Parere n. 1377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Maria Teresa Invidiato contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale Scolastico di Milano e nei confronti della professoressa Vita Alba Asaro per l’annullamento: - del provvedimento n. 19221 del 18 agosto 2020, che dispone l’individuazione dei docenti quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 2020/21 nella provincia per ciascuno indicata, nella parte in cui lede i suoi interessi; - dell’immissione in ruolo presso la provincia di Milano presso l’Istituto MIEE8E3023 – Scuola Primaria – viale Gavazzi, del 29 agosto 2020; - ove necessario, dei seguenti provvedimenti, nella parte in cui ledono i suoi interessi: - il provvedimento prot. n. 18367 del 7 agosto 2020 relativo alle operazioni propedeutiche al reclutamento del personale docente per l’a.s. 2020/2021; - il decreto n. 91 dell’8 agosto 2020, nella parte in cui dispone la compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa; - il decreto n. 2309 dell’11 agosto 2020, con il quale si determina il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, da effettuarsi per l’anno scolastico 2020/2021, ripartito nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento secondo le tabelle allegate al citato provvedimento; - il decreto n. 2353 del 17 agosto 2020, con il quale è stato stabilito il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, da effettuarsi per l’anno scolastico 2020/2021, ripartito nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento secondo le tabelle allegate al citato provvedimento, che sostituiscono integralmente le tabelle allegate al Decreto 11 agosto 2020 n. 2309; - la nota prot. n. 25 dell’8 giugno 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ove letto ed interpretato relativo alla procedura assunzionale per chiamata di cui all’art. 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; - il provvedimento prot. n. 2417 del 28 agosto 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale relativo alla procedura di scorrimento dalla posizione successiva all’ultimo aspirante individuato con provvedimento 24 agosto 2020, prot. 19500; - il provvedimento prot. n. 2419 del 28 agosto 2020 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale relativo destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/21, per la classe di concorso e la provincia rispettivamente indicate; - ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti relativi alle operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, nella parte concernente l’assegnazione della provincia di titolarità e l’individuazione della ricorrente quale destinataria di contratto a tempo indeterminato.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, vincitrice della procedura concorsuale per la scuola primaria e destinataria di un contratto a tempo indeterminato nella provincia di Milano, ha impugnato gli atti adottati dall’amministrazione scolastica per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020/2021. Ha sostenuto di essere stata illegittimamente assegnata alla provincia di Milano anziché a quella di Brescia, deducendo violazione dell’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994, violazione delle regole dettate dal provvedimento ministeriale dell’8 giugno 2020, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata interpretazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, uguaglianza e proporzionalità. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa alla procedura assunzionale per chiamata prevista dall’art. 1, commi 17-17-septies, del decreto-legge n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019. Nelle more del procedimento la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione, poiché era stata assunta a tempo indeterminato nella provincia di appartenenza. Il Ministero ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente nella provincia di appartenenza avesse integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso. Ha pertanto distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione realizza integralmente la pretesa azionata, mentre la seconda ricorre quando l’utilità della decisione viene meno per altre ragioni, tra cui la dichiarazione di non avere più interesse. Nel caso concreto è stata ravvisata la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso e assorbimento dell’istanza cautelare. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario, poiché tale rimedio consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi e non domande di accertamento o condanna.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’assunzione sopravvenuta della ricorrente a tempo indeterminato nella provincia di appartenenza ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato, determinando la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso.
Spese di giudizio
La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario, che ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento, non domande di accertamento o condanna.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
Il ricorso straordinario è configurato come rimedio tipicamente impugnatorio, diretto esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; non vi sono ammesse domande di accertamento o di condanna.
art. 436 d.lgs. n. 297/1994
La violazione della disposizione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione alle operazioni di assegnazione della provincia di titolarità, ma non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 1, commi 17-17-septies, d.l. n. 126/2019, convertito dalla l. n. 159/2019
La disposizione disciplina la procedura assunzionale per chiamata oggetto di censura e di una prospettata questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita dall’improcedibilità.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento è stato posto a fondamento delle censure della ricorrente, senza esame nel merito.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza e ragionevolezza è stato richiamato tra i parametri delle censure, senza esame nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’attività successiva della pubblica amministrazione, o un ulteriore provvedimento intervenuto nel rapporto controverso, realizza integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima rende inutile la decisione senza necessariamente soddisfare integralmente la pretesa, mentre la seconda presuppone la piena soddisfazione dell’interesse perseguito.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono proponibili esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; sono estranee al relativo petitum le domande di accertamento e di condanna.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, la domanda cautelare resta assorbita.
Immissione in ruolo e assegnazione della provincia di titolarità
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente vincitrice della procedura concorsuale per la scuola primaria, contro gli atti relativi alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021. La ricorrente contestava la propria assegnazione alla provincia di Milano, sostenendo che le corrette modalità di scorrimento delle graduatorie avrebbero dovuto condurre all’assegnazione nella provincia di Brescia.
Atti impugnati e censure
Sono stati impugnati il provvedimento di individuazione dei destinatari di contratto a tempo indeterminato, l’atto di immissione in ruolo e ulteriori provvedimenti relativi alle operazioni propedeutiche al reclutamento, alla compensazione delle disponibilità tra province, alla determinazione dei contingenti e alla procedura di scorrimento.
La ricorrente ha dedotto:
- violazione dell’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994;
- violazione delle regole contenute nel provvedimento ministeriale dell’8 giugno 2020;
- difetto di istruttoria ed errata applicazione dei presupposti;
- illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità delle operazioni;
- violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.;
- questione di legittimità costituzionale della procedura assunzionale per chiamata prevista dall’art. 1, commi 17-17-septies, del d.l. n. 126/2019, convertito dalla l. n. 159/2019.
Sopravvenuta assunzione nella provincia di appartenenza
Nel corso del procedimento la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso, poiché era stata assunta a tempo indeterminato nella provincia di appartenenza. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione e, in subordine, ha sostenuto l’infondatezza delle censure.
Distinzione tra carenza di interesse e cessazione della materia del contendere
La Sezione ha richiamato il principio, già affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione realizza integralmente l’interesse azionato. La sopravvenuta carenza di interesse, invece, ricorre quando l’utilità della decisione viene meno per ragioni diverse, tra cui la mancata impugnazione di atti presupposti, la permanenza di autonome ragioni del provvedimento, l’inutilità sopravvenuta dell’annullamento o la dichiarazione della parte di non avere più interesse.
Nel caso esaminato, l’assunzione a tempo indeterminato nella provincia di appartenenza ha pienamente soddisfatto il bene della vita perseguito dalla ricorrente. La Sezione ha quindi qualificato la situazione come cessazione della materia del contendere, anziché come mera sopravvenuta carenza di interesse.
Effetti processuali
Per effetto della piena soddisfazione dell’interesse sostanziale, il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso straordinario per cessazione della materia del contendere. L’istanza cautelare è stata assorbita e le censure di merito, così come la questione di legittimità costituzionale, non sono state esaminate.
Limiti del ricorso straordinario e spese
La Sezione ha precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti tale rimedio come azione tipicamente impugnatoria, diretta all’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. Non possono quindi essere introdotte domande autonome di accertamento o di condanna.
Conclusione
Il parere è nel senso dell’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare.
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