Cassazione Penale, Sentenza n. 9349/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso basato su inosservanza e erronea applicazione della legge penale: la Corte d'appello avrebbe considerato la recidiva nel biennio rilevante ai fini della fattispecie ex art. 116 c.d.s., mentre la violazione amministrativa su cui si fondava la recidiva non era mai stata notificata all'imputato e quindi non aveva raggiunto la definitività richiesta per essere valutata come recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Pur ritenendo non manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata definitività dell'accertamento amministrativo (e quindi accogliendo la validità dell'impugnazione), la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione in relazione alla natura di contravvenzione e al termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p., con tempus commissi delicti indicato nel 15/6/2016. Pertanto non è stato necessario né possibile procedere a un esame esteso della motivazione della sentenza impugnata, oltre i limiti consentiti quando opera la declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
La norma penale contestata richiede, per l'aggravazione per recidiva nel biennio, che la precedente violazione amministrativa sia definitiva; la sentenza affronta la rilevanza della recidiva ai fini della punibilità.
art. 5, d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Secondo la giurisprudenza citata e la pronuncia, per integrare la recidiva nel biennio - idonea a escludere l'effetto della depenalizzazione - non è sufficiente la mera contestazione amministrativa: è richiesta la definitività dell'accertamento.
Stabilisce i termini di prescrizione delle contravvenzioni; in base a questo articolo e al tempus commissi delicti la Cassazione ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
art. 129, codice di procedura penale
Principio per cui, se emerge l'esistenza di una causa di proscioglimento più favorevole (qui la prescrizione), il giudice è tenuto a dichiararla, ma nei limiti del controllo consentito sul provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Per sostenere la recidiva amministrativa ai fini penali è necessario che la violazione amministrativa precedente sia stata definitivamente accertata; la mera contestazione o mancata notifica di quell'accertamento impedisce l'utilizzo della recidiva.
- Se, nel procedimento di cassazione, risulta l'esistenza di una causa estintiva come la prescrizione, la Corte può annullare la sentenza per estinzione senza rinvio e non procede a un esame esteso della motivazione oltre i limiti del controllo consentito.
- In casi simili è essenziale verificare e documentare le date rilevanti (data del fatto, notifiche degli atti amministrativi e penali) per il calcolo del termine di prescrizione e per contestare la definitività di precedenti accertamenti.
- Per difendersi efficacemente quando viene contestata la recidiva nel biennio si deve puntare a dimostrare l'assenza di un accertamento definitivo (mancata notifica, impugnazione non divenuta definitiva, annullamento amministrativo, ecc.).
- Quando la fattispecie è una contravvenzione depenalizzata, l'integrazione del profilo di recidiva che la riporta nell'area penale è un requisito tecnico che va provato in modo rigoroso dalla parte pubblica; l'assenza di tale prova può portare all'annullamento o al proscioglimento.
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