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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42598/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Volponi impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile, in qualità di amministratore giudiziario della ditta Eco Work e Trans dal 28/03/2018, del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. A) e B) d.lgs. 152/2006) relativi all'isola ecologica di Calopezzati. Sollevava tre censure: 1) violazione dell'art. 256 perché le condotte contestate non sarebbero ascrivibili alla societa' amministrata e l'area era di proprieta' comunale non trasformata in deposito definitivo; 2) violazione dell'art. 192 e vizio di applicazione di responsabilita' oggettiva, sostenendo che non era provato che gli accumuli fossero imputabili alla societa' e che l'amministratore non aveva obblighi o possibilita' pratiche di evitare l'evento (anche per vincoli connessi alla gestione di beni sottoposti a sequestro); 3) vizio di motivazione per non aver valutato la documentazione che attestava l'impossibilita' di trovare impianti di smaltimento e che la bonifica del 26/08/2021 fu possibile solo dopo pressioni sul Comune e reperimento di impianti non saturi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto provata la materialita' della condotta sulla base degli accertamenti dei Carabinieri Forestali (sopralluogo del 31/01/2021) che descrivevano il sito come deposito incontrollato di circa 1.500 mc di rifiuti pericolosi e non, senza le caratteristiche dei centri di raccolta. La gestione dell'area era affidata con contratto di appalto alla societa' amministrata dall'imputato, che dunque aveva l'obbligo di attivarsi per evitarne la degenerazione in discarica abusiva; le carenze del Comune (recinzione, videosorveglianza) non sono state ritenute idonee a escludere la responsabilita' dell'amministratore, data la possibilita' di adottare misure minime di controllo e la mancata prova di una delega pienamente efficace. La Corte ha confermato la valutazione di merito, osservando che la rinuncia a rivedere il giudizio probatorio in Cassazione impedisce di accogliere una lettura alternativa dei fatti. Si segnala che la Corte di appello aveva comunque riconosciuto la non punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per sopravvenuta bonifica, ma il rigetto del ricorso conferma la ricostruzione del fatto e l'ascrivibilita' all'imputato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. A) e B)

    La norma integra il reato per la gestione non autorizzata di rifiuti; la Corte ha ritenuto provata la condotta materiale consistente nella raccolta e gestione sul luogo indicato di rifiuti pericolosi e non in assenza di autorizzazione, e ha ascritto tale condotta all'amministratore giudiziario in virtù del contratto di appalto e del relativo obbligo di prevenire l'accumulo indiscriminato.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 192

    La censura relativa alla responsabilita' (presunta 'oggettiva') e' respinta: la Corte ha ritenuto che l'amministratore giudiziario, quale gestore affidatario, avesse il dovere di porre in essere misure ordinarie e straordinarie per evitare l'accumulo; l'onere probatorio e la valutazione della possibilita' di intervento ricadono sul giudice di merito.

  • codice penale, art. 131-bis

    La Corte di appello aveva applicato la causa di non punibilita' per sopravvenuta bonifica. La Cassazione conferma che tale istituto puo' escludere la punibilita' ma non cancella l'accertamento del fatto: la pronuncia di non punibilita' ha efficacia di giudicato sul fatto e sulla sua illiceita e rileva per l'iscrizione nel casellario.

  • codice di procedura penale, art. 651-bis

    Richiamata ai fini della spiegazione degli effetti della declaratoria di non punibilita': la pronuncia ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento del fatto e alla sua illiceita'.

  • D.P.R. n. 313/2002, art. 3, lett. f)

    Richiamato in relazione all'iscrizione nel casellario giudiziale delle pronunce che escludono la punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato in ordine all'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Criteri giurisprudenziali per la validita' della delega di funzioni

    La Corte ha richiamato i requisiti giurisprudenziali perche' una delega sollevi il delegante: a) sia puntuale ed espressa senza poteri residuali; b) comprenda i poteri decisionali e di spesa; c) sia provata giudizialmente con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo; e) sia giustificata dall'organizzazione dell'impresa, mantenendo comunque un obbligo di vigilanza del delegante. Nel caso questi requisiti non sono stati dimostrati, la delega non esime dalla responsabilita'.

Massime di principio

  • Chi gestisce un sito di raccolta/gestione rifiuti in forza di un affidamento contrattuale assume l'obbligo di attivare misure ordinarie e straordinarie per prevenire l'accumulo e la trasformazione in discarica abusiva; la mancata attivazione puo' determinare responsabilita' penale.
  • Le carenze del proprietario/committente (es. Comune) non esonerano automaticamente il gestore delegate se quest'ultimo poteva comunque adottare misure minime di controllo e smaltimento.
  • Una delega di funzioni puo' esonerare il delegante solo se provata integralmente e se soddisfa requisiti rigorosi (espressa, completa di poteri di spesa e decisione, idoneita' del delegato, oggettiva necessita' organizzativa e persistenza di adeguata vigilanza).
  • La sopravvenuta bonifica puo' determinare la non punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis, ma tale non punibilita' non cancella l'accertamento del fatto e ha comunque effetti permanenti come l'iscrizione nel casellario; pertanto la dichiarazione di non punibilita' puo' essere impugnata dall'interessato.
  • In sede di Cassazione non e' consentita una riconsiderazione dei fatti e delle prove se il giudizio di merito e' sorretto da una motivazione razionale; la ricostruzione probatoria del giudice di merito prevale salvo vizi di illogicita' o irragionevolezza.

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