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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42599/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Damiani con tre motivi: (1) censura di inosservanza delle norme ambientali (art. 256, comma 1, lett. A) d.lgs. n.152/2006 e legge n.574/1996), sostenendo che al momento della denuncia non era più in possesso dell'opificio perché venduto all'asta e che era regolarmente autorizzato a detenere e smaltire i reflui come materia prima secondaria senza formulari; (2) vizio di motivazione e erronea attribuzione della responsabilità, poiché il trasferimento della proprietà era intervenuto prima degli accertamenti e il custode nominato (avv. Franco Buonasorte) avrebbe assunto la custodia e gestione dei reflui; (3) censura per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendo sussistenti i requisiti per il beneficio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale di Foggia: Damiani, in qualità di legale rappresentante della Da.vi.ol., è stato ritenuto responsabile della gestione continuativa illecita di rifiuti (circa 800 mc di acque di vegetazione/sansa) stoccati nello stabilimento e non avviati a riutilizzo lecito. La Corte ha escluso la qualifica di "sottoprodotto" per i materiali rinvenuti in mancanza di prova del loro diretto reimpiego; ha confermato che Damiani ha mantenuto gli oneri di gestione fino al 17 settembre 2018 nonostante la procedura esecutiva e la nomina del custode; ha inoltre rilevato che non era stata formulata specifica istanza motivata per la sospensione condizionale della pena. Conseguenze: confermata la condanna (di primo grado) a 4.800 euro di ammenda per il reato richiamato; ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. A)

    non indicata nel testo integrale

    Interpretato come norma che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti; applicata per qualificare come reato lo stoccaggio continuativo e non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'attività olearia

  • d.lgs. n.152 del 2006, art. 184-bis (sottoprodotti)

    non indicata nel testo integrale

    Richiamata per escludere che i materiali rinvenuti fossero sottoprodotti: la Corte ha ritenuto che mancasse la prova del diretto e certo reimpiego senza ulteriori trattamenti, requisito per escludere la disciplina dei rifiuti

  • legge n.574 del 1996

    non indicata nel testo integrale

    Richiamata dalla difesa come norma applicabile; la Corte non ha ritenuto che esse esonerassero l'imputato dalla responsabilità accertata ai sensi del d.lgs. 152/2006

  • cod. proc. pen., art. 616

    non indicata nel testo integrale

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenze di giurisprudenza della Corte di cassazione richiamate

    Sez. 3, n. 7899/2014; Sez. 3, n. 4952/2018; Sez. 6, n. 5465/2020; Sez. 6, n. 47204/2015

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per delimitare i concetti di "sottoprodotto" e per affermare il principio che la Corte di cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto ragionevoli e motivate compiute dal giudice del merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    non indicata nel testo integrale

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare la misura equitativa disposta verso la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La qualifica di "sottoprodotto" richiede prova che la sostanza sia certamente destinata a un successivo uso legittimo e non nocivo senza necessità di ulteriori trattamenti; in mancanza di tale prova il materiale è rifiuto e soggetto alla disciplina penale dei rifiuti
  • La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti permane finché non è effettivamente avvenuto il trasferimento della disponibilità dell'immobile/attività e l'adempimento degli obblighi di consegna: la vendita all'asta formale non esime automaticamente dall'obbligo se l'imputato non ha cessato la disponibilità prima degli accertamenti
  • Le valutazioni di fatto e la motivazione del giudice di merito, se logiche e ben argomentate, non sono sindacabili in sede di cassazione; il ricorrente non può ottenere una riconsiderazione probatoria in questa sede
  • Le istanze di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere formulate e motivate nel corso del processo: omissioni o richieste generiche possono essere considerate inammissibili o non persuasive in appello/cassazione
  • In caso di ricorso manifestamente infondato la parte soccombente può essere condannata alle spese e a contributi equitativi (es. alla Cassa delle ammende), oltre al mantenimento della condanna impugnata

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