Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Perazzi in più sentenze irrevocabili. Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato la revoca con riguardo ad alcune sentenze ritenute riferibili a un unico reato continuato e aveva invece revocato il beneficio per altre condanne. Il PM ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che si trattasse della seconda concessione del beneficio, mentre in realtà sussisteva una terza concessione (e altre eventuali situazioni) che avrebbe giustificato la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio, rilevando che il provvedimento di merito non chiarisce se due delle sentenze debbano essere considerate come un unico titolo ai sensi dell'art. 81 c.p. (continuazione), né se i limiti di pena di cui all'art. 163 c.p. siano superati; quindi non è possibile stabilire con certezza se si tratti di una seconda o di una terza (o più) effettiva concessione della sospensione condizionale e se sussista la causa di revoca prevista dall'art. 168, comma 4, c.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
La norma è richiamata per verificare se due sentenze debbano essere considerate come riconducibili a un unico reato continuato (unificazione ai fini dell'esecuzione), il che inciderebbe sul conteggio delle volte in cui è stato concesso il beneficio della sospensione.
La Corte ha indicato che va verificato se, per effetto della ricostruzione delle sentenze come continuative, siano superati i limiti di pena previsti da questa norma: il superamento dei limiti potrebbe ostare alla concessione/alla conservazione del beneficio.
Richiamato come norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale: la Corte ha verificato la necessità di accertare se ricorrano i presupposti di revoca (es. ulteriore concessione del beneficio) e se la revoca sia pertanto legittima.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015 (Cangemi); Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010 (Stissi)
Precedenti della Corte secondo i quali non è revocabile la sospensione condizionale quando due sentenze sono riferibili a un unico reato continuato e non sono superati i limiti di pena ex art. 163; la sentenza impugnata andava confrontata con questi principi ma non fornisce elementi chiari per l'applicazione.
Massime di principio
- Accertare cronologia e data di irrevocabilità delle condanne: la sequenza temporale determina se si tratta di seconde o ulteriori concessioni del beneficio.
- Verificare se più sentenze debbano essere considerate come un unico titolo per continuazione ex art. 81 c.p.: se due sentenze sono unificate, esse vanno considerate come unico riconoscimento ai fini della sospensione.
- Controllare i limiti di pena previsti dall'art. 163 c.p.: se il cumulo determina il superamento dei limiti, la possibilità di mantenere la sospensione può essere esclusa.
- Quando si invoca la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p., il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente quali sentenze sono state considerate distinte o unificate e se sussiste la 'terza concessione' che giustifica la revoca.
- In caso di provvedimento poco chiaro sul punto, è opportuno il rinvio per nuovo esame per consentire al giudice di valutare fatti, tempistica e applicazione delle norme in modo esplicito.
- La giurisprudenza consolidata va tenuta presente: non è ammessa la revoca quando la sostanziale pluralità di provvedimenti è solo apparente perché riferibile a un unico reato continuato.
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