Parere n. 1376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Giuseppe Miglionico, avverso il provvedimento 56052 del 16 ott. 2025 concernente il riconoscimento formazione professionale conseguita in Romania per insegnante di sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prot. n. 56052 del 16 ottobre 2025, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, di un certificato rilasciato da un’università rumena al termine di un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo per insegnanti itineranti e di sostegno. Il Ministero ha negato il riconoscimento ritenendo che il certificato non fosse un titolo abilitante all’esercizio della professione in Romania, che il percorso fosse meramente formativo e che sussistessero rilevanti differenze rispetto al percorso italiano di specializzazione disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, per disparità rispetto ai percorsi integrativi INDIRE; violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, nonché difetto di istruttoria e di contraddittorio; mancata disponibilità del piano di studi e conseguente impossibilità di un confronto effettivo; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e omessa valutazione dell’equivalenza, violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 per mancata adozione di misure compensative, violazione dell’EQF e dell’art. 21 del medesimo decreto, oltre a disparità di trattamento. È stata inoltre proposta istanza cautelare in vista dell’aggiornamento delle graduatorie GPS per il biennio 2026/2028.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un supplemento istruttorio. La questione decisiva è stata individuata nella verifica dell’esistenza, nell’ordinamento rumeno, di una specifica e tipizzata certificazione abilitante all’insegnamento di sostegno, distinta dal certificato prodotto, nonché nell’individuazione della fonte normativa, della procedura di conseguimento e dell’autorità competente al rilascio. Il Ministero dovrà chiarire anche l’estensione degli obblighi di cooperazione amministrativa tra Stati membri, il ruolo e i limiti del sistema IMI, l’eventuale accesso dei privati agli strumenti di scambio informativo e le ulteriori modalità utilizzabili quando le informazioni acquisite non siano univoche. La relazione istruttoria dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, previa comunicazione al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente impregiudicata e la trattazione è stata rinviata ad altra adunanza. L’istanza cautelare è stata invece respinta per difetto di adeguato fumus boni iuris, in ragione dell’incertezza sui presupposti del riconoscimento e sulla natura abilitante del titolo.
Osservazioni
Natura abilitante del titolo rumeno
Il Ministero deve chiarire, con puntuale indicazione delle fonti normative e documentali, se nell’ordinamento rumeno esista una specifica certificazione abilitante all’insegnamento di sostegno, quale sia la procedura per conseguirla e quale autorità sia competente al rilascio. Deve inoltre precisare se il certificato prodotto dal ricorrente sia distinto da tale eventuale certificazione e per quali ragioni.
Cooperazione amministrativa tra Stati membri
Il Ministero deve chiarire a chi spetti l’onere di attivarsi per acquisire o verificare la certificazione abilitante straniera nell’ambito del procedimento di riconoscimento, anche alla luce degli obblighi di cooperazione amministrativa previsti dal diritto dell’Unione europea.
Sistema IMI e ulteriori strumenti di verifica
Il Ministero deve precisare se il sistema IMI costituisca l’unico strumento di scambio informativo tra le autorità competenti degli Stati membri, se il suo utilizzo sia precluso ai privati e quali ulteriori strumenti di cooperazione possano essere attivati quando le risposte ricevute non consentano conclusioni univoche.
Relazione istruttoria e contraddittorio
Il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, corredandola di ogni documento utile e comunicandola previamente al ricorrente, cui deve essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per formulare controdeduzioni.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è respinta perché il ricorso non presenta, allo stato degli atti, un adeguato fumus boni iuris. L’incertezza sulla natura abilitante del titolo e sui presupposti stessi del meccanismo di riconoscimento impedisce un giudizio prognostico favorevole.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Prevede la trasmissione del ricorso straordinario al Consiglio di Stato per il parere di competenza.
direttiva 2005/36/CE
«in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio»
Il riconoscimento presuppone il possesso di un attestato di competenza o titolo di formazione effettivamente prescritto dallo Stato d’origine per accedere alla professione ed esercitarla in tale Stato.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale fonte modificativa della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la disciplina italiana di recepimento della direttiva 2005/36/CE; gli artt. 16, 17, 21 e 22 sono invocati o considerati con riguardo al procedimento di riconoscimento, alla verifica del titolo e alle misure compensative.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
«in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio»
Lo Stato ospitante deve consentire l’accesso alla professione regolamentata quando il richiedente possiede il titolo prescritto dallo Stato membro d’origine per la medesima professione.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
La disposizione consente, ma non impone automaticamente, l’imposizione di misure compensative quando sussistano differenze sostanziali tra le formazioni.
