Cassazione Civile, Sentenza n. 15959/2024 del 07/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto a Cosimo Basile differenze retributive e compensi per partecipazione a commissioni. L'INPS ha dedotto che la soppressione dell'INPDAP (decorrenza 1.1.2012) e il trasferimento delle sue funzioni all'INPS avrebbero dovuto produrre una proroga semestrale del termine per impugnare (art. 328 c.p.c.), rendendo tempestivo l'appello depositato il 29.5.2012; ha inoltre lamentato error in procedendo e richiamato principi costituzionali e convenzionali (art. 111 Cost., art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché non sussisteva un evento interruttivo del processo: la successione dell'INPS all'INPDAP rappresenta una continuità sostanziale nell'esercizio delle funzioni pubbliche trasferite e quindi non determina interruzione dei termini processuali né la proroga semestrale invocata. La Corte ha richiamato e applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. SU n.15911/2021) secondo cui la successione nel munus, se caratterizzata da continuità, non costituisce evento interruttivo. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto (art.13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
Richiamato relativamente al termine 'lungo' per impugnare; la Corte ha valutato cronologia e decorrenza dei termini alla luce della successione tra enti, ritenendo che non si sia verificato un evento interruttivo che ne giustifichi la proroga.
La proroga semestrale prevista dall'art. 328 (comma terzo) opera solo se si verifica un evento idoneo a determinare l'interruzione del processo; nel caso di trasferimento di funzioni con continuità non si verifica tale evento e quindi non si applica la proroga.
art. 111 Cost.
Invocato dall'INPS in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dei principi costituzionali richiamati, atteso che non è emerso un impedimento processuale effettivo derivante dalla successione.
art. 6 CEDU
Riferimento relativo alla tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto la normativa e i fatti compatibili con i diritti convenzionali, non riconoscendo alcun pregiudizio procedurale all'INPS.
art. 360, comma 1, n.3 e n.4 cod. proc. civ.
Richiamati come basi formali per i motivi di cassazione (violazione di norme processuali e error in procedendo); la Corte li ha ritenuti infondati perché basati sul presupposto errato dell'esistenza di un evento interruttivo.
legge n. 214/2011 (conversione d.l. n. 201/2011)
Norma che ha trasferito le funzioni dall'INPDAP all'INPS; la Corte ha osservato che tale trasferimento non ha comportato soluzione di continuità idonea a interrompere i termini processuali.
legge n. 69/2009 (riforma art. 327 c.p.c.)
Riferita per stabilire il quadro normativo dei termini processuali alla data dei fatti; la Corte ha considerato rilevanti le decorrenze temporali rispetto alla riforma ma ha rifiutato l'applicazione della proroga invocata.
Cass. SU, sent. n. 15911/2021
Precedente chiave seguito dalla Corte: stabilisce che la successione di un ente nell'esercizio di un munus pubblico, se caratterizzata da continuità nell'attività, non determina interruzione del processo e non giustifica proroghe dei termini processuali.
Cass. n. 10991/2020
Richiamata per il principio secondo cui un riassetto organizzativo e la successione nel munus fra pubbliche amministrazioni, senza soluzione di continuità, non configgono evento interruttivo.
Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3369
Giurisprudenza amministrativa citata a sostegno del principio di continuità nella successione di funzioni pubbliche e dell'assenza di effetto interruttivo sul processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Disposizione richiamata dalla Corte per disporre l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata.
Massime di principio
- La soppressione di un ente pubblico e il trasferimento delle sue funzioni ad altro ente che subentra con continuità operativa non costituiscono, di per sé, un evento interruttivo dei termini processuali: non scatta la proroga semestrale prevista dall'art. 328 c.p.c.
- Per ottenere la proroga dei termini per effetto di un evento sopravvenuto (es. successione tra enti), è necessario dimostrare una reale soluzione di continuità o un impedimento concreto alla rappresentanza o alla notifica, non il mero trasferimento formale delle funzioni.
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) privilegia la valutazione della continuità sostanziale dell'attività pubblica trasferita: se l'attività continua senza interruzione, gli effetti processuali restano invariati.
- In cause di lavoro i termini non sono sospesi per ferie: la decorrenza dei termini va calcolata tenuto conto di tale principio e delle riforme normative temporali rilevanti (es. legge n.69/2009).
- Chi impugna in cassazione per vizi procedurali deve dimostrare l'effettivo pregiudizio derivante dall'evento invocato (ad es. impossibilità di impugnare entro termine utile), altrimenti il ricorso rischia il rigetto e la condanna alle spese.
- Se si contesta la tempestività di un atto per effetto di fatti sopravvenuti (es. successione), raccogliere documentazione che provi la mancata continuità operativa (es. impossibilità materiale di prendere in carico il fascicolo, mancata comunicazione ai nuovi organi) è essenziale per ottenere il riconoscimento dell'evento interruttivo.
- La prassi giudiziaria consolidata considera la 'successione nel munus' un fenomeno di natura pubblicistica: la qualificazione concreta del trasferimento (continuità vs soluzione di continuità) è decisiva per gli effetti processuali.
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