Cassazione Penale, Sentenza n. 24774/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Calafiore, avvocato difensore, era stato condannato per concorso nel reato previsto dagli artt. 110 e 343 c.p., primo e terzo comma, per avere, durante l'interrogatorio di garanzia del 3/11/2015, offeso l'onore e il prestigio del pubblico ministero Tommaso Pagano con espressioni denigratorie (riferimenti a negligenza, imperizia, ignoranza, inviti a "studiare", prospettazione di azioni disciplinari e civili). In cassazione il ricorrente deduceva cinque motivi: (1) nullità per rifiuto del rinvio dell'udienza di appello per motivi di salute; (2) vizio nella qualificazione della condotta e mancato accertamento della contitolarità e del valore semantico delle frasi (sosteneva di avere parlato in funzione difensiva e non di aver minacciato); (3) erronea esclusione della scriminante dell'esercizio della difesa professionale (art. 598 c.p.) e del fatto che i rilievi fossero reazioni a un atto arbitrario del pubblico ministero; (4) errore nell'applicazione dell'aggravante della minaccia, perché l'annuncio di denuncia/azione disciplinare non costituirebbe minaccia penalmente rilevante; (5) vizio di motivazione nella mancata concessione di attenuanti e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità (mancata specificazione e documentazione idonea dell'assoluta impossibilita di comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.). Altri motivi sono stati ritenuti inammissibili per dedurre questioni non devolute al giudice di appello o per mera riproposizione pedissequa delle argomentazioni già svolte senza confrontarsi con la motivazione della Corte distrettuale. Quanto al merito, la Corte ha confermato che le espressioni di Calafiore erano idonee oggettivamente a ledere la reputazione e il prestigio del magistrato e non erano direttamente funzionali alla difesa del cliente: pertanto non poteva operare la scriminante dell'art. 598 c.p. Né sussisteva la scriminante dell'art. 393-bis c.p., perché non era dimostrato un atto arbitrario del magistrato tale da giustificare una reazione proporzionata; inoltre la prospettazione di denunce o azioni disciplinari non costituiva automaticamente minaccia penalmente rilevante salvo che non fosse stata finalizzata a ottenere un vantaggio illecito, ipotesi ritenuta non provata. Infine la Corte distrettuale ha motivatamente escluso le attenuanti generiche e la riduzione della pena, ritenendo il trattamento sanzionatorio congruo.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato: la condotta dell'imputato è stata valutata anche in relazione al concorso con il coimputato nelle frasi e negli atti compiuti in udienza
art. 343 cod. pen., primo e terzo comma
Norma relativa all'oltraggio a magistrato in udienza; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi per la condotta offensiva diretta alla persona del magistrato, lesiva della reputazione e del prestigio delle funzioni giudiziarie
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiami alla disciplina delle incompatibilita e impedimenti processuali; impiegata dalla difesa per censurare il rifiuto del rinvio, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata
art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice rinvia solo in caso di assoluta impossibilità a comparire; la Corte ha osservato che il certificato medico prodotto non provava tale assoluta impossibilità
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede inammissibilità della cassazione per questioni non prospettate in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili censure sollevate per la prima volta in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità al travisamento della prova e non al travisamento del fatto; la Corte ha escluso che il ricorrente potesse dedurre un mero travisamento del fatto in cassazione
Scriminante per atti compiuti nell'esercizio della difesa: la Corte ha confermato che per operare occorre che le espressioni ingiuriose siano direttamente funzionali all'oggetto della controversia; nel caso le frasi erano dirette alla persona e non funzionalmente necessarie alla difesa
Scriminante per la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto non sussistere i presupposti perché mancava l'arbitrarietà o la persecutorietà dell'azione del magistrato e la proporzionalità della reazione
Massime di principio
- Critiche o espressioni denigratorie rivolte direttamente alla persona del magistrato in udienza, anche se mosse da un difensore, possono integrare il reato previsto dall'art. 343 c.p. se non sono direttamente e strettamente funzionali alla difesa del cliente
- La mera prospettazione di azioni civili o segnalazioni disciplinari non costituisce automaticamente minaccia penalmente rilevante; per configurare minaccia occorre che l'annuncio sia strumentale a ottenere un vantaggio illecito o sia del tutto privo di plausibile collegamento con il diritto fatto valere
- La scriminante dell'art. 393-bis c.p. richiede un atto del magistrato caratterizzato da arbitrarietà o persecutorietà e una reazione difensiva strettamente proporzionata all'illegittimità; la semplice inesattezza o errore formale dell'operato del magistrato non è sufficiente
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici, confrontarsi concretamente con la motivazione della corte di merito e non introdurre questioni non sollevate in appello; altrimenti sono inammissibili
- Non è consentito dedurre in cassazione il mero "travisamento del fatto": è ammesso il ricorso per cassazione per travisamento della prova solo se il giudice di merito ha fondato il convincimento su risultanze di prova inesistenti o manifestamente false
- Per ottenere il rinvio dell'udienza per motivi di salute ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. occorre dimostrare l'assoluta impossibilità a comparire con documentazione adeguata e tempestiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24768/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →