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Sentenza

Sentenza del 01/12/2022 n. 4007 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta

massima n 23/2022 PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - COMPETENZA - Pignoramento - Merito della pretesa tributaria - Sussiste - Competenza per territorio - Sede dell'ente impositore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del pignoramento presso terzi per TASI 2015 (importo ? 632,37) per: 1) omessa notifica degli atti presupposti e vizio del procedimento; 2) violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973; 3) prescrizione e decadenza; 4) eccessività delle spese di procedura. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del pignoramento sostenendo che non sarebbero stati regolarmente notificati gli atti tributari e che la pretesa sarebbe stata prescritta o decaduta.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione tributaria quando la controversia riguarda la stessa pretesa tributaria (richiamando Cass. SS.UU. n. 7822/2020). Sul merito la Corte ha constatato che l'avviso di accertamento era stato notificato (con differimento del termine al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 67 del D.L. 18/2020), con modalità compatibili (rito degli irreperibili e deposito alla casa comunale; compiuta giacenza della raccomandata C.A.D.), e non era stato impugnato, divenendo quindi inoppugnabile e definitivo salvo eventuale prescrizione successiva. L'avviso conteneva l'intimazione prevista dalla legge n.160/2019 (commi 784-815, in particolare avvertimento comma 792) che consente di procedere all'esecuzione senza preventiva notifica della cartella; il pignoramento notificato ai terzi entro l'anno ha reso superflua la preventiva intimazione ex art.50 DPR 602/1973. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 57

    L'art. 57 esclude in materia le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., salvo alcune eccezioni; tuttavia la Corte interpreta che quando la questione riguarda l'esistenza stessa della pretesa tributaria, la verifica compete alla giurisdizione tributaria.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50

    L'obbligo di preventiva intimazione previsto dall'art.50 non era necessario nel caso concreto perché l'avviso di accertamento conteneva la specifica intimazione prevista dalla legge n.160/2019 e il pignoramento è stato notificato entro i termini previsti; quindi la mancata preventiva intimazione non inficia l'esecuzione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 72-bis

    Norma richiamata come fondamento della procedura esecutiva adottata dalla concessionaria per la riscossione.

  • D.L. 18/2020, art. 67

    Il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento è stato differito per l'emergenza Covid-19; la notifica del 20/03/2021 è quindi conforme ai termini differiti e tempestiva.

  • Legge n.160/2019, art.1 commi 784-815 (in particolare comma 792)

    commi 784 - 815, in particolare comma 792

    L'avviso di accertamento conteneva l'avvertimento che autorizza la procedura esecutiva senza preventiva notifica di cartella, giustificando l'assenza di intimazione ex art.50 e rendendo legittimo il successivo pignoramento.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite n.7822/2020

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la giurisdizione tributaria comprende la verifica dell'esistenza della pretesa tributaria anche nell'ambito di opposizioni connesse a pignoramenti tributari.

Massime di principio

  • La giurisdizione della Commissione tributaria sussiste quando la controversia verte sull'esistenza o sulla fondatezza della pretesa tributaria, anche se l'atto contestato è un pignoramento o altro atto esecutivo.
  • La competenza territoriale, in materia tributaria, si determina rispetto alla sede dell'ente impositore (ente creditore) e prevale rispetto al foro della sede legale della concessionaria incaricata della riscossione.
  • Un avviso di accertamento non impugnato diventa inoppugnabile e rende legittime successive azioni esecutive; eventuali eccezioni relative a prescrizione devono considerare la definitività dell'atto e gli eventuali effetti sopravvenuti.
  • Le norme introdotte dalla legge n.160/2019 (avvisi con specifiche intimazioni) possono autorizzare l'avvio della procedura esecutiva senza la preventiva intimazione ex art.50 DPR 602/1973, se l'avviso contiene gli avvertimenti richiesti.
  • La regolarità della notifica può essere valutata nel suo complesso (es. rito degli irreperibili, deposito alla casa comunale, compiuta giacenza della raccomandata); se la giacenza è compiuta e i termini rispettati, la notifica è efficace.
  • In presenza di questioni complesse relative agli accertamenti tributari, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

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