Cassazione Civile, Ordinanza n. 00078/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento locatore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione tardiva, proposta dal fallimento della società concedente, al passivo del fallimento della società locataria per canoni di locazione non pagati relativi a due immobili, maturati tra la dichiarazione di fallimento della conduttrice e la data di effettivo rilascio dei beni. Il tribunale ha ammesso il credito in prededuzione solo per i canoni maturati dopo il fallimento e fino alla restituzione degli immobili, escludendo che si fosse formato un giudicato endofallimentare sul punto, respingendo l’eccezione di annullabilità dei contratti per conflitto d’interessi dell’amministratore e la dedotta nullità per illiceità dell’oggetto. Il fallimento della locataria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme fallimentari e sostanziali, sostenendo che la domanda tempestiva del creditore avrebbe già chiesto l’ammissione anche dei canoni futuri fino alla restituzione e che il relativo rigetto implicito avrebbe formato giudicato preclusivo della successiva insinuazione tardiva; 2) violazione degli artt. 1394 e 2697 c.c., per avere escluso il conflitto d’interessi nonostante la dedotta compagine familiare e la coincidenza degli interessi tra le società; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la stipula dei contratti e l’atto di scissione sarebbero stati parte di un disegno distrattivo e che il tribunale avrebbe omesso la CTU sui valori di mercato dei canoni; 4) violazione degli artt. 1587 n. 2 c.c. e 80, comma 3, l.fall., per avere riconosciuto i canoni anche dopo il recesso dai contratti, sostenendo che lo scioglimento anticipato avrebbe eliminato il titolo contrattuale; 5) omesso esame di fatti decisivi in relazione al ritardo nel rilascio degli immobili, contestando la valutazione delle email tra le curatele. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura investiva l’interpretazione, da parte del giudice di merito, del contenuto della domanda di ammissione, attività insindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali o della violazione dei criteri ermeneutici, non specificamente dedotti. Ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo nella parte relativa al conflitto d’interessi, ribadendo che l’annullabilità ex art. 1394 c.c. richiede un conflitto concreto e attuale, non desumibile da mera parentela, coincidenza di cariche o pregiudizio economico della società, e ha dichiarato inammissibili le censure sulla nullità per difetto di specificità del ricorso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché introduceva una questione non trattata nel decreto impugnato e comunque la permanenza dell’obbligo di corrispondere il corrispettivo fino alla riconsegna è coerente con l’art. 1591 c.c. e con la prededuzione del credito risarcitorio. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché mirava a una nuova valutazione delle prove e non evidenziava un vero omesso esame di fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento della società locataria. Ha confermato l’ammissione al passivo, in prededuzione, del credito del fallimento della società concedente per i canoni/indennità maturati dopo il fallimento e fino all’effettiva restituzione degli immobili, ritenendo corretta la decisione di merito sia sul piano dell’interpretazione della domanda originaria sia sul piano della disciplina sostanziale della locazione dopo la cessazione del rapporto. Ha inoltre confermato la mancata sussistenza di un conflitto d’interessi annullante ex art. 1394 c.c. e ha escluso vizi deducibili in cassazione circa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel quadro della disciplina dell’insinuazione al passivo e della domanda tempestiva
richiamato nel quadro della formazione e opponibilità del passivo
richiamato in relazione all’opposizione allo stato passivo
richiamato per l’insinuazione tardiva al passivo
richiamato in tema di prededuzione dei crediti sorti in funzione o in occasione della procedura
l’annullabilità del contratto richiede un conflitto d’interessi concreto e attuale tra rappresentante e rappresentato, conoscibile dal terzo
richiamato in relazione all’onere della prova dei fatti costitutivi dell’eccezione di annullabilità e degli elementi di conflitto
richiamato come norma sull’obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo, poi superato dalla disciplina dell’art. 1591 c.c. nella fase di ritardata restituzione
"il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno"
la protrazione della detenzione obbliga a corrispondere almeno il canone convenuto fino alla riconsegna; il canone funge da parametro minimo del danno, salvo prova del maggior danno
richiamato in tema di recesso del curatore dai contratti di locazione e sorte dei rapporti dopo lo scioglimento
la violazione di legge va dedotta con specificità, indicando norme violate e contrasto con la decisione
il vizio motivazionale è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per una diversa lettura delle prove
i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata
i criteri ermeneutici si applicano anche all’interpretazione degli atti processuali
la motivazione è sindacabile solo se apparente, perplessa o contraddittoria
la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è rinnovabile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiarati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La domanda di ammissione al passivo e il suo contenuto si interpretano come un atto processuale; la censura in cassazione contro tale interpretazione è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i criteri ermeneutici violati o il fatto decisivo omesso, non potendo limitarsi a contrapporre una lettura alternativa.
- L’ultrapetizione non può essere dedotta efficacemente senza prima contestare l’interpretazione data dal giudice di merito all’atto introduttivo; se il giudice ritiene che una domanda non sia stata proposta, tale accertamento è un apprezzamento di fatto.
- Il conflitto d’interessi ex art. 1394 c.c. richiede una situazione concreta, attuale e specifica di antagonismo tra l’interesse del rappresentante e quello della società rappresentata; non bastano parentela, coincidenza di cariche, comunanza familiare o mera convenienza economica sfavorevole per la società.
- L’annullabilità del contratto per conflitto d’interessi presuppone anche la conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte del terzo contraente e va accertata sulla base del contenuto e delle modalità dell’operazione, non di indizi formali isolati.
- Nei rapporti di locazione, la ritardata restituzione del bene fonda un’obbligazione di corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, ai sensi dell’art. 1591 c.c., quale liquidazione minima del danno da mora, salvo prova del maggior danno.
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la valutazione delle prove e dei documenti resta riservata al giudice di merito, salvo omesso esame di un fatto decisivo o motivazione apparente.
- Le censure nuove, non trattate nella decisione impugnata e non specificamente documentate come già dedotte nel merito, sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve indicare con precisione le norme violate, la parte della decisione contrastante e le ragioni del contrasto; la sola elencazione delle norme non soddisfa l’onere di specificità.
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