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Parere

Parere n. 1398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Amedeo Longo, contro Comune di Roma, Direttore Municipio Roma IV, avverso provvedimento n. repertorio CE 868/2024 del 29 aprile 2024 e n. protocollo CE 55431 del 29 aprile 2024 concernente ordine di sospensione attività edilizia su immobile.

Giustizia amministrativa202401283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordine di sospensione dell'attività edilizia adottato con provvedimento n. repertorio CE 868/2024 e n. protocollo CE 55431 del 29 aprile 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente impugna l'ordine di sospensione dell'attività edilizia relativo a un immobile di circa 200 mq, catastalmente classificato come laboratorio C/3, ritenuto dal Comune un'unità abitativa indipendente. L'accertamento della Polizia Locale aveva rilevato la presenza di un soppalco adibito a zona letto, bagno con antibagno, soggiorno con angolo cottura, ambiente di lavoro con attrezzature meccaniche e un impianto di estrazione dei fumi. Il ricorrente deduce, tra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.lgs. 42/2004, dell'art. 6, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione approvate con delibera consiliare n. 18 del 12 febbraio 2008 e dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento e manifesta irragionevolezza. Sono inoltre contestate l'individuazione dei beni interessati dall'ordine e la ricostruzione della destinazione dell'immobile alla luce dei titoli edilizi già rilasciati. Nel corso dell'istruttoria il ricorrente ha prodotto un decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Roma relativo ai reati edilizi denunciati dal Comune, nel quale si richiama una CILA del 2018, una concessione in sanatoria del 2000 e la possibile riconducibilità dei lavori alla disciplina degli studi d'artista o laboratori artistici.

Il parere

Il Consiglio di Stato non decide il ricorso né l'istanza cautelare, ritenendo l'affare non ancora maturo. La decisione viene rinviata perché manca la relazione ministeriale di merito e sull'istanza sospensiva e non è stata completata l'integrazione documentale richiesta con il precedente parere interlocutorio n. 740 del 16 luglio 2025. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere entro il termine indicato nel parere la relazione di merito e cautelare, corredata dalla documentazione e dalle deduzioni del Comune di Roma Capitale. L'Amministrazione dovrà fornire specifici chiarimenti sui titoli edilizi del ricorrente e del dante causa, sulla disciplina degli studi d'artista, sulle specifiche tecniche delle NTA del vigente PRG e su ciascuna censura dedotta. La documentazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine di trenta giorni per eventuali osservazioni. Ogni questione di rito e di merito, compresa quella cautelare, resta impregiudicata.

Osservazioni

Istruttoria mancante

Il ricorso non è maturo per la decisione a causa della perdurante assenza della relazione ministeriale di merito e sull'istanza cautelare e della documentazione richiesta al Comune di Roma Capitale.

Titoli edilizi

Il Comune deve chiarire i titoli edilizi del ricorrente e del suo dante causa, inclusi quelli richiamati nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.

Disciplina degli studi d'artista

Devono essere acquisiti chiarimenti sulla disciplina dei cosiddetti studi d'artista cui il ricorso fa riferimento e sulla sua eventuale applicabilità alla fattispecie.

Norme tecniche di attuazione del PRG

Il Comune deve produrre e illustrare le specifiche tecniche delle NTA del vigente PRG rilevanti per la destinazione e l'utilizzazione dell'immobile.

Esame delle singole censure

La relazione ministeriale e le deduzioni comunali devono controdedurre specificamente sulle singole doglianze formulate nel ricorso.

Contraddittorio procedimentale

La relazione e la documentazione allegata devono essere previamente trasmesse al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine di trenta giorni per eventuali osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il ricorso è stato presentato direttamente ai sensi della disposizione richiamata.

  • art. 27, commi 2 e 4, d.P.R. 380/2001

    accertamento svolto dalla Polizia Locale

    Costituisce la base normativa dell'attività di vigilanza edilizia richiamata dal Comune nell'adozione dell'ordine di sospensione.

  • art. 51 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La sua violazione è dedotta dal ricorrente, ma il Consiglio di Stato non ne esamina ancora l'applicazione nel merito.

