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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28307/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda la conferma, da parte del Tribunale del riesame di Bari, della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per concorso nel tentato omicidio di due persone offese, a seguito di un'aggressione avvenuta nel parcheggio di un campo sportivo. Secondo l'impianto accusatorio, più soggetti avrebbero colpito violentemente le vittime con un'arma da taglio, con riscontri nelle dichiarazioni di testimoni ritenuti attendibili, nelle immagini di videosorveglianza, nelle perquisizioni domiciliari, nel sopralluogo e nella documentazione sanitaria sulle lesioni. Il ricorrente censura l'ordinanza di riesame per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto non sarebbe stato correttamente qualificato come tentato omicidio ma, al più, come lesioni personali o aggressione reciproca, in mancanza di una concreta dimostrazione dell'animus necandi. Deduce che il Tribunale avrebbe valorizzato quasi solo la gravità delle lesioni e l'interessamento di zone vitali, senza confrontarsi con il contesto di tensione pregressa, provocazioni reciproche, contatti telefonici e allegata reazione difensiva. Contesta inoltre la mancata considerazione di una asserita desistenza volontaria, dell'allontanamento dal luogo dei fatti e di elementi sopravvenuti e documentali prodotti in sede di riesame e al pubblico ministero. Infine, lamenta che la errata qualificazione giuridica avrebbe inciso anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, fondate quasi esclusivamente sulla gravità del titolo di reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione non si confrontasse in modo specifico con la posizione del singolo ricorrente, essendo impostata come critica cumulativa delle ordinanze riguardanti anche i coindagati. Ha poi giudicato il motivo sostanzialmente rivalutativo e quindi non scrutinabile in sede di legittimità, osservando che il Tribunale del riesame aveva dato conto in modo congruo degli elementi indiziari, della credibilità dei dichiaranti, delle risultanze videoregistrate, delle perquisizioni e della documentazione sanitaria, oltre a confutare la tesi difensiva della rissa o della provocazione. La Corte ha richiamato il principio per cui il difetto di motivazione non può essere desunto da una critica frammentaria, ma deve valutarsi la motivazione nel suo complesso. Ha inoltre osservato che la localizzazione delle lesioni in zone vitali è compatibile con la prova del dolo omicidiario. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di oscuramento dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la configurabilità del tentativo e la sussistenza di una volontà univoca diretta a cagionare la morte; la Corte rileva che la censura mira a una rivalutazione di merito.

  • art. 575 c.p.

    richiamato dalla difesa quale norma incriminatrice dell'omicidio, per sostenere che mancava l'animus necandi necessario per il tentato omicidio.

  • art. 582 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere una possibile diversa qualificazione del fatto come lesioni personali.

  • art. 585 c.p.

    richiamato dalla difesa come norma di aggravamento delle lesioni personali.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato per censurare la motivazione dell'ordinanza di riesame, ritenuta apparente o insufficiente.

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato per contestare la gravità indiziaria posta a base della misura cautelare.

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare reiterazione e inquinamento probatorio.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'annotazione relativa all'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 3, l. 186/2000

    non citata espressamente come norma, ma richiamata tramite la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa esclusa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze in materia cautelare, la Corte di cassazione verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del riesame, non potendo sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.
  • Una censura che proponga una ricostruzione alternativa della dinamica del fatto, senza evidenziare manifeste illogicità o omissioni decisive della motivazione impugnata, è inammissibile perché meramente rivalutativa.
  • L'attendibilità della persona offesa o dei dichiaranti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenta contraddizioni manifeste o congetture prive di base empirica.
  • La motivazione va letta in modo unitario e non per singoli frammenti: il preteso vizio non può essere desunto isolando passaggi della decisione, se la ragione della statuizione emerge dal complesso del provvedimento.
  • Ai fini della configurazione del tentato omicidio, la prova del dolo omicidiario può essere desunta dalla natura dell'arma usata, dalla violenza dei colpi, dalla localizzazione delle lesioni in zone vitali e dalla concreta idoneità dell'azione a cagionare la morte.
  • In sede cautelare, se il titolo di reato e gli elementi indiziari sono adeguatamente argomentati, la contestazione della sola diversa qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente, da sola, a travolgere la valutazione sulle esigenze cautelari.
  • La deduzione di una presunta provocazione o di un contesto conflittuale non esclude automaticamente il tentativo di omicidio, ove la dinamica complessiva e gli esiti lesivi siano coerenti con un'aggressione unilaterale e con l'uso di un mezzo idoneo a uccidere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaMisure cautelari
SottomaterieCarcereOmicidio volontario
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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