art. 56 direttiva 2005/36/CE
È richiamato quale base del sistema IMI e degli scambi informativi tra autorità competenti degli Stati membri.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al ricorrente, che ha presentato osservazioni; il parere richiede comunque l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori e il successivo contraddittorio sulla relazione ministeriale.
art. 7 d.l. n. 71/2024, convertito in legge
È invocato dal ricorrente per sostenere l’incompatibilità della valutazione ministeriale con la possibilità di frequentare percorsi integrativi INDIRE e per dedurre una disparità di trattamento.
D.M. 30 settembre 2011
Disciplina il percorso italiano di specializzazione per il sostegno; il Ministero ha evidenziato differenze relative alla struttura del corso, alla specializzazione per ordine e grado, ai laboratori, al tirocinio e all’esame finale.
Legge rumena n. 1/2011 sull’istruzione nazionale
È indicata quale fonte dell’ordinamento rumeno rilevante per distinguere la formazione professionale continua dai requisiti per l’accesso all’insegnamento di sostegno.
art. 245 Legge rumena n. 1/2011
Secondo il provvedimento impugnato, disciplina la formazione professionale continua in servizio, con funzione di accumulo di crediti per la progressione di carriera, e non un percorso iniziale abilitante.
art. 8 dell’allegato all’Ordinanza ministeriale rumena n. 5574/2011
Prevede, secondo il parere, requisiti cumulativi per ricoprire un posto di insegnante itinerante e di sostegno: laurea pertinente, master didattico biennale con specializzazione psicopedagogica e tirocinio pratico annuale sotto la guida di un tutor.
Massime di principio
- Nel sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali, il presupposto indefettibile per l’attivazione del procedimento è che il titolo presentato sia effettivamente prescritto dallo Stato membro d’origine per accedere alla professione regolamentata ed esercitarla nel suo territorio.
- Un certificato attestante la frequenza o il superamento di un programma di formazione professionale continua non è, per ciò solo, un titolo abilitante rilevante ai fini del riconoscimento transfrontaliero; occorre verificare la sua concreta efficacia giuridica nell’ordinamento d’origine.
- La valutazione delle differenze tra la formazione straniera e quella nazionale, nonché l’eventuale imposizione di misure compensative, presuppone l’accertamento preliminare che il titolo straniero sia un titolo professionale abilitante o comunque prescritto per l’accesso alla medesima professione nello Stato d’origine.
- Quando le informazioni ottenute mediante gli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati membri non consentono conclusioni univoche sulla natura del titolo, l’amministrazione procedente deve chiarire e documentare quali ulteriori strumenti istruttori siano disponibili e chi sia tenuto ad attivarli, prima di definire il procedimento di riconoscimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale straniera, il confronto tra i percorsi formativi deve essere fondato su elementi documentali completi riguardanti struttura, contenuti, tirocinio, modalità di valutazione, ambito soggettivo e oggettivo di abilitazione del titolo.
Riconoscimento in Italia di una formazione rumena per l’insegnamento di sostegno
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente precario contro il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha negato il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, di un certificato conseguito presso un’università rumena.
Premesse e procedimento amministrativo
L’interessato aveva presentato nel luglio 2022 domanda di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Dopo una prolungata inerzia, il TAR Lazio aveva accertato l’illegittimità del silenzio ministeriale e aveva ordinato all’amministrazione di provvedere.
Nel successivo procedimento il Ministero:
- ha interpellato l’autorità rumena attraverso il sistema IMI;
- ha acquisito il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- ha confrontato il percorso rumeno con il percorso italiano di specializzazione per il sostegno disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011;
- ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990;
- ha adottato il diniego definitivo il 16 ottobre 2025.
Titolo prodotto e ragioni del diniego
Il ricorrente aveva conseguito in Romania un certificato relativo a un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo per insegnanti itineranti e di sostegno. Il percorso comprendeva attività teoriche, laboratoriali, tirocinio ed esame finale.
Il Ministero ha ritenuto che il certificato non costituisse un titolo abilitante all’esercizio della professione in Romania, ma attestasse una formazione professionale continua destinata a docenti già in servizio. Ha inoltre rilevato che il Ministero rumeno, interpellato mediante IMI, non aveva confermato la natura abilitante del titolo.
