Cassazione Civile, Sentenza n. 19777/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2005 (IRPEF, IRAP, IVA) basato su presunti movimenti bancari non giustificati; questione procedurale centrale sulla tempestività e sugli effetti dell'istanza di accertamento con adesione inviata prima della scadenza ma ricevuta dall'ufficio dopo il termine, nonché contestazioni sul merito dell'accertamento. Successivamente il contribuente ha aderito alla definizione agevolata e ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia del ricorrente, che aveva aderito alla procedura di definizione agevolata e notificato la dichiarazione di rinuncia all'ufficio. La Corte ha ritenuto perfezionata la rinuncia con la sua comunicazione alla controparte (richiamando Sez. Un. n. 34432/2019 e l'art. 390 c.p.c.), ha respinto la necessità di rinviare l'udienza per esame documentale e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
Richiamato in rapporto alla disciplina delle procedure e delle impugnazioni; nella sentenza è evocato congiuntamente ad altre norme procedurali per sostenere deduzioni sul termine e sulle formalità dell'istanza di accertamento con adesione
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma della procedura tributaria richiamata nei motivi di censura relativi agli effetti e alla forma degli atti di accertamento
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alle modalità e ai termini per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione; la Corte rileva che l'ufficio aveva eccepito la mancata osservanza delle forme previste da tali norme, incidendo sull'eventuale allungamento del termine di impugnazione
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato assieme all'art. 20 per valutare la legittimità e l'efficacia dell'istanza di accertamento con adesione; l'ufficio ha sostenuto che la violazione di tali norme rendeva improcedibile l'istanza
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato nei motivi relativi alla disciplina dell'avviso di accertamento e agli obblighi formali dell'ufficio; evocato per questioni di validità e motivazione dell'atto impositivo
art. 2-quater, comma 1, d.l. 30.9.1994, n. 564 (conv. l. 30.11.1994 n. 656)
Richiamato in rapporto alle norme fiscali citate dal ricorrente in merito al contenuto e all'efficacia degli atti di accertamento
art. 2 e art. 4, comma 2, d.m. 11.2.1997, n. 37
Richiamati nei motivi di ricorso come riferimento tecnico-normativo relativo agli obblighi documentali e di comunicazione collegati all'accertamento
art. 6 d.l. 193 del 2016 (conv. in legge 225/2016)
Norma della definizione agevolata richiamata poiché il ricorrente ha aderito a tale procedura; l'adesione ha reso sopravvenuta la mancanza di interesse al ricorso e ha motivato la rinuncia efficace
Interpretato dalla Corte (con richiamo alle Sezioni Unite) nel senso che la rinuncia al processo è atto recettizio e si perfeziona con la sua comunicazione che comunque porti la conoscenza dell'atto alla controparte; l'accettazione della controparte non è richiesta ai fini dell'efficacia della rinuncia
Sez. Un. n. 34432 del 2019 (giurisprudenza)
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che la rinuncia si perfeziona con la comunicazione alla controparte anche se questa non appone visto; tale principio è stato applicato per ritenere perfezionata la rinuncia e determinare la carenza di interesse
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che si perfeziona con la comunicazione alla controparte e produce effetti anche senza accettazione formale della controparte; ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso
- L'adesione a procedure di definizione agevolata (es. art. 6 d.l. 193/2016) può rendere inutile il proseguimento del giudizio e giustificare la rinuncia; chi aderisce deve comunque notificare e documentare l'adesione
- La tempestività e la forma della 'istanza di accertamento con adesione' sono decisive: l'invio prima della scadenza non basta se non osservate le formalità e le modalità previste (art. 20 e 21 d.lgs. 546/1992); rischi di improcedibilità se l'istanza non è correttamente presentata
- Se si intende sospendere o far decorrere i termini tramite istanze amministrative (es. accertamento con adesione), è fondamentale inviare e documentare correttamente la ricezione da parte dell'ufficio per evitare che l'atto diventi definitivo
- In caso di rinuncia tempestiva e comunicata, il giudice può disporre la compensazione delle spese quando vi sono giusti motivi legati all'attività del ricorrente per ottenere l'adesione della controparte
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