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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26798/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2001, con cui l'amministrazione finanziaria contestava l'emersione di una plusvalenza non dichiarata in occasione della vendita di un comprensorio di terreno sul quale insistevano fabbricati asseritamente destinati alla demolizione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo corretta la notifica e la motivazione dell'atto impositivo e confermando la tassazione della plusvalenza, calcolata sul terreno scoperto ed escludendo dal computo i fabbricati. In appello non aveva inoltre considerato una perizia tecnica di parte depositata dal contribuente, ritenendola nuova prova non ammissibile. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 67 e 17 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che le aree pertinenziali annesse ai fabbricati non fossero imponibili come plusvalenza; 2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello escluso la perizia giurata di parte depositata ritualmente in appello; 3) omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo alla reale estensione del capannone industriale rispetto all'area pertinenziale, desumibile dalla planimetria prodotta in primo grado. L'Agenzia delle entrate eccepiva anche la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, rilevando che il giudizio era stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e che, pertanto, si applicava ancora il termine lungo annuale con 46 giorni. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che la natura pertinenziale del terreno non esclude la tassabilità della plusvalenza quando il bene sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, poiché l'art. 67 d.P.R. n. 917/1986 non prevede deroghe per le pertinenze e assoggetta in ogni caso a imposizione le plusvalenze sui terreni edificabili. Ha invece accolto il secondo motivo, precisando che nel processo tributario la consulenza/perizia tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio ma producibile in appello come documento ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, purché depositata nei termini di legge; la CTR, dunque, aveva errato nel non valutarla. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del secondo, poiché la valutazione della perizia può incidere sulla quantificazione delle superfici e quindi sulla base imponibile. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986

    le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria sono tassabili in ogni caso; la natura pertinenziale del terreno non è di per sé rilevante ed è irrilevante ai fini del regime impositivo

  • art. 17 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato insieme all'art. 67 quale base normativa della tassazione separata delle plusvalenze

  • art. 1362 c.c.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere un criterio interpretativo diverso, ma il motivo è stato respinto

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario consente la produzione in appello di nuovi documenti; la perizia tecnica di parte è producibile perché costituisce allegazione difensiva a contenuto tecnico

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    in combinato disposto con l'art. 58 disciplina i termini per il deposito di documenti e scritti difensivi in appello

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare, nella versione abbreviata a sei mesi, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per quelli anteriori resta il termine previgente

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa o, più in generale, nella disciplina delle plusvalenze immobiliari, la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile anche se il terreno abbia natura pertinenziale o sia venduto unitamente a fabbricati, salvo diversa previsione espressa del legislatore.
  • Ai fini dell'art. 67 d.P.R. n. 917/1986, ciò che rileva è la potenzialità edificatoria del terreno al momento della cessione; la qualificazione civilistica di pertinenza non esclude la tassazione della plusvalenza.
  • Nel processo tributario la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e può essere prodotta in appello come documento, se depositata nei termini di legge, dovendo il giudice valutarla senza poterne escludere l'esame per il solo fatto che provenga da una parte.
  • La preclusione alla nuova prova documentale in appello nel rito tributario non riguarda i documenti tecnici di parte, purché la produzione avvenga nel rispetto del termine per il deposito di memorie e documenti previsto dal d.lgs. n. 546/1992.
  • L'omesso esame della perizia tecnica ritualmente depositata può assumere rilievo decisivo quando essa incida sulla quantificazione dei beni rilevanti ai fini impositivi, con conseguente cassazione della decisione e rinvio per nuovo esame di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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