Cassazione Civile, Sentenza n. 16036/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro (prima del 10% poi dell'8,33%) disposta dal Comune per 31 dipendenti, chiedendo il ripristino dell'orario pieno dal 1° luglio 2013 e il pagamento delle retribuzioni perdute. Hanno dedotto violazioni dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (mancata corretta individuazione dell'eccedenza di personale in termini di dotazione organica/posizioni e non di sole ore), dell'art. 36 e della disciplina sul part-time (assenza del consenso del lavoratore), nonché nullità dell'accordo decentrato del 23/12/2013 per contrasto con la contrattazione collettiva e per essere stato sottoscritto soltanto dalla UIL. Si sono altresì sollevate questioni procedure relative alla tempestività della comunicazione alle RSU e alla ammissibilità degli atti di appello. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha sostenuto la legittimità delle proprie scelte organizzative e della negoziazione sindacale intervenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'Appello per un nuovo esame. In particolare la Corte ha statuìto che: a) l'art. 33 d.lgs. n.165/2001 impone che l'eccedenza di personale sia individuata con riferimento alla dotazione organica, ai profili professionali e alle unità lavorative (e non limitatamente a un'eccedenza meramente oraria); b) l'accordo di contratto di solidarietà è uno strumento previsto dall'art.33 e può giustificare la riduzione collettiva dell'orario anche nell'impiego pubblico senza intervento della CIG, ma soltanto se la procedura prevista dall'art.33 è stata validamente espletata; c) il contratto di solidarietà vale per il futuro e non può sanare retroattivamente vizi già sorti né incidere su diritti già maturati dal lavoratore; d) il datore di lavoro non può unilateralmente trasformare rapporti full-time in part-time senza il rispetto delle condizioni normative/contrattuali (consenso del lavoratore salvo deroga prevista e correttamente applicata). La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che i lavoratori hanno fatto valere diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 33
Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
La Corte interpreta il richiamo a "eccedenze di personale" come riferito alla dotazione organica e alle unità/posizioni lavorative (area/profilo), non a una mera eccedenza oraria complessiva; la procedura di cui all'art.33 deve essere validamente seguita perché le misure (es. contratto di solidarietà) producano effetti legittimanti.
d.lgs. n. 165/2001, art. 33 comma 5
in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà
Il contratto di solidarietà è tra gli strumenti indicati per la ricollocazione; nella P.A. il contratto, se concluso nella procedura ex art.33, può giustificare la riduzione collettiva dell'orario.
d.lgs. n. 165/2001, art. 40 comma 3 ter
La norma non può essere usata come fonte generale per giustificare riduzioni unilaterali al di fuori dei limiti della contrattazione nazionale: il comma 3 ter è riferito alla contrattazione integrativa su materie previste dal contratto nazionale e non legittima misure non contemplate dalla procedura di eccedenza (art.33).
d.lgs. n. 165/2001, art. 6
L'individuazione della dotazione organica e la ricognizione del fabbisogno (art.6) sono presupposti per qualificare l'esistenza di soprannumero/eccedenza e per legittimare le procedure successive.
decreto-legge n. 112/2008, art. 72 comma 11
Richiamato dall'art.33 come strumento prioritario (prepensionamento/riordino) nella scala delle misure da adottare per eliminare le eccedenze.
Contratto di solidarietà (normativa d'insieme)
Nel settore privato il contratto di solidarietà è presupposto per l'ammissione alla CIG; nell'impiego pubblico, se validamente concluso nell'ambito della procedura ex art.33, può produrre effetti generalizzati sulla riduzione dell'orario senza intervento statale integrativo, ma solo con efficacia per il futuro.
Norme sul part-time (d.lgs. n. 61/2000 e CCNL)
La trasformazione full-time/part-time presuppone in mancanza di specifiche deroghe il consenso del lavoratore e la forma scritta; la contrattazione collettiva del comparto contiene limiti e condizioni che devono essere rispettati.
d.lgs. n. 165/2001, art. 63
Stabilisce la regola di riparto di giurisdizione: le controversie di lavoro dipendente dalla P.A. sono in via principale devolute al giudice ordinario; la Corte conferma la giurisdizione del giudice del lavoro quando il lavoratore fa valere diritti soggettivi derivanti dal rapporto.
Massime di principio
- Per procedere a misure dirette a fronteggiare "eccedenze di personale" l'amministrazione deve individuare l'eccedenza in termini di dotazione organica e posti/profili, non limitandosi a una valutazione di ore complessive.
- La riduzione unilaterale dell'orario di lavoro da parte della P.A. è illegittima se non è stata rispettata la procedura ex art.33; la trasformazione full-time/part-time richiede, salvo deroga legittima, il consenso del lavoratore.
- Il contratto di solidarietà, se validamente stipulato nell'ambito della procedura prevista dall'art.33, può legittimare la riduzione collettiva dell'orario nell'impiego pubblico anche senza intervento della CIG, ma i suoi effetti sono prospettici e non sanano retroattivamente atti illegittimi già compiuti.
- I contratti collettivi decentrati e le interpretazioni di fatto sul loro contenuto sono di regola materia di merito riservata al giudice d'appello/di merito e possono essere censurati in Cassazione solo per violazione di criteri legali di interpretazione o per vizio di motivazione.
- Se il lavoratore agisce per far valere un diritto soggettivo derivante dal rapporto di lavoro (es. retribuzione/orario contrattuale), la giurisdizione è del giudice ordinario; le questioni di macro-organizzazione vanno in sede amministrativa solo quando si contestano scelte discrezionali estranee a diritti soggettivi.
- Un accordo sindacale intervenuto successivamente non può, di regola, avere efficacia retroattiva per sanare vizi procedurali o illegittimità già consumate; qualunque sanatoria contrattuale va valutata rispetto alla validità della procedura prevista dalla legge.
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