Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga, per anni due, del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Militano, internato sottoposto a misura di sicurezza residua, contestava la legittimità e la personalizzazione della misura: mancata prova dell'attuale capacità di riprendere rapporti con l'organizzazione mafiosa, assenza di segnalazioni dei collaboratori che lo includessero nell'organico mafioso, e rilievo solo assistenziale dei versamenti ai familiari; inoltre sollevava questione di incostituzionalità dell'art. 41-bis in relazione agli artt. 208 e 206 c.p. e agli artt. 3, 27, 117 Cost. (con riferimento all'art. 3 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse interesse alla decisione essendo ancora internato al momento del giudizio e ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 41-bis può essere applicato anche agli internati purché la sua applicazione sia 'costituzionalmente conforme' e adeguata alla specifica situazione dell'internato (con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 197/2021, che impone adattamenti volti a consentire l'attività lavorativa). Sul merito la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ricostruito il ruolo di vertice e direttivo di Militano nella famiglia di Cosa Nostra (mandamento Resuttana-San Lorenzo), la sua perdurante operatività e la mancanza di elementi certi di recisione dei rapporti; da tali elementi è stata ritenuta sussistente la capacità di ripristinare collegamenti criminali e quindi la necessità della continuazione del regime differenziato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
La norma può essere applicata anche agli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva; la sua applicazione deve però essere interpretata in modo costituzionalmente conforme, adattando le restrizioni alle esigenze di organizzare un programma di lavoro compatibile con le limitazioni della socialità e della mobilità (Riferimento alla Corte Costituzionale, sentenza n. 197/2021). Inoltre la valutazione del regime deve considerare la capacità dell'interessato di ripristinare collegamenti criminali, anche sulla base di indizi storici e comportamentali.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla mancata adeguata motivazione del provvedimento impugnato; la Corte tuttavia ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale in ordine agli elementi indiziari e storici che giustificano la misura.
artt. 208 e 206 cod. pen. (richiamati dalla difesa)
Citati nella prospettata questione di costituzionalità relativa all'applicazione del 41-bis agli internati; la Corte costituzionale ha comunque ritenuto la compatibilità purché il 41-bis sia applicato in modo conforme ai principi costituzionali e al fine rieducativo.
Cost. artt. 3, 27, 117 e art. 3 CEDU (richiamati dalla difesa)
La difesa invocava violazioni di uguaglianza, finalità rieducativa e competenze costituzionali in rapporto alla CEDU; la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione ha ritenuto possibile l'applicazione del 41-bis agli internati purché compatibile con i principi di ragionevolezza e rieducazione e con le garanzie previste.
Giurisprudenza richiamata: Corte Cost. n. 197/2021; Corte Cost. n. 417/2004; Cass. Sez. 1 n. 30408/2020; Cass. Sez. 1 n. 20221/2013 (La Torre)
La Corte Costituzionale ha dichiarato applicabile il 41-bis agli internati ma ha imposto adattamenti per garantire la possibilità di svolgere attività lavorative; la Cassazione ha precedentemente sollevato questioni di legittimità che sono state esaminate dalla Consulta; la giurisprudenza di legittimità conferma l'interesse del detenuto alla decisione anche quando il decreto sia scaduto, poiché un nuovo decreto dovrà tener conto della decisione giurisdizionale.
Massime di principio
- Il regime di 41-bis può essere applicato anche agli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva, ma la sua applicazione deve essere adattata per non impedire, nei limiti del possibile, lo svolgimento di attività lavorative compatibili con le restrizioni.
- Nella valutazione della permanenza del rischio di collegamento con organizzazioni criminali non è necessario dimostrare contatti attuali: rileva la capacità attuale di ripristinare quei collegamenti, desumibile da ruolo, comportamento passato, mancata collaborazione e altri indici.
- La personalizzazione della misura è importante; segni di effetiva recisione dei rapporti (es. collaborazione, comportamenti concreti di distacco) possono indebolire la giustificazione del 41-bis, ma elementi storici e di ruolo dirigente pesano fortemente a favore della sua conferma.
- Elementi apparentemente 'assistenziali' (come trasferimenti di denaro a familiari) devono essere valutati nel loro contesto probatorio e non costituiscono automaticamente prova di assenza di collegamenti criminali.
- Il detenuto conserva interesse alla pronuncia giurisdizionale anche dopo la scadenza temporale del decreto, perché eventuali nuovi provvedimenti ministeriali dovranno tener conto della decisione del giudice.
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