Il diniego si fondava anche sulle differenze tra il percorso rumeno e il TFA italiano per il sostegno, riguardanti in particolare:
- la distinzione italiana dei percorsi per ordine e grado di scuola;
- la specificità delle attività formative rispetto ai diversi tipi di disabilità;
- la struttura dei laboratori;
- i requisiti organizzativi e di docenza;
- il tirocinio diretto e indiretto, per complessive 300 ore;
- la presenza di tutor specializzati e la durata del tirocinio;
- la composizione della commissione e le modalità dell’esame finale.
Il MUR aveva qualificato il corso straniero come inferiore di due livelli rispetto al percorso italiano e aveva escluso la possibilità di misure compensative.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha contestato il diniego sotto diversi profili. Ha dedotto, tra l’altro, la disparità di trattamento rispetto ai soggetti ammessi ai percorsi INDIRE, la violazione delle regole sul contraddittorio procedimentale, l’incompletezza della documentazione ministeriale, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza della valutazione comparativa, la mancata adozione di misure compensative e la violazione delle disposizioni europee e nazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
È stata inoltre proposta istanza cautelare in considerazione dell’imminente aggiornamento delle graduatorie GPS per il biennio 2026/2028.
Quadro europeo e principi dell’Adunanza plenaria
La Sezione richiama la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE e recepita dal d.lgs. n. 206/2007. L’art. 13 della direttiva presuppone che il richiedente possieda un attestato di competenza o un titolo di formazione prescritto dallo Stato d’origine per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel relativo territorio.
L’art. 14 consente l’imposizione di misure compensative in presenza di differenze sostanziali, ma tale valutazione viene dopo l’accertamento dell’esistenza di un titolo professionalmente abilitante o comunque richiesto per l’accesso alla professione nello Stato d’origine.
La Sezione richiama le sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, secondo cui spetta al Ministero verificare se le conoscenze e l’esperienza certificate dal titolo straniero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di misure compensative proporzionate. Tuttavia, il richiedente deve possedere il titolo previsto dallo Stato membro d’origine per accedere alla medesima professione ed esercitarla nel suo territorio.
Questione decisiva: natura abilitante del certificato
La Sezione individua come questione centrale la natura giuridica del certificato rumeno. Per il ricorrente, il documento sarebbe un titolo effettivamente abilitante, rilasciato da un’università autorizzata e attestante il possesso delle competenze professionali necessarie.
Secondo l’amministrazione, invece, il documento sarebbe un attestato di formazione continua e non un titolo abilitante. La normativa rumena richiamata nel provvedimento indica, per l’insegnamento itinerante e di sostegno, requisiti cumulativi comprendenti una laurea pertinente, un master didattico biennale e un tirocinio pratico annuale.
Allo stato degli atti, la Sezione ritiene che l’assunto ministeriale non sia sufficientemente circostanziato, soprattutto quanto alle modalità di conseguimento della certificazione abilitante eventualmente distinta dal titolo prodotto e quanto alle modalità concrete di accesso a tale certificazione.
Supplemento istruttorio disposto
Il Ministero dovrà fornire una relazione istruttoria documentata entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà chiarire:
- se esista nell’ordinamento rumeno una specifica certificazione abilitante per l’insegnamento di sostegno;
- quale fonte normativa la disciplini;
- quale sia la procedura per conseguirla;
- quale autorità sia competente al rilascio;
- chi debba attivarsi per acquisire o verificare tale certificazione;
- quale sia l’effettiva portata degli obblighi di cooperazione tra autorità degli Stati membri;
- se il sistema IMI sia l’unico strumento utilizzabile e se sia accessibile ai privati;
- quali ulteriori strumenti possano essere utilizzati in caso di risposte non univoche.
La relazione dovrà essere previamente comunicata al ricorrente, che dovrà disporre di almeno 20 giorni per presentare controdeduzioni.
Istanza cautelare
La richiesta di sospensione del provvedimento è stata respinta. La Sezione ha ritenuto insussistente, allo stato, un adeguato fumus boni iuris, poiché la documentazione non consente una prognosi favorevole sul ricorso e permane un’incertezza sostanziale sia sulla natura del titolo sia sui presupposti del meccanismo europeo di riconoscimento.
Esito e rinvio
Il parere è interlocutorio: la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ha disposto gli incombenti istruttori e ha rinviato la trattazione del ricorso a una successiva adunanza. Ogni decisione in rito e nel merito è rimasta impregiudicata.
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