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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07994/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I motivi erano due: primo, violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; secondo, violazione dell'art. 133 c.p. per l'eccessività della pena, ritenuta superiore al minimo edittale. La Corte di appello aveva valorizzato la gravità concreta del fatto, indicata nella disponibilità di 117 dosi singole ricavabili e nell'elevata percentuale di principio attivo, nonché la personalità dell'imputato desunta da un precedente specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che tali circostanze richiedono elementi positivi e non sono un diritto automatico dell'imputato; inoltre il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ostativi ritenuti prevalenti. Ha poi escluso il vizio nella dosimetria della pena, ribadendo che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio; nel caso concreto la pena era ampiamente al di sotto della media edittale ed era motivata con riferimento alla gravità del fatto, alla scaltrezza dell'imputato, alla percentuale di THC, al precedente specifico e al collegamento con circuiti organizzati di approvvigionamento. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico, richiedono elementi positivi e possono essere negate con motivazione sintetica che indichi gli elementi ostativi prevalenti

  • art. 133 c.p.

    la pena va commisurata in base ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere; il giudice non deve motivare in modo analitico su tutti i parametri, salvo scostamenti particolarmente marcati

  • art. 132 c.p.

    richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    richiamato indirettamente nella parte descrittiva della condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125

    menzionato per evidenziare che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, può essere disposta la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo fatto dell'assenza di elementi negativi o della incensuratezza; il loro riconoscimento richiede la presenza di elementi positivi di favore che il giudice può apprezzare discrezionalmente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indichi gli elementi di maggior rilievo ritenuti ostativi, senza dover confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo se sorretta da motivazione manifestamente illogica, arbitraria o del tutto apparente.
  • Quando la pena si colloca entro un range non marcatamente eccentrico rispetto alla media edittale, è sufficiente una motivazione che richiami la gravità del fatto e la capacità a delinquere per giustificare lo scostamento dal minimo.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

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