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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42595/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di automezzi disposto dal GIP del Tribunale di Grosseto (decreto 18/03/2024). Fusser e Zerbini denunciavano carenza di motivazione e violazione di legge, contestando in particolare l'assenza di motivazione sul periculum in mora e sulla proporzionalità del sequestro, richiamando la giurisprudenza sulle misure previste dall'art. 321 c.p.p. (sequestro finalizzato alla confisca). Hudorovic deduceva violazione dell'art. 6 CEDU in relazione agli artt. 256 e 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006, sostenendo che la pendenza della procedura amministrativa estintiva prevista dal d.lgs. 152/2006 avrebbe dovuto sospendere il procedimento penale e che la notifica del verbale amministrativo in occasione del sequestro avrebbe leso il diritto di difesa.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Fusser e Zerbini il Collegio ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla restituzione degli automezzi, ma ha comunque ritenuto i ricorsi originariamente inammissibili nel merito: essi avevano fatto riferimento esclusivamente alla giurisprudenza relativa all'art. 321, comma 2, c.p.p. (sequestro destinato alla confisca) senza confrontarsi con il decreto di sequestro che aveva anche fondamento nel comma 1 (sequestro impeditivo), e non avevano specificamente dedotto davanti al Tribunale del riesame le censure relative all'assenza dei presupposti per il sequestro impeditivo o alla proporzionalità. Quanto a Hudorovic, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa e all'impossibilità di accedere alla procedura estintiva non risultava dedotta in sede di riesame (nuova materia sollevata in Cassazione), e perché l'art. 318-sexies, comma 3, d.lgs. 152/2006 prevede espressamente che la sospensione prevista dalla procedura amministrativa non impedisce "l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale". Conseguenze economiche: inammissibilità con condanna alle spese e ordine di versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende per Hudorovic, Fusser e Zerbini (con precisazioni sul regime per i casi di sopravvenuta carenza di interesse quando l'inammissibilità era invece originaria).

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    La Corte distingue fra il comma 1 (sequestro impeditivo) e il comma 2 (sequestro destinato alla confisca); i ricorrenti avevano richiamato solo la giurisprudenza relativa al comma 2 senza confrontarsi con il motivo impeditivo espresso dal GIP

  • art. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006

    Gli artt. 318-bis e ss. disciplinano la procedura amministrativa estintiva per alcune contravvenzioni ambientali; la Corte osserva che la possibilità di avvalersi di tale procedura deve essere dedotta nelle fasi precedenti e non costituisce di per sé ostacolo automatico al sequestro preventivo

  • art. 318-sexies, comma 3, d.lgs. 152/2006

    «non impedisce … l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale»

    La norma chiarisce che la sospensione prevista dalla procedura amministrativa non impedisce l'adozione di misure cautelari penali urgenti, incluso il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per una presunta violazione del diritto di difesa: la Corte ritiene la censura inammissibile perché non prospettata in sede di riesame e perché la normativa nazionale consente comunque il sequestro nonostante la procedura amministrativa sospensiva

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità, con facoltà di disporre il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili le deduzioni nuove che non siano state specificamente svolte e contestate nelle fasi precedenti: chi impugna deve riproporre in Cassazione i motivi effettivamente presentati al giudice del gravame, pena l'inammissibilità
  • Nel caso di sequestro preventivo è fondamentale contestare con specificità i presupposti adottati dal GIP: se il decreto invoca sia la finalità impeditiva (art. 321, comma 1) sia quella mirante alla confisca (comma 2), il ricorso deve confrontarsi con entrambe le ipotesi e con la motivazione sul periculum in mora e sulla proporzionalità
  • La pendenza di una procedura amministrativa estintiva ai sensi del d.lgs. 152/2006 non impedisce di per sé l'adozione di atti urgenti di indagine o il sequestro preventivo penale, conformemente all'art. 318-sexies, comma 3
  • Se l'interesse a impugnare viene meno dopo la proposizione del ricorso (per es. per restituzione del bene sequestrato), il ricorso può risultare privo di interesse; tuttavia, se l'inammissibilità dipende da vizi originari del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende)
  • Per l'ammissibilità e l'autosufficienza del ricorso per cassazione è necessario allegare gli atti rilevanti (es. istanza di riesame) e motivare con chiarezza le censure già svolte nelle fasi precedenti

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