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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16036/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro (prima del 10% poi dell'8,33%) disposta dal Comune per 31 dipendenti, chiedendo il ripristino dell'orario pieno dal 1° luglio 2013 e il pagamento delle retribuzioni perdute. Hanno dedotto violazioni dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (mancata corretta individuazione dell'eccedenza di personale in termini di dotazione organica/posizioni e non di sole ore), dell'art. 36 e della disciplina sul part-time (assenza del consenso del lavoratore), nonché nullità dell'accordo decentrato del 23/12/2013 per contrasto con la contrattazione collettiva e per essere stato sottoscritto soltanto dalla UIL. Si sono altresì sollevate questioni procedure relative alla tempestività della comunicazione alle RSU e alla ammissibilità degli atti di appello. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha sostenuto la legittimità delle proprie scelte organizzative e della negoziazione sindacale intervenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'Appello per un nuovo esame. In particolare la Corte ha statuìto che: a) l'art. 33 d.lgs. n.165/2001 impone che l'eccedenza di personale sia individuata con riferimento alla dotazione organica, ai profili professionali e alle unità lavorative (e non limitatamente a un'eccedenza meramente oraria); b) l'accordo di contratto di solidarietà è uno strumento previsto dall'art.33 e può giustificare la riduzione collettiva dell'orario anche nell'impiego pubblico senza intervento della CIG, ma soltanto se la procedura prevista dall'art.33 è stata validamente espletata; c) il contratto di solidarietà vale per il futuro e non può sanare retroattivamente vizi già sorti né incidere su diritti già maturati dal lavoratore; d) il datore di lavoro non può unilateralmente trasformare rapporti full-time in part-time senza il rispetto delle condizioni normative/contrattuali (consenso del lavoratore salvo deroga prevista e correttamente applicata). La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che i lavoratori hanno fatto valere diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 33

    Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica

    La Corte interpreta il richiamo a "eccedenze di personale" come riferito alla dotazione organica e alle unità/posizioni lavorative (area/profilo), non a una mera eccedenza oraria complessiva; la procedura di cui all'art.33 deve essere validamente seguita perché le misure (es. contratto di solidarietà) producano effetti legittimanti.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 33 comma 5

    in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà

    Il contratto di solidarietà è tra gli strumenti indicati per la ricollocazione; nella P.A. il contratto, se concluso nella procedura ex art.33, può giustificare la riduzione collettiva dell'orario.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 40 comma 3 ter

    La norma non può essere usata come fonte generale per giustificare riduzioni unilaterali al di fuori dei limiti della contrattazione nazionale: il comma 3 ter è riferito alla contrattazione integrativa su materie previste dal contratto nazionale e non legittima misure non contemplate dalla procedura di eccedenza (art.33).

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 6

    L'individuazione della dotazione organica e la ricognizione del fabbisogno (art.6) sono presupposti per qualificare l'esistenza di soprannumero/eccedenza e per legittimare le procedure successive.

  • decreto-legge n. 112/2008, art. 72 comma 11

    Richiamato dall'art.33 come strumento prioritario (prepensionamento/riordino) nella scala delle misure da adottare per eliminare le eccedenze.

  • Contratto di solidarietà (normativa d'insieme)

    Nel settore privato il contratto di solidarietà è presupposto per l'ammissione alla CIG; nell'impiego pubblico, se validamente concluso nell'ambito della procedura ex art.33, può produrre effetti generalizzati sulla riduzione dell'orario senza intervento statale integrativo, ma solo con efficacia per il futuro.

  • Norme sul part-time (d.lgs. n. 61/2000 e CCNL)

    La trasformazione full-time/part-time presuppone in mancanza di specifiche deroghe il consenso del lavoratore e la forma scritta; la contrattazione collettiva del comparto contiene limiti e condizioni che devono essere rispettati.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 63

    Stabilisce la regola di riparto di giurisdizione: le controversie di lavoro dipendente dalla P.A. sono in via principale devolute al giudice ordinario; la Corte conferma la giurisdizione del giudice del lavoro quando il lavoratore fa valere diritti soggettivi derivanti dal rapporto.

Massime di principio

  • Per procedere a misure dirette a fronteggiare "eccedenze di personale" l'amministrazione deve individuare l'eccedenza in termini di dotazione organica e posti/profili, non limitandosi a una valutazione di ore complessive.
  • La riduzione unilaterale dell'orario di lavoro da parte della P.A. è illegittima se non è stata rispettata la procedura ex art.33; la trasformazione full-time/part-time richiede, salvo deroga legittima, il consenso del lavoratore.
  • Il contratto di solidarietà, se validamente stipulato nell'ambito della procedura prevista dall'art.33, può legittimare la riduzione collettiva dell'orario nell'impiego pubblico anche senza intervento della CIG, ma i suoi effetti sono prospettici e non sanano retroattivamente atti illegittimi già compiuti.
  • I contratti collettivi decentrati e le interpretazioni di fatto sul loro contenuto sono di regola materia di merito riservata al giudice d'appello/di merito e possono essere censurati in Cassazione solo per violazione di criteri legali di interpretazione o per vizio di motivazione.
  • Se il lavoratore agisce per far valere un diritto soggettivo derivante dal rapporto di lavoro (es. retribuzione/orario contrattuale), la giurisdizione è del giudice ordinario; le questioni di macro-organizzazione vanno in sede amministrativa solo quando si contestano scelte discrezionali estranee a diritti soggettivi.
  • Un accordo sindacale intervenuto successivamente non può, di regola, avere efficacia retroattiva per sanare vizi procedurali o illegittimità già consumate; qualunque sanatoria contrattuale va valutata rispetto alla validità della procedura prevista dalla legge.

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