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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15979/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti chiedevano l'accertamento del carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorsi fino al 2007, il riconoscimento della retribuzione corretta e il pagamento delle differenze e dei contributi previdenziali, nonché la stabilizzazione dal 1.4.2009 (o altra data di giustizia) con computo dell’anzianità pregressa e la stipula di un contratto a tempo indeterminato; in via subordinata chiedevano la conversione dei rapporti o il risarcimento del danno pari a 20 mensilità per il futuro recesso datoriale

La decisione

la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale ed ha rigettato il ricorso incidentale. Ha confermato i rilievi della Corte d'Appello che avevano ritenuto carenti le allegazioni dei ricorrenti (mancanza di specificazione di periodi, luoghi, oggetto e modalità della prestazione) e irrilevanti le produzioni documentali rispetto alle insufficienze dell'atto introduttivo; ha escluso l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato fino al 31.12.2007 e dunque l'applicabilità della procedura di stabilizzazione ex art.1, comma 519, legge n.296/2006; ha ritenuto infondate le doglianze relative all'utilizzo di prove atipiche/verbali di altro giudizio e ha affermato la correttezza del giudizio di merito sul punto. Spese: nulla spese per i ricorrenti principali; i ricorrenti incidentali condannati alle spese di cassazione liquidate in €200 per esborsi e €8.000 per competenze professionali oltre 15% spese generali e accessori. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per le parti ricorrenti, del versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Corte conferma che l'apprezzamento del giudice di merito è in larga parte insindacabile in cassazione salvo profili di illegittimità specifici

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    articolo usato come parametro per censurare erronee valutazioni di fatto o violazioni di norme nella motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione dei fatti non consentita

  • art. 345, comma 2 cod. proc. civ.

    richiamato in rapporto alla produzione documentale e all'onere di specificazione delle parti; la Corte ha rilevato carenze di autosufficienza dei motivi che non dimostravano contestazioni specifiche della statuizione di primo grado

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    ribadito il principio del libero convincimento del giudice di merito e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato in rapporto alla presunta nullità della sentenza per errata interpretazione delle domande; la Corte ha ritenuto che la contestazione non dimostrasse una nullità processuale effettiva

  • art. 1, comma 519, legge n. 296/2006

    norma sulle procedure di stabilizzazione; la Corte ha confermato che i requisiti soggettivi (triennio) e i vincoli di legge devono sussistere e non erano soddisfatti dai ricorrenti

  • art. 2094 cod. civ.

    richiamato in relazione alla definizione di rapporto di lavoro subordinato; la Corte ha ritenuto non provato il carattere subordinato dei rapporti invocati

  • art. 2126 cod. civ.

    richiamato nella discussione sulla qualificazione giuridica dei rapporti; la Consulta giurisprudenziale richiede prove e allegazioni puntuali per ricondurre rapporti atipici alla subordinazione

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    citato nelle censure relative alla conversione/risarcimento per contratti reiterati; la Corte ha ritenuto non applicabile l'art.36 agli enti di ricerca per il periodo di collaborazione fino al 2007 e ha richiamato orientamenti che escludono la conversione automatica nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 5 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato nella doglianza sul risarcimento/conversione dei contratti a termine; la Corte non ha accolto la pretesa per insussistenza dei presupposti

  • art. 2058 cod. civ.

    richiamato in riferimento al danno derivante da comportamento illegittimo; la Corte ha ritenuto non provato il danno risarcibile richiesto dai ricorrenti

  • Direttiva 1999/70/CE

    invocata dai ricorrenti per censurare reiterazioni abusive; la Corte ha però ritenuto non applicabile la conversione richiesta nel contesto specifico e per il periodo considerato

  • D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater

    richiamato per l'obbligo eventuale di versamento di ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata

Massime di principio

  • In giudizio di lavoro è cruciale che l'atto introduttivo contenga allegazioni fattuali specifiche (periodi, luoghi, oggetto e modalità della prestazione) per poter valorizzare documenti e prove: produzioni generiche o non contestualizzate possono essere dichiarate irrilevanti.
  • La valutazione del giudice di merito sulle prove è in larga parte insindacabile in sede di legittimità: la cassazione non è un terzo grado di merito e non può limitarsi a una mera riconsiderazione dei fatti già valutati.
  • La produzione in giudizi analoghi (prove atipiche o verbali di altri processi) può essere utilizzata ma è subordinata alla verifica critica e al raffronto con le altre risultanze processuali; non costituisce automaticamente prova decisiva.
  • Le procedure di stabilizzazione previste dalla legge richiedono il rispetto rigoroso dei requisiti (es. triennio) e dei vincoli di bilancio: la mera indicazione di un periodo di servizio non basta senza dimostrazione dei presupposti normativi.
  • Nel pubblico impiego privatizzato e negli enti di ricerca esistono limiti all'applicazione di strumenti di conversione automatica dei rapporti atipici in rapporti a tempo indeterminato; va valutata la disciplina speciale e la giurisprudenza consolidata.
  • Chi impugna deve rispettare il criterio di autosufficienza del ricorso per cassazione: i motivi devono riportare espressamente e puntualmente gli atti o le statuizioni di cui si chiede la censura, altrimenti saranno inammissibili.

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