Parere n. 1380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dal signor Giovanni Granieri contro il Ministero della giustizia per l'annullamento: a) del bando di concorso del 7 agosto 2024, nella parte in cui limita la priorità ex art. 33, L. n. 104/1992 ai soli casi di disabilità del coniuge e del figlio; b) del provvedimento del 28 novembre 2025 di assegnazione delle sedi nell'ambito del concorso per n. 1000 conducenti di automezzi, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto di scelta prioritaria ex lege n.104/1992; c) dell' elenco dell'assegnazione sedi del 5 dicembre 2025; d) della nota n. 20/01/2026.0012836.U, di rigetto della propria istanza; e) della graduatoria finale di merito, nella parte in cui limita o esclude la possibilità di scelta prioritaria delle sedi disponibili ai titolari di riserva ex lege 104; f) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del bando e degli atti di assegnazione delle sedi nella parte in cui limitano la scelta prioritaria prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ai soli candidati che assistono il coniuge o un figlio minore con grave disabilità.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, vincitore del concorso per 1.000 conducenti di automezzi e collocato all’888° posto, contesta il mancato riconoscimento della scelta prioritaria della sede ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, in quanto assiste continuativamente un genitore con handicap in situazione di gravità. L’Amministrazione lo ha assegnato alla sede di Bologna, indicata come 22ª preferenza, ritenendo che la priorità nella scelta della sede spetti soltanto al portatore di handicap ai sensi degli artt. 21, comma 1, e 33, comma 6, della legge n. 104/1992, non anche al lavoratore che assista un familiare ai sensi dell’art. 33, comma 5. Il ricorrente impugna, in particolare, l’art. 11, comma 2, del bando, che riconosce la scelta prioritaria soltanto per l’assistenza al coniuge e al figlio minore affetti da grave handicap, nonché gli atti applicativi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, violazione del bando ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e disparità di trattamento. In via preliminare il ricorrente sostiene la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguarderebbe direttamente la lex specialis e gli atti autoritativi della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha rilevato la necessità di sottoporre al contraddittorio la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione e di acquisire chiarimenti sulla notifica ai controinteressati.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto non ancora maturo per la decisione. La Sezione non ha assunto alcuna posizione definitiva né sulla giurisdizione amministrativa né sui motivi di merito relativi all’interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e alla legittimità della clausola del bando. È stato disposto che il Ministero della giustizia trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa contenente il proprio avviso e quello della parte ricorrente sulla questione di giurisdizione, controdeduzioni puntuali sui singoli motivi di ricorso e chiarimenti sull’avvenuta notifica del ricorso ai controinteressati. La relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali memorie e controdeduzioni. Gli atti dovranno poi essere trasmessi nuovamente alla Sezione. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti e secondo il principio di non contestazione.
Osservazioni
Giurisdizione amministrativa
La Sezione ha rilevato la necessità di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione pregiudiziale concernente la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa, senza pronunciarsi definitivamente sul punto.
Motivi di ricorso
Il Ministero dovrà controdedurre puntualmente in ordine a ciascun motivo dedotto dal ricorrente, concernente la violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, la violazione del bando e l’eccesso di potere.
Notifica ai controinteressati
Il Ministero dovrà fornire chiarimenti in merito all’intervenuta notifica del ricorso ai controinteressati.
Contraddittorio procedimentale
La relazione integrativa dovrà essere partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per produrre memorie e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992
scelta prioritaria della sede per l’assistenza continuativa a un familiare con handicap in situazione di gravità
È la disposizione invocata dal ricorrente per ottenere la priorità nella scelta della sede in ragione dell’assistenza prestata al genitore disabile; il parere non ne definisce ancora l’ambito applicativo.
art. 21, comma 1, legge n. 104/1992
Richiamato dall’Amministrazione quale fondamento della priorità nella scelta della sede spettante al portatore di handicap.
art. 33, comma 6, legge n. 104/1992
Richiamato dall’Amministrazione quale disposizione riferita al portatore di handicap e distinta dall’ipotesi di assistenza al familiare prevista dal comma 5.
art. 11, comma 2, del bando di concorso
I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap
La clausola limita espressamente la scelta prioritaria ai casi di assistenza al coniuge e al figlio minore; tale limitazione è oggetto di impugnazione e non è stata ancora valutata nel merito.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
È invocato dal ricorrente quale fondamento della giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.
