaniche dell'arma (capo c) nell'imputazione originaria)

  • art. 23, comma 4, legge n. 110/1975

    Riferita relativamente alla cancellazione del numero di matricola (capo d) nell'imputazione originaria)

  • art. 62-bis c.p.

    Regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto assenti elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento

  • art. 99 c.p.

    Disciplina la recidiva; la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata alla luce delle pregresse condanne e della pericolosità sociale

  • art. 64 c.p.

    Richiamata in tema di criteri mitigatori nell'applicazione degli aumenti (la Corte valuta l'uso del criterio mitigatore in presenza di recidiva)

  • art. 133 c.p.

    Norma per la determinazione della pena e valutazione degli elementi ai fini dell'aumento o diminuzione; la Corte ha ritenuto legittimo usare elementi polivalenti per fini diversi

  • artt. 64 e 78 c.p. (richiamo errato a art. 66 nel testo)

    Riferimenti ai criteri di determinazione della pena e alla continuazione; la Corte chiarisce limiti e modalità di computo degli aumenti e delle riduzioni

Massime di principio

  • La Corte può riqualificare in appello la fattispecie contestata (es. da furto a ricettazione) se la riqualificazione non ha pregiudicato il diritto di difesa e l'imputato ha avuto un'effettiva possibilità di confrontarsi con la nuova ricostruzione; la modifica non costituisce automaticamente violazione degli artt. 521/522 c.p.p.
  • Le valutazioni di fatto basate su filmati, dichiarazioni e consulenze tecniche (distanza, direzione dello sparo, modalità di esecuzione) sono insindacabili in Cassazione salvo travisamento palese o manifesta illogicità; ricostruzioni alternative fornite dalla difesa che si limitino a proporre interpretazioni diverse sono spesso inammissibili.
  • Per il riconoscimento della provocazione è necessario dimostrare uno stato d'ira immediato e una reazione proporzionata/contingente: la mera ingiuria, seguita da azioni preparatorie (es. tornare a casa, armarsi, travisarsi e ritornare) esclude l'attenuante perché indica fredda determinazione e volontà vendicativa.
  • L'applicazione della recidiva reiterata può fondarsi sulla presenza, al momento del fatto, di precedenti definitivi che denotino pericolosità; non è indispensabile che la recidiva fosse già stata formalmente dichiarata in sentenze precedenti.
  • Nel determinare la pena il giudice può utilizzare lo stesso elemento fattuale per giustificare valutazioni diverse (es. aggravamento per recidiva e diniego delle attenuanti generiche), purché il valore polivalente dell'elemento sia adeguatamente motivato e non vi sia duplicazione illegittima.
  • La Cassazione può correggere omissioni formali nella parte dispositiva (annullamento senza rinvio limitato) quando la motivazione esprime chiaramente la volontà del giudice e l'errore risulta meramente formale.

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