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Sentenza

Sentenza n. 2511/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per euro 1.500

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 785/2023, passata in giudicato il 5 febbraio 2026, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta docente, nella misura di euro 1.500. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo l’accreditamento della somma e la corresponsione degli interessi sulla sorte capitale dalla maturazione del credito fino al saldo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorso è stato notificato e depositato il 7 febbraio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, calcolato dalla notificazione della sentenza all’amministrazione il 23 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso quanto all’obbligo di dare esecuzione al giudicato, ordinando al Ministero di accreditare alla ricorrente l’importo di euro 1.500 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha invece respinto la domanda relativa agli interessi, poiché la sentenza del giudice ordinario non conteneva alcuna statuizione al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può estendere il contenuto del titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alla nomina del commissario ad acta in altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto del giudicato e non può ordinare il pagamento di accessori, come gli interessi, che non siano stati riconosciuti o liquidati nel titolo giudiziario da eseguire.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione debitrice con facoltà di delega.
  • La previsione che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, quando abbiano a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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