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Sentenza

Sentenza del 01/12/2022 n. 1404 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso proposto da M.D. e accogliendo in sostanza l'appello della Regione. Sono stati ritenuti legittimi gli avvisi di accertamento; la Corte ha condannato M.D. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (liquidate in euro 1.000 per il primo grado e 1.000 per il secondo, oltre accessori di legge).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.D. impugnava avvisi di accertamento per tassa automobilistica relativi agli anni 2012-2015 chiedendone l'annullamento perché la proprietà e il possesso del veicolo non risultavano a carico della ricorrente. In primo grado la CTP di Bologna accolse il ricorso ritenendo che né un atto scritto né il possesso collegassero il veicolo alla ricorrente. La Regione, appellando, sostenne che la presunzione di proprietà desumibile dal PRA era vinta da una dichiarazione unilaterale di vendita autenticata dal notaio in data 4/9/2003, sottoscritta dai venditori a favore di M.D., documento con data certa mai impugnato; inoltre la vendita era stata trascritta al PRA il 6/12/2017. L'appellata (M.D.) oppose eccezioni sull'inammissibilità dell'appello per difetti di notificazione telematica e chiese, in subordine, la prescrizione degli importi per alcuni anni. La Corte d'appello (Emilia Romagna) ha ritenuto ammissibile l'appello e, sul merito, che la dichiarazione autentica del 2003 con data certa vince la presunzione del PRA, legittimando gli accertamenti; ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché il termine decorre dal giorno in cui l'Ente ha potuto far valere il diritto, ossia dalla trascrizione al PRA quando l'ente ne è venuto a conoscenza.

Norme richiamate

  • r.d. 29 luglio 1927 n. 1814, art. 6, comma 3

    Consente che, in mancanza di un contratto di vendita scritto, la vendita verbale possa essere fatta valere mediante dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice; tale dichiarazione con data certa può sostituire la forma scritta ai fini della prova del trasferimento e superare la presunzione di proprietà risultante dal PRA.

  • codice civile, art. 2935

    Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di tributi locali relativi a veicoli, la Corte ha ritenuto che il decorso possa partire dalla trascrizione al PRA e dalla conoscenza dell'ente creditore della trascrizione.

  • Pubblico Registro Automobilistico (giurisprudenza)

    Corte di Cassazione, ordinanza 6 marzo 2020 n. 6385 (richiamata)

    I dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi di proprietà e possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, compresa una dichiarazione autenticata o prova testimoniale; la trascrizione ha efficacia di pubblicità, non di perfezionamento della proprietà.

Massime di principio

  • Le risultanze del PRA sono presuntive: non costituiscono prova assoluta di proprietà e possono essere superate con documenti idonei, anche con dichiarazione unilaterale di vendita autenticata dal notaio.
  • Una dichiarazione unilaterale di vendita con data certa sottoscritta dal venditore e autenticata può, anche in assenza della firma dell'acquirente, provare il trasferimento e vincere la presunzione del PRA fino a querela di falso.
  • La mancata trascrizione al PRA non impedisce il trasferimento di proprietà tra le parti; tuttavia la trascrizione è strumento di pubblicità verso terzi e può influire sui termini di conoscenza dell'ente creditore e quindi sulla decorrenza della prescrizione tributaria.
  • La prescrizione del diritto dell'ente impositore relativo alla tassa automobilistica può decorrere dal momento in cui l'ente viene a conoscenza della trascrizione al PRA (ossia da quando può far valere il diritto), non dalla data dell'atto di vendita se non trascritto.
  • In giudizio tributario è essenziale produrre documenti con data certa e, se necessario, agire tempestivamente contro trascrizioni tardive al PRA che possano pregiudicare la posizione di una delle parti.
  • Eccezioni procedurali sulle modalità di notificazione telematica e attestazioni di conformità devono essere valutate sul territorio probatorio: se la notificazione è dimostrata dagli atti di parte la domanda di inammissibilità non prevale.

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