Sentenza del 01/12/2022 n. 1409 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2018 per omesso versamento su fabbricato catastalmente D/10 (fabbricato per funzioni produttive connesse ad attività agricole). Il ricorrente sosteneva che l'immobile era concesso in comodato gratuito ad un imprenditore agricolo e chiedeva il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 708, L.147/2013, ritenendola di natura oggettiva e applicabile anche se l'immobile era utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario. Il Comune contestava l'esenzione sostenendo che il requisito soggettivo (utilizzo da parte di un imprenditore agricolo) dovesse ricadere sul soggetto passivo dell'imposta o comunque sul possessore, e che l'immobile non fosse utilizzato direttamente dal contribuente.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art.1, comma 708, L.147/2013 si fondi su requisiti oggettivi riconducibili alla qualifica catastale e alla strumentalità dell'immobile rispetto all'attività agricola di cui all'art.2135 c.c.; non è richiesto che l'attività agricola sia esercitata dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, ma che l'immobile sia effettivamente strumentale e utilizzato nell'ambito di un'attività agricola (anche se da un soggetto terzo, quale l'imprenditore agricolo conduttore in comodato). La pronuncia richiama la prevalenza delle emergenze catastali e interpreta in senso non più restrittivo la norma agevolativa. Spese compensate.
Norme richiamate
L. 147/2013, art.1, comma 708
Riconosce l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale; la sentenza interpreta la disposizione come non richiedente che l'attività agricola sia esercitata dal medesimo soggetto passivo, purché sussista la strumentalità dell'immobile all'attività agricola ex art.2135 c.c.
D.L. 201/2011, art.13 (conv. L.214/2011)
Individua i fabbricati rurali ad uso strumentale ai fini dell'esenzione e rimanda ai requisiti descritti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/1993.
D.L. 557/1993, art.9, comma 3-bis
Definisce le costruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività agricola; la sentenza considera questi requisiti come centrali e di natura oggettiva per il riconoscimento dell'esenzione.
Codice Civile, art.2135
Definisce l'imprenditore agricolo; la pronuncia ritiene che la qualifica di imprenditore agricolo possa essere posseduta dall'utilizzatore dell'immobile (anche se diverso dal proprietario), con conseguente riconoscimento dell'esenzione.
Circolare Ministeriale n.3/DF del 18.5.2012
La circolare non elimina il rilievo della categoria catastale D/10; afferma che l'iscrizione catastale non è l'unico elemento ma rimane una condizione rilevante per l'agevolazione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Ord. n.23386/2021)
Consolida l'orientamento secondo cui le emergenze catastali (categorie A/6 o D/10) sono elementi identificativi della ruralità e hanno rilievo determinante ai fini dell'esenzione; tali emergenze possono prevalere anche in presenza di cessazione dell'attività agricola.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per fabbricati rurali strumentali va valutata prioritariamente sulla base di requisiti oggettivi (categoria catastale e strumentalità rispetto all'attività agricola) più che su un requisito soggettivo che imponga che il proprietario/obbligato sia l'imprenditore agricolo.
- Se l'immobile è catastalmente classificato D/10 e viene effettivamente utilizzato per l'attività agricola (anche tramite comodato o altra forma di concessione a un imprenditore agricolo), è ragionevole attendersi il riconoscimento dell'esenzione.
- La documentazione che comprovi l'utilizzo agricolo (contratto di comodato o locazione, iscrizione/attività dell'utilizzatore come imprenditore agricolo, dati contabili o registrazioni agricole) è determinante per ottenere l'agevolazione in caso di contestazione.
- Se si ritiene errata la categoria catastale, l'onere è del contribuente di impugnare il classamento; senza impugnazione, l'iscrizione catastale dà un forte presupposto per l'assoggettamento o l'esenzione.
- La circolare ministeriale non esclude la rilevanza della categoria catastale; pertanto, valutazioni che ignorano la qualificazione catastale sono difficilmente condivisibili in giudizio.
- Se l'utilizzatore non è un imprenditore agricolo o l'immobile non è effettivamente strumentale, l'esenzione non trova applicazione: ogni situazione va valutata concretamente e sulla base delle prove sull'uso reale del bene.
- In caso di contenzioso, è utile produrre prove sull'effettivo esercizio dell'attività agricola da parte dell'utilizzatore (iscrizione, partita IVA agricola, registrazioni INPS/coltivazione, fatture, contratti) per dimostrare la strumentalità e ottenere l'esenzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 dic 2022Sentenza del 01/12/2022 n. 911 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 1 dic 2022Sentenza del 01/12/2022 n. 943 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 1 dic 2022Sentenza del 01/12/2022 n. 950 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 1 dic 2022Sentenza del 01/12/2022 n. 1404 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 1 dic 2022Sentenza del 01/12/2022 n. 1407 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 1 dic 2022Sentenza del 01/12/2022 n. 4007 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →