Cassazione Civile, Ordinanza n. 30623/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Senegal ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il diniego, già disposto in sede amministrativa e poi dal Tribunale, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente aveva narrato in momenti diversi versioni tra loro non coerenti circa età, situazione familiare e attività svolta, riferendo infine di aver lavorato come accompagnatore di turisti in battute di caccia e di essere fuggito dopo un fatto mortale verificatosi durante una di queste uscite, temendo un arresto al rientro o rappresaglie dei familiari della vittima. Con il primo motivo deduceva violazione della disciplina sulla protezione internazionale e lamentava che il giudice di merito non avesse svolto un adeguato dovere di cooperazione istruttoria, limitandosi a valorizzare incongruenze non significative e senza indicare quali documenti avrebbe dovuto produrre. Con il secondo e il terzo motivo denunciava omesso esame delle dichiarazioni rese e delle allegazioni sulle condizioni del paese di origine, nonché violazione della disciplina sulla protezione sussidiaria, sostenendo che in Senegal vi fossero condizioni di pericolo desumibili da fonti pubbliche e diplomatiche. Con il quarto motivo censurava la mancata concessione del permesso per motivi umanitari, assumendo che non fosse stato considerato il suo grado di integrazione sociale in Italia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e stereotipato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo l'inattendibilità del racconto e, perciò, non era tenuta a svolgere ulteriore istruttoria officiosa. Anche i motivi relativi alla protezione sussidiaria sono stati dichiarati inammissibili per genericità e perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha rilevato inoltre che il giudice di merito aveva ritualmente esaminato le fonti informative sul paese di origine. Infine, il motivo sulla protezione umanitaria è stato giudicato ugualmente generico, poiché non confrontato con la concreta motivazione della sentenza impugnata. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata regolare costituzione dell'intimato; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Direttiva 2004/83/CE
La decisione richiama la disciplina sulla protezione internazionale, ma esclude che nel caso concreto vi sia stata violazione delle regole di cooperazione istruttoria, poiché il giudice di merito aveva già accertato in modo congruo l'inattendibilità del racconto e, quindi, non occorrevano ulteriori approfondimenti officiosi.
È richiamato quale fonte di recepimento della direttiva in materia di protezione internazionale; la Corte ne esclude la violazione perché la valutazione del merito e delle fonti informative era stata svolta ritualmente dal giudice di appello.
La censura è ritenuta inammissibile perché mira a sollecitare una rivalutazione delle condizioni del paese di origine, mentre la Corte osserva che il giudice di merito aveva già correttamente apprezzato le fonti disponibili.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato a fondamento della domanda di permesso umanitario; la Corte reputa il motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso specifiche ragioni di vulnerabilità e un'effettiva integrazione in Italia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro di deduzione della violazione di legge, ma precisa che le doglianze sono inammissibili quando, sotto tale veste, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è evocato dai motivi sul paese di origine, ma la Corte lo reputa non configurato perché le censure sono generiche e si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, il ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche, stereotipate o non si confrontano con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
- Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice sussiste nei limiti in cui il richiedente abbia assolto, quantomeno, all'onere di allegare una vicenda credibile e coerente; se il racconto è ritenuto inattendibile con motivazione congrua, non è dovuta un'ulteriore attività istruttoria officiosa.
- Le doglianze sulle condizioni del paese di origine non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la Corte di merito abbia già esaminato ritualmente le fonti informative disponibili.
- La censura relativa alla protezione umanitaria richiede un confronto puntuale con la decisione impugnata e con i presupposti specifici di vulnerabilità e integrazione; una mera affermazione apodittica non è sufficiente.
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame o di violazione di legge non può essere utilizzato per sovvertire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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