Sentenza del 01/12/2022 n. 4007 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
massima n 23/2022 PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - COMPETENZA - Pignoramento - Merito della pretesa tributaria - Sussiste - Competenza per territorio - Sede dell'ente impositore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del pignoramento presso terzi per TASI 2015 (importo ? 632,37) per: 1) omessa notifica degli atti presupposti e vizio del procedimento; 2) violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973; 3) prescrizione e decadenza; 4) eccessività delle spese di procedura. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del pignoramento sostenendo che non sarebbero stati regolarmente notificati gli atti tributari e che la pretesa sarebbe stata prescritta o decaduta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione tributaria quando la controversia riguarda la stessa pretesa tributaria (richiamando Cass. SS.UU. n. 7822/2020). Sul merito la Corte ha constatato che l'avviso di accertamento era stato notificato (con differimento del termine al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 67 del D.L. 18/2020), con modalità compatibili (rito degli irreperibili e deposito alla casa comunale; compiuta giacenza della raccomandata C.A.D.), e non era stato impugnato, divenendo quindi inoppugnabile e definitivo salvo eventuale prescrizione successiva. L'avviso conteneva l'intimazione prevista dalla legge n.160/2019 (commi 784-815, in particolare avvertimento comma 792) che consente di procedere all'esecuzione senza preventiva notifica della cartella; il pignoramento notificato ai terzi entro l'anno ha reso superflua la preventiva intimazione ex art.50 DPR 602/1973. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
L'art. 57 esclude in materia le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., salvo alcune eccezioni; tuttavia la Corte interpreta che quando la questione riguarda l'esistenza stessa della pretesa tributaria, la verifica compete alla giurisdizione tributaria.
L'obbligo di preventiva intimazione previsto dall'art.50 non era necessario nel caso concreto perché l'avviso di accertamento conteneva la specifica intimazione prevista dalla legge n.160/2019 e il pignoramento è stato notificato entro i termini previsti; quindi la mancata preventiva intimazione non inficia l'esecuzione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 72-bis
Norma richiamata come fondamento della procedura esecutiva adottata dalla concessionaria per la riscossione.
Il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento è stato differito per l'emergenza Covid-19; la notifica del 20/03/2021 è quindi conforme ai termini differiti e tempestiva.
Legge n.160/2019, art.1 commi 784-815 (in particolare comma 792)
commi 784 - 815, in particolare comma 792
L'avviso di accertamento conteneva l'avvertimento che autorizza la procedura esecutiva senza preventiva notifica di cartella, giustificando l'assenza di intimazione ex art.50 e rendendo legittimo il successivo pignoramento.
Cassazione civile, Sezioni Unite n.7822/2020
Giurisprudenza richiamata per affermare che la giurisdizione tributaria comprende la verifica dell'esistenza della pretesa tributaria anche nell'ambito di opposizioni connesse a pignoramenti tributari.
Massime di principio
- La giurisdizione della Commissione tributaria sussiste quando la controversia verte sull'esistenza o sulla fondatezza della pretesa tributaria, anche se l'atto contestato è un pignoramento o altro atto esecutivo.
- La competenza territoriale, in materia tributaria, si determina rispetto alla sede dell'ente impositore (ente creditore) e prevale rispetto al foro della sede legale della concessionaria incaricata della riscossione.
- Un avviso di accertamento non impugnato diventa inoppugnabile e rende legittime successive azioni esecutive; eventuali eccezioni relative a prescrizione devono considerare la definitività dell'atto e gli eventuali effetti sopravvenuti.
- Le norme introdotte dalla legge n.160/2019 (avvisi con specifiche intimazioni) possono autorizzare l'avvio della procedura esecutiva senza la preventiva intimazione ex art.50 DPR 602/1973, se l'avviso contiene gli avvertimenti richiesti.
- La regolarità della notifica può essere valutata nel suo complesso (es. rito degli irreperibili, deposito alla casa comunale, compiuta giacenza della raccomandata); se la giacenza è compiuta e i termini rispettati, la notifica è efficace.
- In presenza di questioni complesse relative agli accertamenti tributari, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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