Cassazione Civile, Ordinanza n. 38157/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di indagini della Guardia di Finanza su movimentazioni bancarie di soggetti ritenuti collegati alla società, l'Ufficio notificava un PVC e poi un avviso di accertamento per l'anno 2011, rettificando il reddito d'impresa dichiarato dalla società e imputando il maggior reddito anche ai soci ai fini IRPEF. La società aveva definito parzialmente la pretesa in adesione, ma contestava in giudizio, insieme ai soci, il contraddittorio, la legittimità dell'accertamento induttivo e soprattutto la percentuale di redditività/ricarico applicata dall'Amministrazione. La CTR accoglieva parzialmente l'appello ritenendo più corretto il coefficiente regionale dell'1,82% rispetto al coefficiente nazionale del 2,17% indicato dall'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR avesse attribuito alla società un coefficiente regionale non dimostrato e comunque, secondo l'Ufficio, erroneamente ritenuto pari all'1,82% anziché al 3,13%, senza spiegare in base a quali elementi probatori tale dato fosse stato accertato, né perché dovesse preferirsi al coefficiente nazionale fondato su dati di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la sentenza d'appello non chiariva su quali elementi probatori si fondasse l'affermazione secondo cui il coefficiente regionale Veneto per il 2011 fosse pari all'1,82%, mentre l'Ufficio aveva specificamente contestato sia il dato numerico sia la mancata prova della maggiore attendibilità del parametro invocato dai contribuenti. La CTR, inoltre, non aveva spiegato perché dovesse essere preferito il coefficiente regionale rispetto a quello nazionale e aveva omesso di affrontare adeguatamente il tema della prova, che era centrale già in primo grado. La decisione impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la CTR è censurata perché ha ritenuto provato un fatto decisivo senza indicare gli elementi posti a base dell'accertamento
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento induttivo; la Corte rileva che il giudice di merito ha fatto applicazione del criterio di redditività senza adeguata motivazione e senza chiarire la prova del parametro utilizzato
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per veicolare il motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la determinazione del reddito d'impresa mediante coefficienti o percentuali di redditività, il giudice di merito deve indicare in modo chiaro gli elementi probatori e il percorso logico che giustificano la scelta del parametro applicato.
- La parte che invoca un coefficiente di redditività diverso da quello posto a base dell'accertamento deve fornire prova concreta della sua maggiore attendibilità rispetto al criterio utilizzato dall'Ufficio; non è sufficiente una mera allegazione o critica generica.
- In presenza di un accertamento fondato su dati di settore, il giudice non può sostituire il parametro amministrativo con altro parametro asseritamente più aderente alla realtà territoriale senza esplicitare le fonti e senza verificare la dimostrazione del dato invocato.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile quando afferma un dato decisivo senza spiegare come esso sia stato accertato, soprattutto se tale dato è contestato dalla parte avversa.
- rami
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