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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42611/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14/11/2023 che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado; i motivi principali erano: per RUBERTO omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (richiamando la sentenza Sez. U. Fazio); per ZAMBELLI contestazione della responsabilità penale connessa a certificati di analisi postumi, mancata prova del nesso causale e riclassificazione delle condotte (falso o favoreggiamento); per BUSI nullità e indeterminatezza del capo di imputazione, insufficienza probatoria, contestazione di una gestione di fatto della ditta del padre, obblighi di conservazione delle analisi e mancanza degli elementi costitutivi del reato; per CDR SCAVI censura sulla sussistenza del reato presupposto e sulla mancanza di autonomia dell'interesse sociale rispetto a quello della socia unica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di RUBERTO per manifesta infondatezza (anche perché aveva rinunciato a motivi di appello nell'ambito del concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) e ha rigettato come infondati i ricorsi di ZAMBELLI, BUSI e CDR SCAVI. In sintesi: sono state confermate le condanne per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, prev. art. 260 d.lgs. 152/2006) nei confronti di BUSI, RUBERTO e ZAMBELLI; la CDR SCAVI è stata ritenuta responsabile amministrativamente ai sensi del d.lgs. 231/2001 e la sentenza di merito è stata confermata quanto a responsabilità e sanzioni. La Corte ha respinto le eccezioni relative alla prescrizione, alla qualificazione giuridica delle condotte e all'insufficienza probatoria, ritenendo provata l'attività abituale e l'effetto agevolativo delle certificazioni postume. Conseguenze processuali: inammissibilità per RUBERTO con condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; rigetto e condanna alle spese per gli altri ricorrenti; rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile per non essere intervenuta in udienza.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen. (previgente art. 260 d.lgs. n.152/2006)

    La fattispecie è qualificata come reato abituale: si consuma con la cessazione dell'attività organizzata e, ai fini della prescrizione, si applicano le modifiche normative intervenute nel tempo (anche il raddoppio dei termini).

  • art. 258, comma 4, d.lgs. n.152/2006

    Norma relativa al falso nelle certificazioni ambientali; la Corte ha distinto i casi di falso e ha ritenuto che alcune imputazioni siano estinte per prescrizione mentre altre forme di responsabilità sono comunque integrabili nel contesto del reato abituale.

  • artt. 5 e 25-undecies, comma 2 lett. f) d.lgs. n.231/2001

    Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: la società unipersonale può essere ritenuta responsabile se emerge un interesse o vantaggio dell'ente distinto da quello del rappresentante e se l'organizzazione aziendale mostra connotazioni tali da integrare il modello di responsabilità.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che regola il concordato in appello (accordo sulla pena con il Procuratore Generale). La Corte ha ribadito che la rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato, se comprende la prescrizione, preclude la deduzione della prescrizione in cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale invocato per la declaratoria di estinzione del reato; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza quando la prescrizione era oggetto di rinuncia nel concordato.

  • art. 157, comma 7 cod. pen.

    Principio della personalissima rinuncia alla prescrizione: la rinuncia ai motivi è valida se effettuata nelle forme richieste e impedisce di invocare successivamente la prescrizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda che la motivazione sulla quantificazione della pena deve essere più puntuale solo se la pena base è pari o superiore al minimo medio edittale.

Massime di principio

  • Se nel corso di un accordo di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) il difensore rinuncia espressamente a determinati motivi di impugnazione, compresa la prescrizione, il ricorrente non può in Cassazione dedurre l'intervenuta prescrizione: la rinuncia è efficace e preclude la contestazione successiva.
  • Nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (reato abituale) la prescrizione va calcolata in relazione all'ultimo atto della condotta abituale; modifiche normative intervenute nel periodo di consumazione (es. raddoppio dei termini) incidono sul termine di prescrizione.
  • Certificati di analisi redatti post factum possono integrare concorso nel traffico illecito se, nel contesto fattuale, hanno avuto funzione oggettivamente agevolativa creando un'apparenza di regolarità: la consapevolezza del profitto altrui è sufficiente per il concorso, non è necessario che l'agente persegua direttamente il profitto.
  • La responsabilità amministrativa d'impresa ex d.lgs. 231/2001 può essere affermata anche per società unipersonali se è dimostrabile un centro di interessi e una struttura organizzativa autonoma rispetto alla persona del socio unico; l'esistenza di dipendenti e di funzioni societarie rileva ai fini dell'autonomia dell'ente.
  • L'assenza in azienda di documentazione probatoria (es. analisi) può essere valutata come indizio dell'inesistenza delle analisi stesse quando risultano elementi — dichiarazioni interne, prassi di archiviazione, reperibilità via mail/fax — che rendono verosimile la consuetudine di conservazione; la difesa deve attivarsi per produrre elementi contrari (es. prova di smarrimento o distruzione involontaria).
  • Nella quantificazione della pena, il giudice deve motivare lo scostamento dal minimo edittale; tuttavia, una motivazione sintetica è corretta salvo che la pena base raggiunga il livello del minimo medio od oltre, caso in cui serve motivazione più analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p.

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