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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42600/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva assolto, aveva condannato Federico per gestione illecita di rifiuti (raccolta e trasporto di rottami e 12 batterie esauste). Il motivo unico dedotto dalla difesa denunciava carenza di "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello (sovrapposizione alla valutazione logica e coerente del Tribunale senza spiegare la insostenibilità di quella valutazione) e mancata rinnovazione dell'esame del teste di polizia giudiziaria Tramontano la cui deposizione era stata interpretata diversamente in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia fornito la motivazione rafforzata richiesta quando si riforma un'assoluzione, spiegando perché i rifiuti rinvenuti (vari per natura, alcuni pericolosi come elettrodomestici e soprattutto le 12 batterie) non rientravano nell'ambito della licenza di commercio ambulante in possesso dell'imputato e che il trasporto era avvenuto senza le cautele necessarie, non essendo presente iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali né formulario di carico e scarico. È stato inoltre stabilito che non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria con nuovo esame del teste Tramontano, perché la diversa decisione d'appello si fondava su un diverso inquadramento giuridico del fatto e non su una diversa valutazione dell'attendibilità del testimone. La condanna in secondo grado (arresto mesi 6 e ammenda euro 2.600) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d. lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. B)

    Norma incriminatrice sulla gestione illecita dei rifiuti; ricomprende la raccolta e il trasporto non autorizzati di rifiuti, configurando reato anche per attività ambulante se non rientrante nelle deroghe previste.

  • d. lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5

    Prevede una deroga per l'esercizio del commercio in forma ambulante: la deroga si applica solo se l'agente è titolare della specifica abilitazione per il commercio ambulante e se i rifiuti sono effettivamente l'oggetto del suo commercio e non rientrano in categorie autonomamente disciplinate.

  • d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114

    Disciplina il titolo abilitativo per il commercio ambulante: il possesso della licenza prevista non esonera automaticamente dall'obbligo di rispettare le norme ambientali se i materiali trasportati non rientrano nella tipologia consentita.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il principio dell'accertamento "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che chiarisce come tale principio non autorizzi la Corte di cassazione a rivedere librettamente la valutazione probatoria dei giudici del merito quando la motivazione non sia irrazionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di sostenere le spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione è richiesta una "motivazione rafforzata": deve indicare perché la stessa prova assume valenza diversa rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, con passaggi logici chiari.
  • Il possesso di una licenza per il commercio ambulante non è di per sé esimente rispetto al reato di gestione illecita di rifiuti: occorre verifica della corrispondenza tra la tipologia di rifiuti trasportati e l'oggetto effettivo del commercio autorizzato.
  • I rifiuti potenzialmente pericolosi (es. batterie) possono essere qualificati come tali anche in assenza di accertamenti tecnici specifici se le modalità di raccolta/trasporto indicano che non sono state eseguite operazioni di messa in sicurezza (es. rimozione di liquidi), e in mancanza di elementi forniti dall'imputato in senso contrario.
  • Non è sempre necessaria la rinnovazione dell'istruttoria (nuovo esame di testimoni) in appello o per la cassazione quando la diversa decisione si fonda su un diverso inquadramento giuridico del materiale probatorio e non su una valutazione divergente dell'attendibilità del testimone.
  • La Corte di cassazione limita il suo sindacato alla verifica della fondatezza e razionalità della motivazione: non può sostituirsi ai giudici di merito nella riconsiderazione fattuale degli elementi probatori, salvo profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione stessa.
  • Per il trasporto commerciale di rifiuti è fondamentale la regolarità formale (iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, formulario di carico e scarico) oltre alla corrispondenza sostanziale tra il materiale trasportato e l'attività autorizzata.

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