  • art. 6, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008

    È richiamato tra i parametri asseritamente violati; il Collegio dispone l'acquisizione di ulteriori elementi sulla disciplina urbanistica rilevante.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014

    La sua violazione è dedotta con riferimento alla qualificazione e alla destinazione d'uso dell'immobile; la questione resta impregiudicata.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    È la disposizione penale richiamata nel procedimento oggetto di archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Roma; il provvedimento di archiviazione deve essere valutato nell'istruttoria amministrativa, senza che il parere ne determini ancora gli effetti sul ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione dell'amministrazione e la documentazione necessaria non siano state trasmesse o risultino incomplete, il Consiglio di Stato può disporre ulteriori incombenti istruttori e rinviare ogni decisione di rito, di merito e cautelare.
  • Quando l'impugnazione di un provvedimento edilizio dipende dalla qualificazione della destinazione d'uso e dalla ricostruzione dei titoli edilizi pregressi, l'istruttoria deve comprendere i titoli riferiti sia al ricorrente sia al suo dante causa, nonché le pertinenti norme urbanistiche e tecniche.
  • La produzione di un provvedimento penale di archiviazione relativo ai medesimi fatti non definisce automaticamente il ricorso amministrativo, ma costituisce un elemento istruttorio che l'amministrazione deve esaminare e valutare nella relazione di merito e cautelare.
  • Quando il Consiglio di Stato dispone l'integrazione istruttoria nel ricorso straordinario, la documentazione acquisita deve essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine per formulare osservazioni.

Ordine di sospensione dell'attività edilizia relativo a un laboratorio

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un proprietario contro il Comune di Roma Capitale e il Direttore del Municipio Roma IV. È impugnato l'ordine di sospensione dell'attività edilizia adottato il 29 aprile 2024 con riferimento a un'unità immobiliare di circa 200 mq, catastalmente destinata a laboratorio C/3.

Fatti e provvedimento impugnato

A seguito di un accertamento della Polizia Locale, svolto ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 4, d.P.R. 380/2001, il Comune ha ritenuto che il laboratorio costituisse in concreto un'unità abitativa indipendente. Nell'immobile sono stati rilevati un soppalco di circa 6 mq adibito a zona letto, un bagno con antibagno, un soggiorno con angolo cottura, un ambiente di lavoro con attrezzature meccaniche e un impianto semi-industriale di estrazione di fumi e vapori collegato a una canna fumaria.

Censure del ricorrente

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.lgs. 42/2004, dell'art. 6, comma 3, delle NTA approvate con delibera consiliare n. 18 del 12 febbraio 2008 e dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001. Sono inoltre denunciati eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti, illogicità, difetto e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, sviamento e manifesta irragionevolezza. Le doglianze riguardano anche l'individuazione dei beni interessati dall'ordine e la mancata considerazione dei precedenti titoli edilizi relativi all'immobile.

Istruttoria svolta

Con nota presidenziale del 12 novembre 2024 è stata richiesta una relazione documentata all'amministrazione riferente e al Comune. Con il parere interlocutorio n. 740 del 16 luglio 2025 la Sezione ha disposto un'integrazione documentale. Il ricorrente ha poi prodotto un decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Roma relativo ai reati di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001, originati da una segnalazione comunale.

Nel decreto di archiviazione sono richiamati una CILA del 2018 e una concessione in sanatoria del 2000. Il GIP ha inoltre osservato che la natura di laboratorio artistico non sembrava smentita dalla documentazione e che i lavori potevano rientrare nel perimetro normativo della delibera GM del 29 luglio 2004. Il ricorrente ha invocato la sospensione del provvedimento anche in ragione del pregiudizio derivante dall'impossibilità di vendere il bene.

Valutazioni della Sezione

La Sezione rileva che il ricorso non è ancora maturo per la decisione. Mancano infatti la relazione ministeriale di merito e sull'istanza cautelare e l'integrazione documentale richiesta al Comune. Per tale ragione il Collegio non esamina definitivamente né le questioni processuali, né le censure di merito, né la domanda cautelare.

Incombenti istruttori

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere la relazione di merito e cautelare, tenendo conto anche del provvedimento di archiviazione penale prodotto dal ricorrente. La relazione deve essere corredata dalla documentazione e dalle deduzioni del Comune di Roma Capitale, con particolare riguardo a:

  • i titoli edilizi del ricorrente e del suo dante causa;
  • la disciplina dei cosiddetti studi d'artista;
  • le specifiche tecniche delle NTA del vigente PRG;
  • le controdeduzioni puntuali alle singole censure formulate nel ricorso.

La relazione e la documentazione allegata devono essere previamente trasmesse al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine di trenta giorni per eventuali osservazioni. Il parere dispone pertanto gli incombenti istruttori, lasciando impregiudicata ogni questione di rito e di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaIncompetenzaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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