Cassazione Civile, Sentenza n. 15955/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della qualificazione del rapporto di lavoro: la ricorrente sosteneva la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con l'ISFOL/I.N.A.P.P. (con conseguente riconoscimento del trattamento economico di ricercatore di 3° livello e differenze retributive), mentre la Corte d'appello aveva qualificato i rapporti come autonomi in ragione della forma contrattuale, della modalità di pagamento e della presunta mancanza di elementi tipici della subordinazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parte del ricorso. Ha ritenuto fondati i primi quattro mezzi connessi: la Corte d'appello non ha valutato globalmente le prove alla luce della natura intellettuale della prestazione e delle disposizioni del CCNL applicabile, né ha considerato adeguatamente indici sussidiari di subordinazione (continuità, coordinamento con l'organizzazione, assenza di struttura imprenditoriale, modalità di retribuzione, uso di postazione e inserimento nell'area organizzativa). Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il sesto motivo, relativo alle spese di lite sostenute dalla pubblica amministrazione difesa da dipendenti non avvocati, è stato ritenuto fondato: non trova applicazione l'art. 152-bis disp. att. c.p.c. per atti introdotti prima del 2012 e, secondo la giurisprudenza consolidata, non si possono riconoscere competenze professionali di avvocato a dipendenti privi della qualifica; spetta solo il rimborso delle spese vive. La sentenza della Corte d'appello è cassata e il procedimento è rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5
Gli articoli sono la base di censura in cassazione per omessa o erronea valutazione di fatti decisivi e per violazione di norme: la Corte ricorda che devono essere valutati globalmente gli indici della subordinazione e gli elementi contrattuali non sono decisivi se la prova fattuale dimostra il contrario.
CCNL comparto istituzioni e enti di ricerca 1998-2001 (artt. 12, 27, 58, 60)
Le disposizioni riconoscono autonomia organizzativa ai ricercatori (es. autonomia nella determinazione del tempo di lavoro; orario medio di 36 ore trimestrali; tutela dell'autonomia professionale rispetto a sanzioni disciplinari). Tuttavia la Cassazione chiarisce che tali previsioni non escludono in astratto la subordinazione atipica: vanno valutate insieme agli elementi di fatto per accertare l'effettiva collocazione del rapporto.
art. 2094 cod. civ.
Norma definitoria del prestatore subordinato: la Corte indica che la valutazione sostanziale deve tener conto della soggezione al potere organizzativo e disciplinare e di indici sussidiari quando la subordinazione non è agevolmente apprezzabile.
art. 91 cod. proc. civ.
Riguarda le spese di lite: la Corte precisa che, per cause introdotte prima dell'applicazione dell'art.152-bis disp. att. c.p.c., non è possibile attribuire competenze professionali ad avvocati non qualificati (dipendenti della P.A.) e ciò incide sulla liquidazione delle spese a favore della P.A.
art. 152-bis disp. att. c.p.c.
La Corte ricorda che si applica solo alle controversie introdotte successivamente alla sua entrata in vigore (dopo gennaio 2012); quindi nel procedimento instaurato nel 2011 non si applica e restano i principi giurisprudenziali precedenti.
art. 4, comma 42, legge n. 183/2011
Ha introdotto l'art. 152-bis disp. att. c.p.c. con efficacia per controversie successive a gennaio 2012; la Corte utilizza questa circostanza per escluderne applicazione al caso concreto.
legge 421/1992 (art. 2, lett. n.6) e d.lgs. 165/2001 (art. 7, comma 2; art. 15, comma 2 richiamati)
Richiamate dal CCNL e dalla ricostruzione: disciplinano garanzie di autonomia professionale e assetti delle pubbliche amministrazioni; la Corte ne trae conferma che le tutele di autonomia non escludono automaticamente la verifica della subordinazione concreta.
Massime di principio
- La qualificazione formale del rapporto (contrattuale) non è decisiva: il giudice deve valutare il rapporto nel suo svolgimento concreto e prevale la realtà dei fatti sulla denominazione contrattuale.
- Nelle prestazioni intellettuali o di ricerca, dove la subordinazione tradizionale è meno evidente, il giudice può ricorrere a indici sussidiari (continuità della prestazione, coordinamento con l'organizzazione del datore, assenza di rischio imprenditoriale, modalità e regolarità della retribuzione, uso di postazione ed integrazione nella struttura) e valutare il complesso probatorio in modo globale.
- Le disposizioni del CCNL che riconoscono autonomia ai ricercatori (es. autonomia nella gestione del tempo, tutela dell'autonomia professionale) non escludono in astratto la subordinazione: vanno interpretate assieme agli elementi fattuali per determinare la natura effettiva del rapporto.
- La prova del carattere subordinato può richiedere maggior rigore se le parti hanno qualificato il rapporto come autonomo, ma ciò non sposta l'onere in modo automatico: il lavoratore resta titolare della prova e il giudice deve valutare tutte le risultanze probatorie.
- Quanto alle spese processuali, per i processi introdotti prima dell'entrata in vigore dell'art.152-bis disp. att. c.p.c. (gennaio 2012) non possono essere riconosciute competenze professionali ad avvocati non qualificati (dipendenti della P.A.); è ammesso solo il rimborso delle spese vive da documentare.
- In caso di decisione viziata per mancata valutazione globale delle prove e della disciplina collettiva applicabile, la Cassazione può cassare e rinviare alla Corte d'appello per nuovo esame nel merito, anche con diversa composizione.
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