Sentenza n. 1552/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento 1) della Delibera di Giunta Comunale n. 643 del 19 dicembre 2023 di “diniego dell'istanza relativa al P.U.A. “Le Quattro Acque” ambito oggetto di accordi con i privati, art. 18 L.R. n. 20/200-COS14 nord/sud Lido Adriano”, comunicato l'11 gennaio 2024; 2) se e per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. 6379/2020 PG. 164276/2020 fasc. 2020/6.3/3489 del 11/01/2024 a firma del Dirigente del servizio di comunicazione, di archiviazione anche dell'istanza correlata a quella del P.U.A. oggetto della citata delibera n. 643, per l'approvazione degli stralci successivi presentati in data 30 dicembre 2021, nonché tutti gli atti, pareri e comunicazioni comunque connessi al predetto procedimento; NONCHÉ 3) del provvedimento di archiviazione del P.U.A. Chiesa e di cui alla comunicazione a firma del Responsabile del procedimento riferita all'istanza P.G. 2701258/2021 di approvazione del nuovo P.U.A. Chiesa, comunicata in data 11 gennaio 2024 quale conseguenza della mancata approvazione del P.U.A. “Le Quattro Acque” cui il P.U.A. Chiesa è collegata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di approvazione del PUA “Le Quattro Acque” e archiviazione delle istanze per gli stralci successivi e per il PUA Chiesa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria di un’area a Lido Adriano ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 643 del 19 dicembre 2023, comunicata l’11 gennaio 2024, con cui era stata negata l’approvazione del PUA “Le Quattro Acque”, nonché gli atti di archiviazione delle istanze relative agli stralci successivi e al PUA Chiesa, collegato al primo. Il diniego era fondato su tre ragioni: mancata accettazione, come garanzia, del credito di circa un milione di euro vantato dalla società verso il Comune; mancata assunzione di garanzie sul potenziamento della rete idrica da parte del gestore Hera; mancato accordo sulla disciplina delle aree di edilizia residenziale sociale (ERS), da urbanizzare e cedere ad assegnatari individuati dal Comune. La ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza della Giunta, sostenendo che l’approvazione spettasse al Consiglio comunale ai sensi della L.R. 24/2017 e dell’art. 48 d.lgs. 267/2000; 2) eccesso di potere e violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990 e dell’art. 2041 c.c., per il rifiuto di utilizzare il credito comunale quale garanzia parziale; 3) difetto di motivazione e aggravamento procedimentale, perché non sarebbe stato legittimo addossarle il rischio del mancato adeguamento della rete idrica da parte di Hera; 4) difetto di motivazione, sviamento e sproporzione per la richiesta di realizzare le opere di urbanizzazione delle aree ERS senza garanzia di poterle cedere e recuperare i costi; 5) invalidità derivata dell’archiviazione del PUA Chiesa, ritenuta conseguente al diniego del PUA principale. Ha inoltre contestato la compatibilità delle ragioni ostative con gli accordi preliminari di primo e secondo livello.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società al pagamento di € 4.000,00, oltre accessori, per spese di lite. Ha rilevato che il diniego era plurimotivato per ragioni autonome, sicché la legittimità anche di una sola di esse sarebbe stata sufficiente a sostenerlo. Ha respinto il primo motivo: la Giunta è competente ad approvare i piani attuativi compatibili con lo strumento urbanistico vigente, mentre la competenza consiliare ricorre se il piano comporta una variante; nel caso concreto il PUA non comportava variante. Ha respinto le censure sulle garanzie: la disciplina richiamata impone garanzie e non prevede che possano essere frazionate per stralci; la richiesta di una garanzia unitaria era coerente con l’esigenza di assicurare la realizzazione integrale delle opere, di importo di circa € 10 milioni, e di prevenire il rischio di incompiutezza. La valutazione comunale circa l’inidoneità delle garanzie alternative è stata ritenuta non illogica e rientrante nella discrezionalità amministrativa. Ha respinto le censure sulla rete idrica, ritenendo legittimo che il Comune non assumesse impegni per attività demandate al gestore Hera e non rientranti nella propria disponibilità giuridica; l’adeguamento della rete era indispensabile e la circostanza non era contestata. Ha escluso che gli accordi preliminari di primo e secondo livello impedissero la rivalutazione dell’interesse pubblico, trattandosi di accordi programmatici riconducibili al modello dell’art. 11 l. 241/1990. Il quarto motivo è stato dichiarato privo di interesse all’esame, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe superato le autonome ragioni già ritenute legittime; il quinto motivo, dipendente, ha seguito la sorte dei motivi principali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 5, comma 13, d.l. 70/2011, conv. in l. 106/2011
Per giurisprudenza pacifica a seguito dell'introduzione dell'art. 5, comma 13, d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106, il riparto di competenze in materia di approvazione di piani attuativi tra Giunta e Consiglio comunale è da ritenersi operante nel senso che la Giunta comunale è competente all'approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l'esigenza di modifica di quest'ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale
La Giunta comunale approva i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente; se il piano comporta una variante, la competenza spetta al Consiglio comunale.
