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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16065/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva rigettato l'appello della società avverso la pronuncia del tribunale che, confermando le decisioni in fase sommaria ex legge n.92/2012, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da Villa S. Anna spa nei confronti di Jannelli Iolanda. Gli addebiti contestati dalla società erano: presenza illegittima della lavoratrice all'interno del poliambulatorio durante giorni di ferie con contatti con medici e personale; insubordinazione/diverbio con altra dipendente; sottrazione di un farmaco (con l'affermazione di autorizzazione) e induzione di una collega a testimoniare il falso circa una telefonata che giustificava l'assenza. La Corte territoriale aveva ritenuto alcuni addebiti irrilevanti e altri insussistenti per mancanza di prova certa. La società ha dedotto, in cassazione, errata valutazione dei fatti e mancata valutazione complessiva della gravità in relazione al ruolo della lavoratrice, nonché vizi istruttori (mancata audizione di testi) e mancata applicazione della recidiva e del codice etico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice. Motivazione: i censure proposte dalla società erano in gran parte dirette a rimodulare la valutazione di merito dei fatti (nuova valutazione probatoria e riconsiderazione della gravità delle condotte), materia non sindacabile in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva esaminato i singoli addebiti e correttamente escluso la rilevanza o la prova di molti di essi; le doglianze relative a presunti vizi istruttori e alla mancata applicazione del codice etico o della recidiva non superano il divieto di riesame del merito. Il ricorso principale è stato dunque respinto; le spese sono state condannate alla ricorrente (5.500 euro compensi e 200 euro spese, più generali ed accessori) e la Corte ha disposto l'ulteriore pagamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato nell'ambito delle obbligazioni del prestatore di lavoro e della valutazione del comportamento della lavoratrice in rapporto ai doveri contrattuali.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato con riferimento alla possibilità di sanzioni disciplinari e alla necessità di valutare la legittimità del licenziamento per inadempimento.

  • art. 2119 c.c.

    Norma citata come riferimento per il licenziamento per giusta causa e per la valutazione della gravità dell'inadempimento; sottolineata la competenza del giudice di merito sulla proporzionalità della sanzione.

  • art. 3 legge n. 604/1966

    Richiamato in relazione al licenziamento per giustificato motivo soggettivo e all'onere probatorio del datore di lavoro; la Corte insiste sul ruolo del giudice di merito nella valutazione della proporzionalità.

  • art. 5 legge n. 604/1966

    Richiamato come fonte dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro in materia di licenziamento individuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel contesto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la società non avesse fornito prova certa degli addebiti contestati.

  • art. 246 c.p.c.

    Men- zionato in relazione a questioni probatorie e deduzioni processuali; usato per criticare richieste che implicano nuovo esame istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Riferimento alle prove e all'esame del giudice di merito; le doglianze fondate su diversa valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.

  • artt. 116 e 421 c.p.c.

    Richiamati nelle censure relative alla valutazione dei mezzi di prova e alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte afferma il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie.

  • art. 437 c.p.c.

    Citato con riferimento alla rinnovazione istruttoria e ai limiti dell'intervento della Cassazione sulle questioni di fatto.

  • art. 1 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamato nell'incidentale condizionato circa la disciplina del diritto sindacale e la eventuale nullità del licenziamento per motivo discriminatorio; poi assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 3 legge n. 108/2009

    Citando la norma antidiscriminatoria in caso di funzioni sindacali; la questione non è stata decisa per assorbimento.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente in prospettiva di tutela reintegratoria; la Corte non ha ritenuto necessario valutare la questione essendo il ricorso principale infondato.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Men- zionato dalla società in tema di ammissibilità del ricorso (sosteneva che non fosse applicabile perché decisioni fondate su valutazioni differenziate), ma la Corte non ha accolto la censura come idonea a travolgere le valutazioni di merito.

  • art. 13 comma quater d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al dovere di versamento di un ulteriore contributo unificato se sussistono i presupposti processuali.

  • CCNL art. 41 lett. f)

    Richiamato dalla ricorrente in riferimento all'ipotesi di insubordinazione e disciplina aziendale; la Corte territoriale aveva accertato l'assenza di norma aziendale che vietasse l'accesso alla struttura, rendendo irrilevante il richiamo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di fatto: le censure che chiedono un nuovo apprezzamento probatorio sono inammissibili.
  • Per giustificare un licenziamento disciplinare è necessario che ciascun fatto addebitato sia provato in modo certo dal datore di lavoro; l'accertamento probatorio spetta al giudice di merito.
  • La valutazione della proporzionalità della sanzione (licenziamento vs. altra misura) è rimessa al giudice di merito e non alla Corte di legittimità, salvo vizi di diritto evidenti.
  • L'insubordinazione richiede la violazione di una specifica disposizione datoriale o ordine legittimo; l'assenza di una regola aziendale o di un ordine scritto può rendere irrilevante il comportamento contestato.
  • Le accuse come sottrazione di beni aziendali o induzione alla falsa testimonianza devono essere supportate da prove chiare (testimonianze, documenti); la mera contestazione verbale senza riscontri può risultare insufficiente.
  • La mancata audizione di un teste è censurabile solo se rilevante e decisiva per l'esito e se il giudice di merito non ha adeguatamente motivato la scelta; comunque la Cassazione non dispone di regola rinnovazioni istruttorie per riformare fatti accertati.
  • Richiami a codici etici o norme aziendali introdotti tardivamente o non provati non possono giustificare un diverso esito giudiziale.
  • Le doglianze processuali sul contributo unificato e sulle spese seguono il principio di soccombenza: chi perde paga le spese, salvo diversa valutazione.

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