Parere n. 1379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Comune di Grinzane Cavour, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, per l’annullamento dei seguenti atti: A) quanto al ricorso principale: - del Decreto Ministeriale in data 8 settembre 2021 a firma del Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, recante “applicazione sanzioni tardiva presentazione certificazioni fondi Covid”, con cui il Ministero ha disposto “la riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura del 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022”; - nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali, con particolare riferimento alla nota prot. n. 0109322 in data 30 settembre 2021 del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza per gli Affari economico-finanziari e contenzioso; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 493/2022 in data 3 gennaio 2022, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, con cui è stata confermata la sanzione irrogata al Comune con il D.M. 8 settembre 2021 di riduzione del fondo di solidarietà comunale nella misura del 90%; - degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali e per ogni ulteriore statuizione di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della sanzione consistente nella riduzione del fondo di solidarietà comunale del 90% per il tardivo invio delle certificazioni COVID-19 e della successiva conferma della sanzione
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il Comune di Grinzane Cavour ha impugnato, con ricorso straordinario e successivi motivi aggiunti, il decreto ministeriale dell'8 settembre 2021, la relativa nota ministeriale e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2022, contestando la riduzione del fondo di solidarietà comunale nella misura del 90% applicata per il tardivo invio della certificazione prevista dall'art. 106, comma 1, del d.l. n. 34/2020 per l'accesso al fondo destinato agli enti locali in relazione alle minori entrate e maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa disciplinante la certificazione e le sanzioni, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e della collaborazione istituzionale, disparità di trattamento, perplessità e sviamento. Il Ministero dell'interno ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, anche in ragione della sostituzione del decreto impugnato con il decreto del 18 novembre 2021, nonché l'inammissibilità dei motivi aggiunti perché diretti contro un atto meramente confermativo. Nel corso del procedimento, tuttavia, la sanzione è stata revocata con decreto dirigenziale del 9 maggio 2023, relativo agli enti che avevano trasmesso le certificazioni 2020 oltre il termine ordinario del 31 maggio dell'anno successivo, ma entro il 15 marzo 2023.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, poiché l'amministrazione ha revocato la sanzione del 90% applicata per il tardivo invio delle certificazioni COVID-19. La revoca sopravvenuta ha determinato la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato e ha fatto venir meno la materia del contendere. Non è stato quindi necessario esaminare le eccezioni preliminari né le censure di merito formulate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti. La Sezione ha espresso il parere di dichiarare improcedibili entrambi i ricorsi per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
Osservazioni
Ricorso principale e motivi aggiunti - Cessazione della materia del contendere
La revoca della sanzione disposta con decreto dirigenziale del 9 maggio 2023 ha pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale del Comune ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Le eccezioni di tardività, carenza di interesse e inammissibilità dei motivi aggiunti non sono state esaminate nel merito, essendo venuta meno la materia litigiosa.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
La disposizione è richiamata quale base normativa della certificazione necessaria per accedere al fondo destinato a compensare le minori entrate e le maggiori spese degli enti locali connesse all'emergenza COVID-19.
art. 39, comma 2, d.l. 104/2020, convertito dalla l. 126/2020, come modificato
La disposizione è indicata dal ricorrente tra le norme disciplinanti la certificazione e la sanzione applicata per il suo tardivo invio.
art. 1, comma 830, lett. a), l. 178/2020
Richiamato dal ricorrente quale norma modificativa della disciplina sanzionatoria relativa alla certificazione delle risorse COVID-19.
art. 13, comma 2-ter, d.l. 121/2021, convertito dalla l. 156/2021
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore modifica della disciplina applicabile.
paragrafo C.2 dell'allegato al d.m. n. 59033 del 1° aprile 2021
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina concreta della certificazione e dei relativi adempimenti.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato nei motivi aggiunti per contestare la carenza assoluta di motivazione e l'insufficienza dell'istruttoria della nota ministeriale del 3 gennaio 2022; la questione non è stata esaminata per la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa del ricorrente impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e conduce, nel ricorso straordinario, alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione revoca l'atto impugnato e tale revoca soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, si determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La piena soddisfazione sopravvenuta della pretesa rende improcedibili sia il ricorso principale sia gli atti di motivi aggiunti connessi, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari e le censure di merito.
- La cessazione della materia del contendere presuppone non la mera rimozione formale dell'atto impugnato, ma l'effettivo conseguimento, da parte del ricorrente, del bene della vita perseguito.
Sanzione per il tardivo invio delle certificazioni COVID-19 e cessazione della materia del contendere
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal Comune di Grinzane Cavour contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno. Il Comune aveva impugnato la sanzione consistente nella riduzione del fondo di solidarietà comunale nella misura del 90%, applicata per il tardivo invio della certificazione relativa alle risorse COVID-19 destinate agli enti locali.
Atti impugnati e censure
Il ricorso principale aveva per oggetto il decreto ministeriale dell'8 settembre 2021, la relativa nota del Ministero dell'interno e gli atti connessi. Con motivi aggiunti il Comune aveva inoltre impugnato la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2022, con cui era stata confermata la sanzione.
Il Comune aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.l. n. 104/2020, dell'art. 106, comma 1, del d.l. n. 34/2020, delle successive disposizioni modificative e del paragrafo C.2 dell'allegato al d.m. n. 59033 del 1° aprile 2021. Erano stati inoltre denunciati travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e del principio di collaborazione istituzionale, disparità di trattamento, perplessità e sviamento.
Posizione delle amministrazioni
Il Ministero dell'economia e delle finanze aveva ritenuto il ricorso infondato. Il Ministero dell'interno aveva eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, anche perché il decreto dell'8 settembre 2021 sarebbe stato integralmente sostituito dal decreto del 18 novembre 2021. Quanto ai motivi aggiunti, ne aveva sostenuto l'inammissibilità perché proposti contro un atto meramente confermativo.
La Sezione, con parere interlocutorio del 24 maggio 2023, aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori.
Revoca della sanzione
Nel corso del procedimento, il Comune ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, evidenziando che la sanzione era stata revocata con decreto dirigenziale del 9 maggio 2023. Il provvedimento riguardava gli enti che avevano trasmesso le certificazioni COVID-19 relative all'anno 2020 oltre il termine del 31 maggio dell'anno successivo, ma entro il 15 marzo 2023.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con relazione integrativa del 22 settembre 2023, ha confermato che il Comune di Grinzane Cavour era incluso tra gli enti destinatari della revoca della sanzione.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il Comune avesse conseguito il bene della vita perseguito. La revoca della sanzione ha infatti eliminato la riduzione del fondo di solidarietà comunale e ha determinato la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato.
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel caso concreto, tale sopravvenienza ha reso superfluo l'esame delle eccezioni preliminari e delle censure di merito.
Esito
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti siano dichiarati improcedibili per cessazione della materia del contendere. L'esito è favorevole al Comune ricorrente, poiché la sanzione impugnata è stata revocata e l'interesse sostanziale perseguito è stato integralmente soddisfatto.
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