Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrosillo impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di revisione della revoca dell'indulto a lei precedentemente concesso. L'indulto era stato revocato perché, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006, la ricorrente aveva commesso un nuovo reato (20/11/2009) con condanna a pena non inferiore a due anni. Il ricorso in Cassazione contestava la validità del decreto di irreperibilità e delle notificazioni: il giudice dell'esecuzione aveva ordinato ricerche ai sensi dell'art.159 cod. proc. pen., ma le ricerche risultarono negative e la notifica del decreto di citazione fu fatta solo al difensore. Si deduceva la nullità del decreto perché le ricerche dovevano essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dall'art.159 (anche presso l'Amministrazione carceraria centrale) e la notificazione al difensore, in caso di vocatio in ius, non poteva sostituire le ricerche dovute (richiamando gli artt.178 e 179 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile e che le ricerche previste dall'art.159 c.p.p. devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente: la mancata esecuzione di ricerche presso tutti i luoghi pertinenti (tra cui l'amministrazione carceraria) determina la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle notificazioni consequenziali. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Catania per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
Le ricerche per accertare la residenza/irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dall'art.159; la mancata esecuzione cumulativa determina la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle notificazioni conseguenti.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina le nullità: la notifica effettuata al difensore, in presenza di vocatio in ius, può integrare una nullità quando siano state violate le forme richieste per la chiamata in giudizio dell'imputato.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art.178 per sostenere la nullità delle notificazioni effettuate in mancanza delle ricerche obbligatorie e delle formalità previste per la vocatio in ius.
legge 241/2006
La sentenza richiama il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006 quale periodo rilevante per la verificazione della commissione di un nuovo reato che legittima la revoca dell'indulto.
Cass. Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014 (Rv. 262112)
Giurisprudenza richiamata a favore del principio secondo cui le ricerche ai fini del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente; la loro omissione determina nullità assoluta.
Cass. Sez. 1, nr. 11341 del 27/11/2020 (depositata 2021) (Rv. 280976)
Giurisprudenza recente che conferma il principio della cumulatività delle ricerche e l'insostituibilità del decreto di irreperibilità anche nella fase esecutiva.
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile: se le ricerche prescritte dall'art.159 c.p.p. non sono state eseguite cumulativamente, il decreto (e le notificazioni conseguenti) è affetto da nullità assoluta.
- Le ricerche devono comprendere tutti i luoghi indicati dall'art.159, compresi gli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici comunali e altri luoghi rilevanti; eseguire ricerche in forma alternativa non è sufficiente.
- La notifica solo al difensore, quando si tratta di vocatio in ius, non supplisce alla necessità di ricerche personali e può determinare la nullità degli atti notificatori ai sensi degli artt.178 e 179 c.p.p.
- In presenza di nullità del decreto di irreperibilità, la via corretta è l'annullamento senza rinvio quando l'illegittimità inficia l'intero procedimento di notificazione e rende necessario il rinnovamento degli atti a tutela del diritto di difesa.
- In casi simili è opportuno verificare tempestivamente nel procedimento di esecuzione la completezza delle ricerche (anagrafe comunale, residenze note, amministrazione carceraria, atti catastali, notificazioni pregresse) e, se incomplete, sollevare immediatamente la questione di nullità.
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