Cassazione Civile, Ordinanza n. 05085/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta dal creditore originario contro l’atto istitutivo e, soprattutto, contro l’atto di dotazione di un trust con cui il debitore, già esposto verso la banca per debiti garantiti da fideiussione e destinatario di decreti ingiuntivi, aveva conferito beni immobili e mobili in un trust con beneficiari i figli e con trustee nominato in successione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di nullità/inefficacia del trust, ma accolto la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di dotazione; la Corte d’appello aveva confermato, dichiarando però inammissibile l’intervento della cessionaria del credito e ritenendo che il giudizio dovesse proseguire tra le parti originarie. In cassazione il debitore deduceva, con due motivi, nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente e violazione degli artt. 100, 101, 2901 e 2902 c.c. e dell’art. 111 c.p.c., sostenendo che la banca originaria, avendo ceduto il credito in corso di causa, aveva perso legittimazione e interesse ad agire in revocatoria, e che la cessionaria non poteva intervenire né beneficiare degli effetti dell’azione, non essendo la revocatoria un accessorio del credito. La cessionaria resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato sulla medesima questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, la cessione del credito durante il giudizio comporta il subentro del cessionario nel diritto sostanziale tutelato dall’azione, con conseguente sua legittimazione a intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e a beneficiare ope legis degli effetti della sentenza di accoglimento. Ha però anche precisato che l’errore della Corte d’appello nel dichiarare inammissibile l’intervento della cessionaria non imponeva la cassazione, perché la decisione di merito restava comunque corretta nel mantenere ferma la legittimazione e l’interesse della parte originaria, in presenza di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Il ricorso incidentale della cessionaria è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’azione revocatoria tutela il credito consentendo di far dichiarare inefficace l’atto dispositivo pregiudizievole; la sua funzione di garanzia patrimoniale accompagna il credito e, se questo è ceduto, gli effetti dell’azione si trasferiscono al cessionario.
Dopo l’accoglimento della revocatoria, il creditore può promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’avente causa del debitore; tale facoltà, se il credito è ceduto, spetta anche al cessionario.
La cessione del credito trasferisce anche i privilegi connessi al credito; per analogia sistematica, trasferisce anche gli effetti della revocatoria, che ha funzione di tutela della garanzia del credito.
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso durante il processo, il cessionario può intervenire e gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei confronti del successore.
Il cessionario del credito conserva un interesse attuale e concreto a intervenire nel giudizio revocatorio promosso dal cedente, perché la decisione tutela la garanzia del credito acquisito.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione; la Corte non ne fa il perno della decisione.
art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, invocata dal ricorrente per contestare l’applicazione degli artt. 100, 101, 2901, 2902 c.c. e 111 c.p.c.
art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente.
art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata insieme alla violazione di legge per contestare l’omesso esame e la contraddittorietà della motivazione.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria il bene giuridico protetto è la garanzia patrimoniale del credito: la cessione del credito, intervenuta nel corso del giudizio, trasferisce al cessionario anche la posizione sostanziale connessa all’esercizio dell’azione e ai suoi effetti.
- Il cessionario del credito può intervenire nel giudizio revocatorio come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., poiché l’azione ex art. 2901 c.c. è funzionalmente collegata al credito ceduto.
- L’accoglimento della revocatoria giova al cessionario ope legis, perché la facoltà di agire in esecuzione sui beni aggrediti è inscindibilmente collegata al credito trasferito.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso non elimina di per sé l’interesse ad agire o la legittimazione processuale della parte originaria; gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano però nei confronti dell’effettivo nuovo titolare.
- In tema di revocatoria, il diritto controverso non va identificato rigidamente nel solo credito né nel solo atto dispositivo, ma nella posizione sostanziale di tutela della garanzia patrimoniale che accompagna il credito e ne segue le vicende circolatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04963/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04964/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04965/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04969/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →