Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da una sentenza del Tribunale che aveva accertato l'acquisto per usucapione, in favore di una parte, delle particelle 180 e 181 di un terreno sito nel Comune di Borzonasca. Alcuni soggetti, asseritamente proprietari di altri mappali confinanti o contigui, hanno proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., sostenendo che una porzione di circa 940 mq formalmente ricompresa nella particella 181, oggetto della pronuncia di usucapione resa in un giudizio al quale essi non avevano partecipato, era in realtà compresa nella loro particella 388. Il giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile l'opposizione, ha riconosciuto l'errore nella indicazione del confine catastale, ma ha poi accolto la domanda riconvenzionale dell'originario convenuto dichiarando l'acquisto per usucapione della superficie contesa. In appello, la corte territoriale ha confermato l'ammissibilità dell'opposizione e l'errore catastale, ma ha riformato la decisione sulla riconvenzionale, escludendo l'usucapione e accertando, sulla base delle prove testimoniali e della consulenza tecnica, che la porzione controversa apparteneva agli opponenti. In cassazione il soccombente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 404 e 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'opposizione di terzo fosse inammissibile perché gli opponenti sarebbero aventi causa di uno dei soggetti contro cui era stata pronunciata la sentenza di usucapione e quindi legittimati soltanto all'opposizione revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2697 e 948 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che gli opponenti non avessero assolto il rigoroso onere probatorio richiesto per la rivendicazione/accertamento della proprietà e che la domanda riconvenzionale di usucapione non attenuasse tale onere; (3) violazione degli stessi artt. 2697 e 948 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la prova testimoniale confermava il possesso dell'originario convenuto e che la deposizione del teste Cuneo non dovesse essere svalutata; (4) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 112 e 196 c.p.c., deducendo che, a fronte delle critiche alla consulenza tecnica, la corte d'appello avrebbe dovuto disporne la rinnovazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità: il ricorrente invocava la qualità di avente causa degli opponenti, ma non chiariva in modo univoco rispetto a chi fosse stata pronunciata la sentenza di usucapione e quindi non rendeva verificabile la dedotta necessità dell'opposizione revocatoria. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che l'azione di accertamento della proprietà e la rivendicazione soggiacciono al medesimo rigoroso onere probatorio; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva effettivamente accertato la proprietà degli opponenti sulla porzione in contestazione sulla base del complesso delle prove, senza limitarsi a rigettare l'usucapione avversaria. Ha anche respinto il quarto motivo, ribadendo che la decisione sulla rinnovazione della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la corte territoriale aveva motivato adeguatamente il mancato accoglimento dell'istanza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione ordinaria e quella revocatoria hanno presupposti diversi; gli aventi causa di una parte sono legittimati, secondo il principio richiamato, solo all'opposizione revocatoria, ma la deduzione deve essere specifica e verificabile quanto al rapporto tra dante causa e sentenza impugnata.
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia esaminato la questione sostanziale o quando la doglianza del ricorrente miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti.
Chi agisce per l'accertamento della proprietà o per la rivendicazione deve assolvere il rigoroso onere probatorio sulla titolarità del diritto, senza che la sola deduzione dell'usucapione avversaria lo attenui automaticamente.
L'azione di rivendicazione e quella di accertamento della proprietà richiedono entrambe la probatio diabolica della spettanza del diritto.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il relativo diniego non integra di per sé vizio di omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. richiede una precisa individuazione del rapporto tra l'opponente, il dante causa e la sentenza impugnata; una deduzione generica sulla qualità di avente causa non consente di fondare l'inammissibilità dell'opposizione ordinaria o la necessità di quella revocatoria.
- Nell'azione di accertamento della proprietà, come nella rivendicazione, l'attore deve fornire la prova piena della titolarità del diritto, anche attraverso presunzioni, testimonianze, CTU e dati catastali valutati unitamente ad altri elementi, ma il giudice deve comunque giungere a un convincimento univoco sulla spettanza del bene.
- La mera proposizione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione non esonera l'attore dall'onere di provare il proprio diritto; l'attenuazione del rigore probatorio si verifica solo se il convenuto riconosce, espressamente o implicitamente, l'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa all'epoca di inizio del possesso invocato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio e della credibilità delle prove.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il relativo diniego è censurabile solo nei limiti di un vizio motivazionale o giuridico, non per il solo dissenso della parte dalle conclusioni peritali.
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