Cassazione Penale, Sentenza n. 42599/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Damiani con tre motivi: (1) censura di inosservanza delle norme ambientali (art. 256, comma 1, lett. A) d.lgs. n.152/2006 e legge n.574/1996), sostenendo che al momento della denuncia non era più in possesso dell'opificio perché venduto all'asta e che era regolarmente autorizzato a detenere e smaltire i reflui come materia prima secondaria senza formulari; (2) vizio di motivazione e erronea attribuzione della responsabilità, poiché il trasferimento della proprietà era intervenuto prima degli accertamenti e il custode nominato (avv. Franco Buonasorte) avrebbe assunto la custodia e gestione dei reflui; (3) censura per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenendo sussistenti i requisiti per il beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale di Foggia: Damiani, in qualità di legale rappresentante della Da.vi.ol., è stato ritenuto responsabile della gestione continuativa illecita di rifiuti (circa 800 mc di acque di vegetazione/sansa) stoccati nello stabilimento e non avviati a riutilizzo lecito. La Corte ha escluso la qualifica di "sottoprodotto" per i materiali rinvenuti in mancanza di prova del loro diretto reimpiego; ha confermato che Damiani ha mantenuto gli oneri di gestione fino al 17 settembre 2018 nonostante la procedura esecutiva e la nomina del custode; ha inoltre rilevato che non era stata formulata specifica istanza motivata per la sospensione condizionale della pena. Conseguenze: confermata la condanna (di primo grado) a 4.800 euro di ammenda per il reato richiamato; ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. A)
non indicata nel testo integrale
Interpretato come norma che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti; applicata per qualificare come reato lo stoccaggio continuativo e non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'attività olearia
d.lgs. n.152 del 2006, art. 184-bis (sottoprodotti)
non indicata nel testo integrale
Richiamata per escludere che i materiali rinvenuti fossero sottoprodotti: la Corte ha ritenuto che mancasse la prova del diretto e certo reimpiego senza ulteriori trattamenti, requisito per escludere la disciplina dei rifiuti
legge n.574 del 1996
non indicata nel testo integrale
Richiamata dalla difesa come norma applicabile; la Corte non ha ritenuto che esse esonerassero l'imputato dalla responsabilità accertata ai sensi del d.lgs. 152/2006
cod. proc. pen., art. 616
non indicata nel testo integrale
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenze di giurisprudenza della Corte di cassazione richiamate
Sez. 3, n. 7899/2014; Sez. 3, n. 4952/2018; Sez. 6, n. 5465/2020; Sez. 6, n. 47204/2015
Richiami giurisprudenziali utilizzati per delimitare i concetti di "sottoprodotto" e per affermare il principio che la Corte di cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto ragionevoli e motivate compiute dal giudice del merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
non indicata nel testo integrale
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare la misura equitativa disposta verso la Cassa delle ammende
Massime di principio
- La qualifica di "sottoprodotto" richiede prova che la sostanza sia certamente destinata a un successivo uso legittimo e non nocivo senza necessità di ulteriori trattamenti; in mancanza di tale prova il materiale è rifiuto e soggetto alla disciplina penale dei rifiuti
- La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti permane finché non è effettivamente avvenuto il trasferimento della disponibilità dell'immobile/attività e l'adempimento degli obblighi di consegna: la vendita all'asta formale non esime automaticamente dall'obbligo se l'imputato non ha cessato la disponibilità prima degli accertamenti
- Le valutazioni di fatto e la motivazione del giudice di merito, se logiche e ben argomentate, non sono sindacabili in sede di cassazione; il ricorrente non può ottenere una riconsiderazione probatoria in questa sede
- Le istanze di benefici (es. sospensione condizionale della pena) devono essere formulate e motivate nel corso del processo: omissioni o richieste generiche possono essere considerate inammissibili o non persuasive in appello/cassazione
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte soccombente può essere condannata alle spese e a contributi equitativi (es. alla Cassa delle ammende), oltre al mantenimento della condanna impugnata
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