Cassazione Penale, Ordinanza n. 07211/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate o non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze proposte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato per lesioni personali colpose derivanti da un sinistro stradale con fuga e omissione di soccorso. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa, sostenendo che tale profilo avrebbe dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, e che mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che la determinazione tra minimo e massimo edittale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere censurata solo per arbitrarietà o manifesta illogicità; nel caso concreto, la pena era stata motivata con riferimento alla gravità delle lesioni, alla condotta successiva al sinistro e ai precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice richiamata come base del reato contestato, in combinazione con la violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Norme del codice della strada richiamate per la condotta di omissione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza dopo il sinistro.
È la norma che disciplina i criteri di commisurazione della pena; la Corte ribadisce che il giudice di merito può valutarli anche globalmente e intuitivamente, purché non in modo arbitrario o illogico.
È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la decisione di merito abbia già affrontato in modo congruo e non illogico le doglianze proposte.
- Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza impugnata indica in modo plausibile e coerente le ragioni dell'esclusione di una tesi difensiva, come il concorso di colpa della persona offesa.
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- La gravità delle conseguenze lesive, la condotta serbata dopo il fatto e i precedenti penali possono legittimamente costituire elementi sufficienti a sorreggere la quantificazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →