Parere n. 1381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Michele Anobile contro il Ministero dell'istruzione e del merito per l’annullamento: a) del provvedimento prot. DGOSV n. 52030 del 13 ottobre 2025 con il quale è stata respinta l’istanza per il riconoscimento in Italia della qualifica professionale di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado classe di concorso A48 (ex A48 e A49) conseguita in Romania; b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di riconoscimento in Italia della qualifica professionale di docente conseguita in Romania per la classe di concorso A48 (ex A48 e A49).
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'istruzione e del merito che ha respinto la domanda di riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania, ritenendo mancante l'attestato rumeno denominato "Adeverinta", necessario, secondo l'Amministrazione, a certificare l'abilitazione all'insegnamento ai livelli Nivel I e Nivel II, la disciplina insegnabile e la fascia di età degli studenti. Sono dedotte la violazione degli artt. 16, 17 e 22 del d.lgs. n. 206/2007, del soccorso istruttorio, del principio di buona fede di cui all'art. 4, par. 3, TUE, del principio di proporzionalità, dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dell'EQF e dell'art. 3 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, omessa valutazione dell'equivalenza dei percorsi formativi e mancata adozione di eventuali misure compensative. È inoltre lamentata una disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che avrebbero ottenuto il riconoscimento di titoli analoghi conseguiti in Romania. Il ricorso è corredato da istanza cautelare. Poiché dagli atti risulta che l'istanza del 26 aprile 2023 indicava numerosi documenti relativi ai livelli I e II, il Collegio ha ritenuto necessario verificare se tali documenti siano stati effettivamente acquisiti e per quali ragioni siano stati ritenuti insufficienti.
Il parere
Il Consiglio di Stato non decide allo stato né il rito né il merito del ricorso e dispone un supplemento istruttorio. Il Ministero dovrà chiarire: il quadro normativo che impone la produzione della documentazione richiesta, in particolare dell'Adeverinta; se i documenti dichiarati allegati dal ricorrente siano stati effettivamente acquisiti e, in caso affermativo, per quali ragioni siano stati ritenuti insufficienti e quale ulteriore documentazione sia stata richiesta; le ragioni della richiesta documentale formulata il 7 agosto 2025, oltre due anni dopo l'istanza del 26 aprile 2023, e del mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento; la data e le modalità con cui il ricorrente ha richiesto alle autorità rumene la documentazione ritenuta mancante, producendo copia della relativa domanda. La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, previa trasmissione al ricorrente, che dovrà poter presentare controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'affare è rinviato a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026, con riserva di ogni questione di rito e di merito.
Osservazioni
Documentazione richiesta e quadro normativo
Il Ministero deve indicare puntualmente le disposizioni normative che impongono, nell'ambito del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale, la produzione della specifica attestazione rumena denominata Adeverinta.
Documenti dichiarati allegati all'istanza
Il Ministero deve chiarire se la documentazione indicata dal ricorrente nell'istanza del 26 aprile 2023, relativa ai livelli I e II e comprendente attestazioni e documenti CNRED in lingua rumena e tradotti, sia stata effettivamente acquisita agli atti.
Insufficienza della documentazione e ulteriore produzione
Qualora i documenti siano stati acquisiti, il Ministero deve precisare gli elementi di fatto e di diritto che ne avrebbero determinato l'insufficienza, indicare quale ulteriore documentazione fosse necessaria e specificare la base normativa della richiesta.
Ritardo nella richiesta documentale e sospensione del procedimento
Il Ministero deve spiegare le ragioni per cui la documentazione ritenuta mancante è stata richiesta soltanto il 7 agosto 2025, a fronte di un'istanza presentata il 26 aprile 2023, nonché le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento formulata dal ricorrente per acquisire la documentazione.
Richiesta alle autorità rumene
Il Ministero deve indicare quando il ricorrente abbia presentato alle autorità rumene l'istanza per ottenere la documentazione mancante e deve produrre copia della domanda.
Contraddittorio sul supplemento istruttorio
La relazione integrativa ministeriale dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la modalità indicata dalla disposizione.
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007
Sono invocati dal ricorrente in relazione al procedimento di riconoscimento della qualifica professionale e agli obblighi dell'Amministrazione nella valutazione della domanda.
Il ricorrente sostiene che, in presenza di divergenze tra i percorsi professionali, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare e, se necessario, disporre misure compensative; il parere dispone ulteriori accertamenti senza pronunciarsi sul punto.
art. 4, par. 3, TUE
Il ricorrente richiama il principio di leale cooperazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e interessato e nell'attuazione del diritto dell'Unione europea; il Collegio non formula ancora una decisione definitiva sulla censura.
art. 3 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta disparità di trattamento rispetto a soggetti titolari di qualifiche analoghe; la questione resta impregiudicata.
Massime di principio
- Quando il rigetto di una domanda di riconoscimento professionale è fondato sulla mancanza di uno specifico documento, l'Amministrazione deve indicare la base normativa della sua necessità e verificare puntualmente la documentazione già prodotta dall'interessato.
- In presenza di documentazione dichiarata allegata all'istanza, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamarne genericamente l'insufficienza, ma deve chiarire se l'abbia effettivamente acquisita, quali elementi risultino carenti e quale ulteriore produzione sia necessaria.
- La richiesta di documenti formulata a distanza di tempo dalla presentazione dell'istanza e il mancato accoglimento di una richiesta di sospensione del procedimento richiedono una specifica spiegazione sulle ragioni dell'azione amministrativa.
- Nel procedimento consultivo relativo a un ricorso straordinario, quando gli atti non consentono di verificare la concreta gestione dell'istruttoria amministrativa, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio, assicurando il previo contraddittorio del ricorrente sulla relazione integrativa.
Diniego di riconoscimento della qualifica professionale docente conseguita in Romania
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un docente contro il Ministero dell'istruzione e del merito. È impugnato il provvedimento del 13 ottobre 2025 che ha respinto la domanda di riconoscimento in Italia della qualifica professionale di docente per la classe di concorso A48, relativa all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Premesse e motivi del ricorso
Il diniego ministeriale è stato motivato dalla mancata produzione dell'attestato rumeno denominato "Adeverinta", ritenuto necessario per certificare l'abilitazione all'insegnamento in Romania ai livelli Nivel I e Nivel II, nonché la disciplina insegnabile e la fascia di età degli studenti.
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro:
- la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007;
- la violazione del soccorso istruttorio e del principio di buona fede di cui all'art. 4, par. 3, TUE;
- l'illegittimità della richiesta dell'Adeverinta come presupposto indefettibile del riconoscimento;
- la violazione del principio di proporzionalità;
- l'omessa valutazione dell'equivalenza del percorso abilitante svolto in Romania;
- la mancata adozione di eventuali misure compensative previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007;
- la violazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dell'EQF e dell'art. 3 Cost.;
- la disparità di trattamento rispetto ad altri docenti ai quali sarebbero stati riconosciuti titoli analoghi conseguiti in Romania.
Documentazione indicata nell'istanza
L'istanza di riconoscimento del 26 aprile 2023 dichiarava l'allegazione di documenti relativi alla disciplina di Scienze motorie e sportive e ai livelli I e II, inclusi documenti denominati "adverintia" e documenti CNRED, in lingua rumena e tradotti. Era inoltre indicato il riconoscimento dei titoli di studio italiani da parte del Ministero nazionale dell'educazione rumeno.
Tale indicazione documentale ha reso necessario verificare se gli atti fossero stati effettivamente acquisiti dal Ministero e per quali ragioni fossero stati eventualmente ritenuti insufficienti.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. Non ha quindi esaminato in via definitiva né le questioni processuali né le censure di merito, disponendo un supplemento istruttorio.
Il Ministero dovrà precisare:
- il quadro normativo e le specifiche disposizioni che impongono la produzione dell'Adeverinta;
- se la documentazione dichiarata allegata all'istanza sia stata effettivamente acquisita;
- le ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale insufficienza dei documenti già prodotti;
- quale ulteriore documentazione fosse necessaria e su quale base normativa sia stata richiesta;
- le ragioni per cui la richiesta documentale è stata formulata il 7 agosto 2025, oltre due anni dopo la presentazione dell'istanza;
- le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento;
- la data in cui il ricorrente ha richiesto alle autorità rumene la documentazione mancante, producendo copia della relativa domanda.
Contraddittorio e prosecuzione dell'affare
Il Ministero dovrà trasmettere la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione alla Sezione, la relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, che dovrà disporre di un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria. Il Consiglio di Stato ha disposto gli incombenti istruttori senza pregiudicare alcuna questione di rito o di merito e ha rinviato l'ulteriore trattazione a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Non è stata quindi resa alcuna decisione definitiva sulla legittimità del diniego ministeriale né sull'istanza cautelare.
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