Cassazione Civile, Ordinanza n. 15147/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto commerciale in cui una società otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 36.635,90 a titolo di corrispettivo per beni e servizi. L’altra società proponeva opposizione, negando l’esistenza del credito e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, sostenendo di avere sostenuto spese per l’allestimento di un punto vendita in vista della conclusione del contratto, poi ingiustificatamente interrotto dall’altra parte. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ingiungente al risarcimento di oltre 173 mila euro. La Corte d’appello confermava la responsabilità precontrattuale ma riduceva il risarcimento a euro 53.513,48, riconoscendo come danno emergente varie spese documentate e detraendo canoni di locazione e costi di finanziamento. In cassazione la società soccombente deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. sul riconoscimento integrale delle spese di allestimento; 2) omesso esame del fatto che gli investimenti sarebbero stati comunque riutilizzati; 3) violazione dell’art. 1227 c.c. per mancato accertamento del concorso colposo della danneggiata; 4) violazione del d.lgs. 231/2002 per mancato computo degli interessi moratori sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché sostanzialmente sovrapponibili: la Corte d’appello aveva correttamente affermato che, in tema di responsabilità precontrattuale, sono risarcibili le spese sostenute in vista della conclusione del contratto e provate mediante fatture, senza necessità di ulteriori dimostrazioni; inoltre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque precluso dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato dove e come le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente non è fondata quando la decisione d’appello esprime una ragione giuridica coerente sul riconoscimento delle spese risarcibili in tema di responsabilità precontrattuale.
Il vizio di nullità della sentenza può essere denunciato solo se effettivamente sussiste una motivazione mancante o meramente apparente, non quando la motivazione sia solo ritenuta insoddisfacente dalla parte.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando la decisione di appello e quella di primo grado sono conformi nei fatti decisivi, configurandosi una doppia conforme.
In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro
In caso di responsabilità precontrattuale, è risarcibile il complesso delle spese sostenute in vista della conclusione del contratto, sia come danno emergente sia, se provato, come lucro cessante.
La censura sul concorso colposo del danneggiato è inammissibile se non sono indicate in modo specifico le deduzioni e le decisioni dei gradi di merito rilevanti per la questione.
artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 231 del 2002
La doglianza sugli interessi moratori è inammissibile se non viene autosufficientemente indicato se e dove la domanda sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica e la localizzazione degli atti e delle questioni rilevanti nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile comprende, di regola, le spese sostenute in funzione della conclusione del contratto quando siano state causalmente determinate dall’affidamento incolpevole nella stipulazione, e la loro prova può essere fornita mediante la documentazione contabile delle spese stesse.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di motivazione o di omesso esame è inammissibile se la questione è preclusa dalla doppia conforme o se il ricorrente non rispetta l’onere di autosufficienza indicando puntualmente dove la questione sia stata introdotta e decisa nei precedenti gradi.
- La censura relativa al concorso colposo del danneggiato o al mancato riconoscimento di accessori del credito richiede una specifica e completa localizzazione processuale delle allegazioni e delle decisioni pertinenti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando espone una ragione giuridica comprensibile e coerente per il riconoscimento del danno, non essendo configurabile nullità per il solo dissenso della parte sulla valutazione delle prove.
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