Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le prime sentenze (20/03/2007 e 01/02/2008) perché era intervenuta una successiva condanna irrevocabile (22/05/2008, irrev. 22/07/2008) che, a suo avviso, integrava la causa automatica di revoca ex art. 168 comma 1 n. 1 c.p.; inoltre si sosteneva che il secondo beneficio fosse da revocare perché l'imputato aveva già fruito di due sospensioni. In sede di esecuzione la Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'istanza: revocò il beneficio relativo alla prima sentenza, riconobbe la continuazione tra le decisioni e rideterminò la pena complessiva (9 mesi e 100 euro). D'Orazio impugnò in Cassazione lamentando violazioni di norme sul regime della sospensione condizionale (artt. 164, 168 c.p.), vizi di motivazione nel calcolo della pena in caso di continuazione (violazione dei criteri giurisprudenziali che impongono lo scorporo, l'individuazione del reato più grave e la motivazione degli aumenti per i reati satellite), e deducendo la prescrizione della pena decorrente dall'irreversibilità della sentenza che avrebbe determinato la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Ancona per un nuovo giudizio in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia errato sia sul piano sostanziale (non ha applicato correttamente il principio secondo cui, in caso di continuazione tra sentenze definitive, le condanne si assimilano a una unica condanna potendo estendersi la sospensione all'ampiezza della pena complessiva) sia sul piano metodologico: non ha scorporato le condanne, non ha individuato il reato più grave e non ha motivato l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite, limitandosi ad un aumento indifferenziato che ha portato alla pena complessiva di nove mesi senza spiegazioni. La Corte ha altresì disposto che la Corte territoriale esamini il profilo della prescrizione non valutato nella motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. comma 1 n. 1
Prevede la revoca automatica della sospensione condizionale della pena se l'imputato commette nuovo reato che comporta successiva condanna irrevocabile entro il termine previsto; la Corte sottolinea che va valutato correttamente l'effetto della continuazione tra sentenze definitive prima di applicare la revoca di diritto
art. 168 cod. pen. ultime cure
Richiamato nella vicenda come norma applicabile alla revoca del beneficio concedendo che l'esistenza di precedenti sentenze debba essere valutata in funzione dell'eventuale regime di continuazione
Disciplina il numero di volte in cui può essere concesso il beneficio della sospensione: la Corte ricorda che, se le condanne sono assimilate per continuazione, il beneficio può essere esteso alla pena complessiva senza incorrere nella limitazione che deriverebbe dal computo delle singole sospensioni
Riferito ai limiti di pena per la sospensione; la Corte osserva che la valutazione del rispetto dei limiti va fatta sulla pena complessiva una volta riconosciuta la continuazione
art. 81 cod. pen. comma secondo
Stabilisce il meccanismo di aumento per i reati in continuazione; la Corte richiama l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di individuare il reato più grave, scorporare le altre condanne e motivare gli aumenti per i reati-satellite
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al metodo di determinazione della pena in caso di pluralità di sentenze: la Corte sottolinea che in esecuzione non è sufficiente un trattamento astratto, ma serve lo scorporo e la quantificazione motivata degli aumenti
Richiamato dal ricorrente quale criterio generale per la determinazione della pena individuale; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione deve comunque aderire ai principi giurisprudenziali relativi allo scorporo e alla motivazione degli aumenti
Norma sulla prescrizione della pena; la Cassazione ha disposto che la Corte territoriale valuti il profilo della prescrizione riferita alla data di irrevocabilità della sentenza che avrebbe portato alla revoca
Richiamato nella doglianza del ricorrente in ordine alla competenza/criteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha comunque focalizzato la decisione sui principi relativi alla continuità e alla metodologia di ricalcolo della pena
Massime di principio
- Se tra più sentenze definitive sussiste il vincolo della continuazione, esse devono essere considerate come una unica condanna ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale: il beneficio può essere esteso alla pena complessiva se ne sussistono i presupposti
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per continuazione tra sentenze definitive deve formalmente scorporare le condanne, individuare il reato più grave e, sulla pena stabilita per quest'ultimo, operare autonomi aumenti per ciascun reato-satellite indicando in quale misura l'aumento si riferisce ai singoli reati
- La motivazione deve rendere espressi e comprensibili i calcoli e la ripartizione degli aumenti di pena; un aumento indifferenziato non motivato rende l'operato del giudice viziato e può portare all'annullamento in sede di legittimità
- Il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile
- Prima di disporre la revoca automatica della sospensione ex art. 168 c.p. occorre verificare se, per effetto della continuazione, le condanne non siano da considerare un unico processo di determinazione della pena, posto che ciò può incidere sulla sussistenza stessa della causa di revoca
- La prescrizione della pena deve essere valutata tenendo conto della data di irrevocabilità della sentenza che produce l'effetto estintivo o revocatorio; il giudice dell'esecuzione deve esaminare tale profilo se rilevante
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