In particolare l’art. 28 L. 1150/1942, l’art. 18 L.R. 20/2000 e l’art. 38 L.R. 24/2017 prevedono l’obbligo di prestazione di garanzie e non consentono la frammentazione per stralci.
La disciplina impone la prestazione di garanzie per l’attuazione del piano e, secondo la lettura del TAR, non consente di frazionarle per stralci.
art. 18 l.r. 20/2000
In particolare l’art. 28 L. 1150/1942, l’art. 18 L.R. 20/2000 e l’art. 38 L.R. 24/2017 prevedono l’obbligo di prestazione di garanzie e non consentono la frammentazione per stralci.
La disposizione, insieme alle altre norme richiamate, impone garanzie per gli obblighi del piano senza consentirne la frammentazione per stralci.
art. 38 l.r. 24/2017
In particolare l’art. 28 L. 1150/1942, l’art. 18 L.R. 20/2000 e l’art. 38 L.R. 24/2017 prevedono l’obbligo di prestazione di garanzie e non consentono la frammentazione per stralci.
La disposizione, letta con le altre norme citate, richiede garanzie e non legittima la loro suddivisione per stralci.
Trattasi di accordi di natura programmatica aventi ad oggetto le modalità di esercizio del potere autoritativo di governo del territorio come tali riconducibili “lato sensu” al modello di cui all’art.11 L.241/90 il quale fa in ogni caso salva la rivalutazione del pubblico interesse in ordine alla compatibilità con gli obiettivi della pianificazione territoriale.
Gli accordi programmatici sulle modalità di esercizio del potere di governo del territorio non precludono all’amministrazione la rivalutazione dell’interesse pubblico e della compatibilità con gli obiettivi della pianificazione.
Massime di principio
- La competenza ad approvare un piano attuativo spetta alla Giunta comunale se il piano è compatibile con lo strumento urbanistico vigente; se comporta una variante allo strumento, la competenza è del Consiglio comunale.
- Quando un diniego amministrativo si fonda su più ragioni autonome, la legittimità di una sola ragione idonea a sostenerlo è sufficiente a mantenerlo; le censure rivolte alle ulteriori ragioni non sorrette da un interesse concreto all’annullamento possono restare prive di esame.
- Le garanzie richieste per l’attuazione di un piano urbanistico possono essere pretese in forma unitaria quando ciò sia giustificato dall’esigenza di assicurare la realizzazione integrale delle opere e prevenire il rischio di incompiutezza; la valutazione sull’idoneità di garanzie alternative rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile per illogicità.
- Gli accordi programmatici relativi alle modalità di esercizio del potere di governo del territorio non eliminano il potere dell’amministrazione di rivalutare l’interesse pubblico e la compatibilità dell’intervento con gli obiettivi della pianificazione territoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →