Cassazione Penale, Sentenza n. 9239/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura sei profili: (1) violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. per valutazione, ai fini della condanna, di 17 piantine di marijuana non indicate nel capo di imputazione e non sequestrate, con violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza; (2) vizio di motivazione relativo alla qualificazione della detenzione con finalità di spaccio, sostenendo che la Corte di appello avrebbe usato indebitamente le 17 piante per dimostrare tale finalità; (3) vizio di motivazione per aver dato rilievo a dichiarazioni di testi (Furlan, Testa) e della compagna dell'imputato ritenute non pertinenti o riferibili a condotte non penalmente rilevanti; (4) mancato riconoscimento dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo che parte dello stupefacente era destinato al consumo personale; (5) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. (speciale tenuità del lucro), perché la Corte avrebbe fatto riferimento a platea di vendita e prezzi non dimostrati; (6) vizio nell'applicazione delle attenuanti generiche, contestando che la Corte abbia dato rilievo ingiustificato alla mancata confessione e non abbia considerato elementi favorevoli come la collaborazione successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso: alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili (secondo e terzo motivo) perché non attinenti al decisum o configuravano una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità; gli altri motivi (primo, quarto, quinto e sesto) sono stati ritenuti infondati. La Corte ha confermato che l'esame delle 17 piante era finalizzato a dimostrare l'ampliamento volontario della coltivazione e non ha mutato gli elementi essenziali dell'imputazione; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione complessiva che ha escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e delle attenuanti richieste. Di conseguenza è stata confermata la sentenza di merito che aveva dichiarato la responsabilità di Casellato per il reato ex art. 73, comma 4, DPR 309/1990 e la condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 3.500,00 di multa; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
Comma 4 (coltivazione) è il reato contestato; comma 5 (ipotesi aggravata per finalità di spaccio) va valutato con valutazione globale di quantità, qualità e circostanze: la Corte ha ritenuto che, alla luce del quantitativo (p.a. 37.000 mg pari a 1480 dosi) e del contesto, non ricorressero i requisiti per l'aggravamento.
Principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza: la Corte ha ricordato che la violazione sussiste solo se la sentenza muta sostanzialmente la fattispecie contestata; nel caso le piante aggiuntive sono state considerate come elemento dimostrativo di ampliamento, senza alterare gli elementi essenziali dell'accusa.
Circostanza attenuante per speciale tenuità del lucro: va riconosciuta solo se sussiste una speciale tenuità congiunta del lucro e dell'evento; la Corte ha ritenuto assenti i presupposti perché la platea di potenziali acquirenti e i prezzi indicavano rilevante potenzialità lucrativa.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione sul 'travisamento del fatto': la Corte ricorda che non è possibile in cassazione riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie come chiesto dal ricorrente.
Norma che dispone la condanna al pagamento delle spese per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza è violato solo se la sentenza modifica sostanzialmente gli elementi essenziali dell'addebito; l'utilizzo di elementi probatori aggiuntivi è legittimo se servono a chiarire o dimostrare l'originaria contestazione senza trasformarla.
- In materia di stupefacenti la qualificazione della condotta (coltivazione vs. detenzione con finalità di spaccio) richiede una valutazione complessiva: quantità, qualità della sostanza, modalità, mezzi, contesto e platea di potenziali acquirenti vanno considerati congiuntamente.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; i motivi che si risolvono in una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove sono inammissibili.
- La circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. (speciale tenuità del lucro) richiede prova che tanto il lucro quanto l'evento dannoso siano di speciale tenuità congiunta; elementi quali platea di vendita e prezzi anche se non in forma diretta possono influire negativamente sul riconoscimento dell'attenuante.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la mera assenza di elementi negativi non obbliga il giudice a concederle, ma quest'ultimo deve motivare la decisione di rigetto almeno indicando l'assenza di elementi favorevoli.
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