Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino (giudice dell'esecuzione) che aveva respinto la richiesta del P.M. di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Seck. Il Tribunale aveva motivato il rigetto ritenendo che il nuovo reato fosse stato commesso il 6/9/2019 (anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione, irrevocabile il 9/10/2019), mentre il P.M. deduceva un errore di data: il reato era invece stato commesso il 6/9/2020, quindi in epoca successiva al giudicato e nel quinquennio utile ai fini della revoca ex art. 168 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo fondato il motivo relativo all'errata indicazione della data del nuovo reato. Ha rilevato che i fatti contestati a Seck sono stati commessi il 6/9/2020 e giudicati con sentenza del 22/9/2020 (pena di 6 mesi), quindi successivi al passaggio in giudicato della decisione che aveva concesso la sospensione condizionale. Ha inoltre precisato che l'eventuale cumulo delle pene e il superamento o meno dei limiti edittali non incidono sulla possibilità di revoca decisa dal giudice dell'esecuzione, e che la norma della seconda parte dell'art. 164 c.p. (che consente al giudice, quando infligge nuova condanna, di reiterare il beneficio se il cumulo non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p.) si applica solo nella fase di cognizione e richiede la specifica valutazione prognostica del giudice della cognizione. Poiché nella sentenza del 22/9/2020 non risultava concessa la sospensione, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio e approfondite verifiche.
Norme richiamate
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di nuova condanna nel periodo di efficacia del beneficio; la Corte ha ritenuto applicabile la norma trattandosi di reato commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione.
art. 164 cod. pen. (seconda parte)
La disposizione consente al giudice che infligge una nuova condanna di reiterare la sospensione condizionale qualora la pena cumulata non superi i limiti dell'art. 163 c.p.; la Corte precisa tuttavia che tale disciplina opera nella fase di cognizione e richiede una valutazione prognostica discrezionale del giudice di merito, non potendo essere applicata automaticamente dal giudice dell'esecuzione per elidere la revoca.
Fissa i limiti edittali per la concessione della sospensione condizionale; rileva ai fini della valutazione discrezionale in fase di cognizione ma non impedisce di per sé la revoca in sede esecutiva quando il nuovo reato sia intervenuto nel quinquennio.
Massime di principio
- Verificare sempre con precisione le date rilevanti: data del fatto nuovo, data della sentenza che concede la sospensione e data di irrevocabilità/giudicato; errori calendariali possono compromettere l'ordinanza di revoca o il rigetto.
- Se il nuovo reato è commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione può valutare la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p.; l'esistenza di una nuova condanna nel quinquennio è criterio rilevante.
- La possibilità di reiterare la sospensione ex art. 164 (seconda parte) è una valutazione propria del giudice della cognizione al momento della nuova condanna; in sede esecutiva non può sostituirsi a quella valutazione per escludere automaticamente la revoca.
- Il fatto che il cumulo delle pene non superi i limiti edittali non obbliga il giudice dell'esecuzione a non revocare la sospensione: la discrezionalità sulla concessione del beneficio nella nuova sentenza rimane in capo al giudice di cognizione.
- In presenza di contrasto tra documenti (es. erronea annotazione della data del reato), è opportuno disporre approfondite verifiche e, se necessario, il rinvio per nuovo giudizio per accertare i profili di fatto rilevanti ai fini della revoca.
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