Cassazione Civile, Ordinanza n. 24112/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria qualificati come leasing traslativo, assistiti da fideiussione, in relazione ai quali la concedente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni scaduti e non pagati. Gli utilizzatori si erano opposti eccependo l’inidoneità della prova della morosità e chiedendo l’applicazione dell’art. 1526 c.c., con revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto versato. Il Tribunale aveva revocato il decreto e riconosciuto una somma in favore dell’utilizzatrice; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 1526 c.c. al leasing traslativo e legittima la riduzione equitativa della clausola penale che consentiva di trattenere i canoni e mantenere il valore residuo del bene. Nel ricorso per cassazione la società subentrata nella gestione del credito ha denunciato violazione dell’art. 1526 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale era compatibile con la disciplina del leasing traslativo e con il principio di ritenzione dei canoni scaduti, che il meccanismo pattizio di deduzione del ricavato dalla futura vendita del bene evitava locupletazioni indebite e che la Corte territoriale aveva erroneamente attivato un meccanismo restitutorio in favore dell’utilizzatore nonostante l’azione monitoria riguardasse solo i canoni scaduti e insoluti. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la Corte d’appello non aveva dichiarato invalida in astratto la clausola, ma aveva correttamente applicato nel caso concreto il regolamento restitutorio ed equitativo proprio del leasing traslativo risolto, per evitare il cumulo tra canoni maturati e valore residuo del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello perché conforme al principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.; la clausola penale e il patto di deduzione sono validi, ma il giudice può ridurre equitativamente la penale quando il risultato economico consenta al concedente di cumulare canoni e valore residuo del bene, ottenendo un vantaggio maggiore rispetto a quello dell’esatto adempimento. La Corte ha aggiunto che la censura non colpiva la ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non aveva negato in astratto la validità della clausola, ma aveva escluso che il credito potesse essere valutato isolatamente, senza tener conto degli effetti restitutori della risoluzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata pronunciata per mancata costituzione delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore si applica in via analogica; l’equo compenso include remunerazione del godimento, deprezzamento e logoramento, ma non il risarcimento del danno; il giudice può ridurre equitativamente la penale per evitare un indebito vantaggio del concedente
il risarcimento del danno del concedente può essere predeterminato mediante clausola penale
richiamato come base del potere di riduzione equitativa della penale manifestamente eccessiva
il danno patrimoniale deve essere integralmente ristorato secondo il principio di indifferenza
consente la riduzione del risarcimento nel caso di vendita del bene a prezzo vile per negligenza del concedente
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
non ha effetti retroattivi; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge
non è applicabile analogicamente al leasing traslativo secondo l’indirizzo richiamato
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel leasing finanziario qualificabile come leasing traslativo, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore comporta l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., con un regolamento restitutorio e riequilibratore che impedisce al concedente di ottenere un vantaggio economico superiore a quello dell’esatto adempimento.
- L’equo compenso dovuto al concedente comprende la remunerazione del godimento del bene, il suo deprezzamento e il logoramento derivante dall’uso, ma non ingloba automaticamente il risarcimento del danno, che deve essere oggetto di specifica pattuizione o di autonoma liquidazione.
- La clausola penale inserita nel leasing traslativo può essere valida, ma il giudice deve ridurla equitativamente quando, per il concreto risultato economico, consenta il cumulo tra canoni percepiti e valore residuo del bene, producendo un effetto manifestamente eccessivo.
- Il patto di deduzione del ricavato della vendita del bene è compatibile con l’art. 1526 c.c., purché sia interpretato ed eseguito secondo buona fede e correttezza e con detrazione del valore commerciale o del ricavato effettivo, a seconda che il bene sia o meno già stato venduto.
- Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile o infondata la doglianza che si limiti a contestare un profilo astratto della clausola senza confrontarsi con il concreto regolamento di interessi applicato dal giudice di merito.
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