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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva confermato gli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Lobello per plurime contestazioni (trasferimento fraudolento di valori ai sensi dell'art. 512-bis c.p., autoriciclaggio, estorsione, favoreggiamento reale e altre correlate). Il ricorrente denunciava: difetto di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1; insufficienza dei gravi indizi per l'art. 512-bis; prescrizione di alcuni fatti (art. 273 c.proc.pen.); omissione di considerazione della tracciabilità delle operazioni bancarie e quindi della mancata gravità indiziaria per i reati di riciclaggio/autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter c.p.); vizio nella motivazione sul pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio; e mancanza di valutazione individualizzata del contributo personale di Antonio Lobello, che sosteneva si fosse disimpegnato per motivi di salute dal 2013.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. La Corte ha confermato che l'elemento soggettivo e oggettivo richiesto dall'art. 512-bis è stato adeguatamente motivato: la fittizia intestazione di società e il susseguirsi di operazioni societarie e finanziarie fino al 2019, unitamente alle intercettazioni e agli altri elementi probatori, mostrano la finalità di eludere misure di prevenzione patrimoniali. Pur riconoscendo che è necessaria la prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse, la motivazione del tribunale ha ritenuto acquisiti elementi idonei a dimostrare l'impiego di provvista riconducibile ai Lobello (in particolare il flusso di denaro dalla Orocarni alla Trivellazioni Speciali e la sequenza di bonifici a società riconducibili al gruppo). La tracciabilità delle operazioni non esclude di per sé la finalità elusiva quando la sequenza è idonea a rendere più difficoltosa l'individuazione della provenienza illecita. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente provata. Sul punto cautelare, è stata confermata la sussistenza del pericolo di reiterazione (e delle esigenze cautelari in generale) in ragione della capacità economico-imprenditoriale del nucleo familiare e dei contatti con soggetti di rilevanza criminale; inoltre la Corte ha ritenuto che vi fossero elementi che smentivano l'assenza di partecipazione diretta di Antonio Lobello alle condotte contestate anche dopo il 2013. In sintesi, la motivazione di merito è stata ritenuta congrua rispetto alle contestazioni e adeguata a giustificare la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato punisce il trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali; occorre provare, anche indiziariamente, la fitticità dell'intestazione a terzi e la provenienza delle risorse impiegate nonché la finalità elusiva. L'operazione societaria o il trasferimento di quote rientrano nella fattispecie se le risorse impiegate sono riconducibili al titolare reale.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riciclaggio: la mera tracciabilità delle operazioni non esclude automaticamente il reato se la sequenza delle operazioni è organizzata per ostacolare l'individuazione della provenienza illecita.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Autoriciclaggio: la condotta dissimulatoria deve essere successiva al delitto presupposto; non è necessaria la totale non tracciabilità dell'operazione, ma l'adeguatezza a rendere più difficile l'accertamento della provenienza illecita.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: citato in ordine all'aggravante e ai rapporti con la criminalità organizzata; la valutazione degli elementi probatori può giustificare l'applicazione dell'aggravante quando emergono vincoli e contatti significativi con soggetti mafiosi.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante collegata alla partecipazione o al concorso con soggetti di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori potessero giustificare l'applicazione laddove risultino collegamenti e dipendenze operative con soggetti 'ndranghetisti.

  • art. 273, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla estinzione del reato per prescrizione che richiede specificità nella doglianza e prove concrete per essere rilevante; censura generica non basta a far accogliere la tassa sulla prescrizione.

  • art. 34-bis D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159

    Disciplina delle interdittive antimafia: le interdittive e il loro rigetto/annullamento amministrativo sono elementi che possono essere valutati come indici della finalità di elusione delle misure di prevenzione e dei rapporti con la criminalità, se correlati ad altre prove.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 512-bis non basta la mera disponibilità formale del bene: è necessaria, anche indiziariamente, la prova che le risorse impiegate siano riconducibili al titolare reale e che vi fosse la finalità di eludere misure di prevenzione.
  • La tracciabilità delle operazioni bancarie non esclude automaticamente la responsabilità per riciclaggio/autoriciclaggio: ciò che rileva è se la struttura e la successione delle operazioni sono idonee a ostacolare l'individuazione della provenienza illecita.
  • Le modifiche societarie successive a interdittive antimafia o a interventi amministrativi possono essere valutate come indizio di preordinazione a eludere misure di prevenzione, soprattutto se accompagnate da persistente gestione effettiva da parte del presunto titolare di fatto.
  • La contestazione della prescrizione richiede un'analisi puntuale e motivata; una doglianza generica non è sufficiente a far dichiarare estinti i reati in sede di esame cautelare o cautelare di merito.
  • In tema cautelare è legittimo valutare il pericolo di reiterazione sulla base della capacità economica e dei contatti con ambienti criminali: l'accesso a patrimoni societari di rilievo giustifica misure atte a impedire la prosecuzione dell'attività illecita.
  • Le valutazioni sulla partecipazione personale richiedono elementi specifici, ma il giudice può fondare le conclusioni su convergenza di indizi (intercettazioni, deleghe, operatività sui conti, nomine/aziende riconducibili) che dimostrino il ruolo di fatto anche se la titolarità formale è di terzi.

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