Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/12/2022 n. 911 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Imposte ipotecaria e catastale - Trust - atto costitutivo con dotazione di beni immobili - imposizione in misura proporzionale - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha notificato a M R la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (2% e 1%) per l'atto costitutivo e di dotazione del trust "N T" (8/10/2014), ritenendo che la costituzione del vincolo di destinazione costituisca evento imponibile ai fini delle imposte proporzionali. Il contribuente ha contestato sostenendo che l'atto di dotazione non comporta attribuzione definitiva ai beneficiari e quindi le imposte ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa; la tassazione proporzionale è dovuta solo al momento dell'effettiva attribuzione ai beneficiari.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. La Corte che ha esaminato l'appello dell'Ufficio lo ha rigettato, confermando che l'atto istitutivo e di dotazione del trust dotato di immobili non realizza il presupposto per l'imposizione indiretta proporzionale, mancando l'attribuzione definitiva ai beneficiari; pertanto le imposte ipotecarie e catastali dovute per la dotazione devono essere applicate in misura fissa. Sono state poste a carico dell'appellante le spese di giudizio liquidate in € 2.000, oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • L. 286/2006 (richiamo al D.L. n. 262/2006), art. 2, commi 47-49

    L'Ufficio ha invocato queste disposizioni per sostenere la rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni della costituzione di vincoli di destinazione; la Corte ha comunque interpretato che tali disposizioni non giustificano l'applicazione immediata delle imposte proporzionali all'atto di dotazione in assenza dell'attribuzione definitiva ai beneficiari.

  • D.Lgs. 347/1990, art. 10

    Norma richiamata in relazione alle imposte ipotecarie e catastali; nella motivazione è stata richiamata per contestualizzare la disciplina delle imposte sui trasferimenti immobiliari, ma la Corte ha ritenuto che il presupposto per l'applicazione in misura proporzionale si realizza solo con il trasferimento finale al beneficiario.

  • D.P.R. 131/1986, art. 1

    Norma regolativa delle imposte ipotecarie e catastali; la Corte ha interpretato che l'ambito applicativo delle imposte proporzionali richiede l'esistenza della capacità contributiva collegabile al trasferimento definitivo del bene, non all'atto di dotazione del trust.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2008

    "la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust , pur in assenza di formali effetti traslativi"

    L'Ufficio ha usato questa circolare per sostenere la tassazione immediata; la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha però ritenuto che la circolare non possa essere interpretata nel senso di anticipare l'imposizione proporzionale rispetto al momento dell'effettiva attribuzione ai beneficiari.

Massime di principio

  • La costituzione e la dotazione di un trust con vincolo di destinazione non costituiscono di per sé un trasferimento definitivo imponibile ai fini delle imposte proporzionali (registro, ipotecaria, catastale).
  • Le imposte ipotecarie e catastali applicabili all'atto di dotazione di beni immobili a un trust vanno, in linea generale, applicate in misura fissa se non si realizza l'attribuzione definitiva ai beneficiari.
  • Il presupposto per le imposte indirette proporzionali è la capacità contributiva collegata al trasferimento effettivo al beneficiario; fino a quel momento la segregazione patrimoniale e l'attribuzione formale al trustee non esprimono tale capacità contributiva.
  • La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 22126/2021, n. 13310/2022 e precedenti) conferma la necessità di riferire l'imposizione proporzionale al momento dell'effettiva attribuzione al beneficiario e non all'atto istitutivo o di dotazione.
  • In pratica, per situazioni analoghe occorre verificare se l'atto comporti una traslatio iuris ed una attribuzione definitiva al beneficiario: in assenza di questo elemento, la tassazione proporzionale non è giustificata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.