La controversia è trattata nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Impugnazione del bando e dell’assegnazione della sede per assistenza a familiare disabile
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un vincitore di un concorso pubblico del Ministero della giustizia per 1.000 conducenti di automezzi. Il ricorrente contesta la clausola del bando e gli atti di assegnazione delle sedi nella parte in cui limitano la scelta prioritaria prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ai soli casi di assistenza al coniuge e al figlio minore con grave handicap.
Premesse e vicenda concorsuale
Il ricorrente si è classificato all’888° posto e ha indicato oltre cento sedi di preferenza, tra cui Matera, Bari, Foggia, Trani e Taranto. Ha chiesto la priorità nella scelta della sede in ragione dell’assistenza continuativa prestata a un genitore con handicap in situazione di gravità.
L’Amministrazione lo ha assegnato alla sede di Bologna, indicata come 22ª preferenza, in applicazione dell’ordine della graduatoria. Ha respinto la richiesta di assegnazione a Matera ritenendo che la priorità nella scelta della sede spettasse esclusivamente al portatore di handicap ai sensi degli artt. 21, comma 1, e 33, comma 6, della legge n. 104/1992, e non al lavoratore che assista un familiare ai sensi dell’art. 33, comma 5.
Atti impugnati e motivi
Sono stati impugnati il bando del 7 agosto 2024, il provvedimento di assegnazione delle sedi del 28 novembre 2025, l’elenco delle assegnazioni del 5 dicembre 2025, la nota del 20 gennaio 2026 di rigetto dell’istanza, la graduatoria finale nella parte relativa alla scelta prioritaria e gli ulteriori atti connessi.
Il ricorrente deduce:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992;
- violazione della lex specialis;
- eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
È stata inoltre proposta istanza cautelare per la sospensione della clausola del bando relativa alla limitazione della priorità.
Questione di giurisdizione
Il ricorrente sostiene che la controversia appartenga alla giurisdizione amministrativa perché riguarda direttamente la legittimità del bando e degli atti autoritativi adottati nell’ambito della procedura concorsuale, non una mera vicenda esecutiva del rapporto di lavoro già instaurato. Richiama, a fondamento, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Ministero ha riferito che le assegnazioni sono avvenute in conformità all’ordine di graduatoria e agli obblighi derivanti dalla legge n. 104/1992. La Sezione, tuttavia, ha ritenuto necessario sottoporre al contraddittorio la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione, senza assumere una decisione definitiva.
Valutazioni della Sezione
Il Collegio ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. Non sono stati quindi definiti né il riparto di giurisdizione né la questione sostanziale concernente l’estensione della scelta prioritaria al lavoratore che assista un genitore con grave disabilità.
Il parere richiama anche un precedente cautelare relativo alla medesima procedura concorsuale, nel quale la Sezione III del Consiglio di Stato avrebbe ravvisato il fumus boni iuris della pretesa e disposto la sospensione dell’assegnazione della sede ai fini del riesame. Tale richiamo non viene però tradotto in una decisione definitiva nel presente affare.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Il Ministero della giustizia dovrà, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere:
- trasmettere una relazione integrativa sulla questione di giurisdizione, recante il proprio avviso e quello della parte ricorrente;
- controdedurre puntualmente sui singoli motivi di ricorso;
- fornire chiarimenti sull’avvenuta notifica del ricorso ai controinteressati.
La relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, che dovrà poter presentare eventuali memorie e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 20 giorni. La documentazione così acquisita dovrà essere nuovamente trasmessa alla Sezione per la prosecuzione dell’esame.
Conclusione
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori e ha lasciato impregiudicata ogni questione di rito e di merito. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, applicando il principio di non contestazione.
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