Parere n. 1378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- contro Comune di -OMISSIS- avverso provvedimento n. prot. -OMISSIS- ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria per ingiunzione demolizione opere abusive;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 a seguito dell’ottemperanza solo parziale a un’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato con ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro emessa dopo un sopralluogo della Polizia locale che aveva accertato la mancata demolizione di due manufatti prefabbricati, costituiti da un box e da un servizio igienico, nonché il mancato ripristino dello stato dei luoghi. Il Consiglio di Stato non disponeva ancora di elementi sufficienti per esaminare nel merito il ricorso e ha ritenuto necessario acquisire: la data esatta di notificazione del provvedimento impugnato; l’ubicazione dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione, con particolare riguardo all’eventuale collocazione in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero in una delle aree indicate dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001; i criteri utilizzati per determinare l’importo della sanzione, soprattutto sotto il profilo della proporzionalità.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione. Ha sospeso l’espressione del parere e disposto un supplemento istruttorio, ordinando al Ministero dell’interno e al Comune, ciascuno per quanto di competenza, di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione dettagliata e documentata sui profili indicati. La relazione dovrà essere previamente comunicata alle parti interessate, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Ogni decisione, inclusa quella sull’istanza sospensiva e sul merito del ricorso, è stata riservata. In caso di ingiustificato mancato adempimento, la Sezione si è riservata di decidere sulla base della documentazione già acquisita.
Osservazioni
Data di notificazione del provvedimento impugnato
Il Ministero dell’interno e il Comune devono accertare e comunicare la data esatta di notificazione ai ricorrenti dell’ingiunzione di pagamento impugnata, così da consentire la verifica della tempestività del ricorso straordinario.
Ubicazione dei manufatti e condizioni dell’area
Deve essere indicata l’effettiva ubicazione dei manufatti interessati dall’ordinanza di demolizione n. 39/2024, verificando in particolare se l’area sia caratterizzata da rischio idrogeologico elevato o molto elevato oppure rientri tra quelle elencate dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Quantificazione della sanzione pecuniaria
Devono essere illustrati e documentati i criteri impiegati per quantificare la sanzione di 20.000 euro, con specifico riferimento alla sua proporzionalità.
Contraddittorio sulle risultanze istruttorie
La relazione istruttoria dovrà essere previamente comunicata ai ricorrenti e all’amministrazione interessata, assegnando un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
sanzione amministrativa pecuniaria
È indicata quale base normativa dell’ingiunzione di pagamento della sanzione conseguente alla mancata o parziale ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
elencazione all’art. 27 comma 2
La disposizione è richiamata per verificare se l’ubicazione delle opere ricada in una delle aree sottoposte al particolare regime previsto dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a sostegno della protezione dei dati personali mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando gli elementi disponibili non consentono di verificare la tempestività dell’impugnazione, la legittimità del provvedimento o la proporzionalità della sanzione, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre un supplemento istruttorio.
- La quantificazione di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere adeguatamente documentata dall’amministrazione mediante l’indicazione dei criteri applicati e deve essere verificabile anche sotto il profilo della proporzionalità.
- Quando il supplemento istruttorio può incidere sulla decisione del ricorso straordinario, le risultanze devono essere comunicate alle parti interessate, alle quali va assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Stato, per osservazioni e controdeduzioni.
- La verifica dell’ubicazione delle opere abusive e della loro eventuale ricaduta in aree soggette a particolare tutela territoriale o idrogeologica può costituire elemento istruttorio rilevante per la valutazione della sanzione derivante dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.
Sanzione pecuniaria per parziale ottemperanza a un’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato contro un’ingiunzione comunale di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 in conseguenza della parziale mancata esecuzione di un’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi.
Premesse e vicenda amministrativa
Il Comune aveva ordinato la demolizione e rimozione di varie opere edilizie realizzate senza i prescritti titoli abilitativi, tra cui un capannone con struttura in ferro, box in lamiera, un box prefabbricato, un servizio igienico prefabbricato, opere di sbancamento e livellamento del terreno e sei pilastri in legno.
A seguito di un sopralluogo della Polizia locale del 2 settembre 2025, era stata accertata un’ottemperanza soltanto parziale all’ordinanza n. 39 del 20 agosto 2024. In particolare, risultavano ancora non demoliti il box prefabbricato e il servizio igienico prefabbricato e non risultava eseguito il ripristino dello stato dei luoghi relativo alle opere di sbancamento e livellamento. Su tale base il Comune aveva emesso l’ingiunzione di pagamento della sanzione di 20.000 euro.
Ricorso straordinario e attività istruttoria
I destinatari della sanzione hanno proposto ricorso straordinario, con istanza di sospensione cautelare, chiedendo l’annullamento del provvedimento. Il ricorso è stato notificato il 4 febbraio 2026 e presentato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971.
Con nota del 17 febbraio 2026, la Sezione aveva già richiesto al Ministero dell’interno una relazione dettagliata e documentata sui fatti, da comunicare anche ai ricorrenti per consentire osservazioni e controdeduzioni. Tale relazione non risultava ancora pervenuta alla data dell’adunanza del 9 aprile 2026.
Profili ritenuti ancora da chiarire
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse maturo per la decisione e ha rinnovato la richiesta di acquisire dal Ministero dell’interno e dal Comune, ciascuno per quanto di competenza, una relazione istruttoria sui seguenti aspetti:
- la data esatta di notificazione ai ricorrenti del provvedimento impugnato, necessaria per verificare la tempestività del ricorso;
- l’effettiva ubicazione dei manufatti interessati dall’ordinanza di demolizione, con verifica dell’eventuale collocazione in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato o comunque comprese nell’elencazione dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001;
- i criteri utilizzati per quantificare la sanzione amministrativa in 20.000 euro, con particolare attenzione alla proporzionalità dell’importo.
Contraddittorio e termini per la relazione
La relazione dovrà essere documentata e depositata entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione, dovrà essere comunicata ai ricorrenti e all’amministrazione interessata, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
La Sezione ha precisato che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Esito del parere
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del parere e ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, rinviando la trattazione a una successiva adunanza. Ogni decisione sul merito del ricorso e sull’istanza cautelare è rimasta riservata.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 4 ago 2026Parere n. 1376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 ago 2026Parere n. 1377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 ago 2026Parere n. 1379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 ago 2026Parere n. 1380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 ago 2026Parere n. 1381/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 4 ago 2026Parere n. 1382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →